Il contratto part time senza l’orario di servizio è full time fino a prova contraria del datore di lavoro: necessaria l’indicazione di come sono distribuite le ore di attività durante la settimana.
Se nel contratto di lavoro non viene indicato l’orario di servizio né la distribuzione delle ore durante i giorni della settimana, il rapporto si considera a tempo pieno. Di conseguenza, se l’intenzione del datore di lavoro era quella di assumere il dipendente con un contratto a tempo (cosiddetto part time) esso si trasforma automaticamente in uno full time. Con la conseguenza che al lavoratore sarà consentito ricorrere al giudice per ottenere il pagamento delle differenze retributive. È quanto sancito dalla Cassazione poche ore fa [1].
La legge dell’84 [2] stabilisce il contratto di lavoro part time deve:
– stipularsi necessariamente per iscritto: non è quindi ammessa l’assunzione orale; diversamente il contratto si considererebbe automaticamente convertito in tempo pieno. Come spesso ha sottolineato la giurisprudenza della Suprema Corte, in assenza del rapporto part-time nascente da atto scritto, esso si presume a tempo pieno;
– indicare le mansioni e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. È onere del datore di lavoro, che deduca invece la durata limitata dell’orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa [3];
– essere inviato, in copia, entro trenta giorni al competente ispettorato del lavoro.
In sintesi, la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale senza l’osservanza dei requisiti di forma previsti dalla norma appena richiamata comporta l’automatica sostituzione della disciplina relativa a tale tipo di contratto con quella prevista per i rapporti a tempo pieno. La legge è chiara a riguardo e l’unico modo, per l’azienda, di evitare di pagare le differenze sulla busta paga al dipendente, è di dimostrare un accordo scritto sull’orario e sui turni.
In pratica
[1] Cass. sent. n. 4494/2016 dell’8.03.2016.
[2] Art. 5 co. 2, d.l. n. 726/1984, convertito nella legge 863/84.
[3] Cass. sent. n. 2033/2000, n. 6878/2002.
LA MASSIMA
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato del lavoro. In assenza del rapporto part-time nascente da atto scritto, esso si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell’orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa.
L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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