Visita fiscale: esenzioni

Fasce di reperibilità per il lavoratore in malattia: i nuovi casi di esenzione introdotti nel 2016.
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale [1], il decreto dell’11 gennaio 2016, adottato dal Ministero del Lavoro che contiene le integrazioni e modificazioni alla legge sulle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Inps (cosiddette visite fiscali) [2]. L’obiettivo della nuova normativa è quello di garantire l’esenzione dalla reperibilità di determinate fasce di lavoratori proprio per via della stessa gravità della malattia e delle cure che essa comporta.
In particolare, il decreto dispone l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per cui l’assenza è riconducibile a:
– patologie gravi che richiedono terapie salvavita: si tratta, ad esempio, delle cure chemioterapiche;
– a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta; l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, in misura pari ad almeno il 67%.
Le patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Le nuove regole sono in vigore dal 22 gennaio 2016.
I nuovi casi di esenzione si aggiungono a quelli già previsti dalla precedente normativa, ossia:
– malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore;
– infortunio sul lavoro;
– patologie per causa di servizio;
– gravidanza a rischio;
– patologie collegate all’invalidità riconosciuta.
Le fasce di reperibilità
Ricordiamo, in ultimo, che le fasce di reperibilità sono attualmente così definite:
– per i dipendenti pubblici: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18;
– per i dipendenti privati: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
La reperibilità vale 7 giorni su 7 inclusi sabato, domenica, festivi e prefestivi, compresi il Natale, Capodanno, Pasqua, Santi ecc.
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L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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