Insegnanti: ferie e permessi

Ai neoassunti nella scuola spettano 30 giorni di ferie più 4 giorni di festività soppresse per i primi tre anni di servizio.
Per un periodo non superiore a sei giornate lavorative è consentita la fruizione delle ferie durante il normale svolgimento dell’attività didattica, a condizione che nell’ambito dell’istituzione scolastica vi sia la possibilità di sostituzione con altro personale in attività di servizio nella stessa sede e che non comporti, comunque, oneri aggiuntivi per l’amministrazione.
Le ferie sono sospese da malattie documentate.
I permessi retribuiti sono fruibili nel corso di ciascun anno scolastico per i seguenti motivi (art. 15 CCNL 2006-2009):
– partecipazione a concorsi ed esami (8 giorni all’anno);
– lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado (3 giorni per ciascun evento luttuoso);
– gravi motivi personali o familiari debitamente documentati o autocertificati anche al rientro dell’assenza (3 giorni all’anno);
– matrimonio (15 giorni consecutivi);
– assistenza a persona handicappata convivente secondo le previsioni dell’art. 33, comma 3, della legge 104/92 (3 giorni al mese).
Compatibilmente con le esigenze di servizio ai dipendenti possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino a un massimo di due ore (art. 16 CCNL 2006-2009).
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere per il personale docente il rispettivo orario settimanale di insegnamento.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso il personale docente è tenuto a recuperare le ore non lavorate con il ricorso alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con precedenza nella classe ove avrebbero dovuto prestare servizio.
In caso di mancato recupero l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
FONTE: bit.ly/1OBMTze
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