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Visita fiscale: se vado in farmacia l’assenza è giustificata?

Visita fiscale: se vado in farmacia l’assenza è giustificata?

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L’assenza alla visita fiscale dell’Inps, cioè al controllo medico inerente l’esistenza e la prognosi della malattia, comporta delle conseguenze piuttosto pesanti, per il lavoratore: dalla perdita del 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di assenza, sino al licenziamento, nei casi più gravi.

Questo non vuol dire, però, che siano sanzionabili tutti i casi in cui un dipendente non risulti reperibile dal medico fiscale, poiché esistono delle ipotesi in cui l’irreperibilità al controllo può essere giustificata. Vediamole insieme.

Visita fiscale: casi di assenza giustificata

Secondo la giurisprudenza, i casi di assenza giustificata alla visita fiscale sono:

– assenza per cause di forza maggiore, o per evitare gravi conseguenze per sé o per i propri familiari;

– passaggio del medico fiscale fuori orario, cioè al di fuori delle fasce di reperibilità (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i lavoratori privati, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per gli statali);

– effettuazione di una visita medica o sottoposizione ad accertamenti sanitari durante le fasce di reperibilità: tale ipotesi è considerata un valido motivo di assenza da una recente sentenza della Cassazione [1];

– sottoposizione a cure mediche durante l’orario di reperibilità (in questo caso, però, è necessario avvertire in anticipo l’amministrazione o il datore di lavoro, ed esibire un’attestazione relativa a quanto effettuato).

La giurisprudenza non contempla direttamente il caso di assenza per recarsi in farmacia per acquisto di medicinali, ma si ritiene che l’irreperibilità sia giustificabile, in quanto la motivazione è seria e, nella maggioranza dei casi, indifferibile: pensiamo, ad esempio, all’ipotesi in cui il dipendente ha urgenza di acquistare un antibiotico. Tuttavia, sarà necessario, come avviene per i casi di cure mediche, avvertire in anticipo l’azienda o l’amministrazione, ed esibire successivamente prova dell’acquisto (lo scontrino parlante della farmacia è idoneo, in quanto riporta codice fiscale dell’acquirente, data e ora).

Visita fiscale: come giustificare l’assenza

Il dipendente ha due settimane (15 giorni) di tempo per giustificare la propria assenza alla visita fiscale: nell’ipotesi in cui l’assenza ai controlli non sia considerata scusabile, il lavoratore perderà il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia; nell’ipotesi di assenza alla seconda convocazione da parte del medico (cioè alla visita ambulatoriale), perderà anche la metà della retribuzione dei giorni restanti; alla terza assenza, perderà l’intera retribuzione, sino al termine della malattia.

Da quanto esposto, risulta evidente che l’eventuale presenza alla visita ambulatoriale non salva il lavoratore dalla sanzione, che potrà comunque essere comminata anche se la malattia risultasse esistente e la prognosi esatta: la seconda convocazione, difatti, non serve per giustificare l’irreperibilità.

Assenza visita fiscale non giustificabile

Così come la Giurisprudenza ritiene che, in certe situazioni, l’irreperibilità al controllo medico sia giustificabile, in altre situazioni, per quanto seria possa esserne la motivazione, la giustificabilità decade.

Anche se non esiste un elenco esaustivo delle ipotesi di assenza, perché queste possono essere le più svariate, vi sono dei casi ricorrenti ai quali la Giurisprudenza collega la non giustificabilità, come il classico esempio del malfunzionamento del campanello. Il principio generale che la Cassazione segue è quello per cui il lavoratore è tenuto ad adoperarsi al massimo grado per accogliere il medico nelle fasce di reperibilità.

Vediamo un elenco delle principali “scuse non accettate”:

– il campanello o il citofono non si sente o non funziona;

non aver sentito suonare o bussare;

mancanza del cognome del lavoratore nel citofono;

cambio di domicilio non comunicato;

non potersi alzare dal letto;

– assenza per effettuare commissioni urgenti.

Anche se tali scusanti sono serie, prevale, purtroppo, il principio per cui il dipendente sia tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili perché il controllo medico vada a buon fine

 

[1] Cass. Sent. n. 20080/2008.

 

FONTE: http://bit.ly/1lddfM6

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