Dipendenti pubblici: le dimissioni non vanno convalidate

La sentenza
Tribunale di Verbania – Ordinanza 7 aprile 2016
N.RG.188/2015
Ricorso ex art. 1 co. 48 L. 92/2012, iscritto al n.rg. 188/2015,
ORDINANZA
… omissis …
*****
Ciò che occorre stabilire, in via preliminare, è se le dimissioni rassegnate in data xxxxx abbiano avuto o meno efficacia estintiva del rapporto di lavoro intercorrente con il Comune convenuto.
La questione da cui occorre prendere le mosse è, pertanto, quella relativa all’applicabilità dell’art. 4, commi 16-22, della legge n. 92/2012, afferenti alla procedura di convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche nell’ipotesi in cui si tratti di prestazioni svolte alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
Com’è noto, in tema di dimissioni, gli art. 4, commi 17 e 18, della L. 92/2012 prevedono che “l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
In alternativa alla procedura di
Per quanto concerne l’applicabilità di questa disciplina ai rapporti di pubblico impiego, occorre considerare, in via generale, che, se alla luce dell’ambigua formulazione dell’art. 1, commi 7 e 8, della L. 92/12 (“le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubblicheamministrazioni”; “al fine dell’applicazione del comma 7, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche”) deve ritenersi che le disposizioni della legge Fornero condizionate all’adozione delle iniziative di cui al citato comma 8 non siano quelle relative al nuovo procedimento per l’impugnazione dei licenziamenti (come evidenziato da questo Giudice nell’affermare l’applicabilità del rito Fornero al pubblico impiego), la stessa cosa non può dirsi riguardo alle disposizioni aventi ad oggetto la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
Se, infatti, non sembra possibile ipotizzare uno spazio di intervento dell’amministrazione per interventi di “armonizzazione” rispetto alla disciplina processuale dettata dai commi 47/69, per sua natura tendenzialmente uniforme per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti contrattuali della stessa natura, è ragionevole che, a livello sostanziale, il recesso della pubblica amministrazione possa e debba essere regolato da norme parzialmente differenti daquelle che disciplinano l’analogo atto dei datori di lavoro privati.
In particolare, in tema di applicabilità al pubblico impiego della novità legislative introdotte dalla riforma Fornero, occorre considerare (come peraltro osservato dal Ministero del lavoro proprio in tema di procedura di convalida di dimissioni – cfr. interpello nr. 35/2012), che la disciplina di cui alla L. 98/2012, con riferimento al personale contrattualizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione, trova applicazione solo in funzione di quadro regolatorio programmatico e di indirizzo, per la cui concreta attuazione risulta necessaria l’emanazione di appositi provvedimenti attuativi per l’armonizzazione del lavoro privato con il lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Tanto premesso in via generale, occorre altresì considerare, con specifico riferimento alla procedura di convalida delle dimissioni del lavoratore, che la ratio sottesa all’introduzione della stessa non sembra in alcun modo rinvenibile nel pubblico impiego privatizzato, laddove la prassi del fenomeno illecito delle dimissioni in bianco sopra descritta non è evidentemente riscontrabile.
Nel caso di specie, peraltro, giova considerare che xxxxxx, assente ininterrottamente dal lavoro per malattia dal xxxxxx al xxxxxxx, a ridosso del superamento del periodo di comporto, dopo aver richiestoall’amministrazione resistente la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita fino al xxxxxxx, ha comunicato alla stessa, in data xxxxxxxx, le proprie dimissioni a decorrere dal xxxxxx (cfr. doc. 11 fascicolo di parte ricorrente).
A fronte di tale comunicazione, il Comune di xxxxxxxx, in persona del Sindaco xxxxxxx, con lettera del xxxxxxx, preso atto delle dimissioni volontarie e constatato, in via subordinata, il superamento del periodo di comporto, ha riscontrato la cessazione del rapporto di lavoro intercorrente a decorrere dalla data del xxxxx (cfr. doc. 12 e 13 fascicolo di parte resistente), ritenendo superata l’istanza formulata di concessione di un periodo di aspettativa non retribuita.
Tale provvedimento deve ritenersi pienamente legittimo, anche in considerazione del fatto che le dimissioni sono state trasmesse all’amministrazione dall’indirizzo di posta certificata del ricorrente, con comunicazione avente data certa e tale da dimostrare la piena volontarietà del recesso, nonché la totale assenza dei presupposti su cui la procedura di convalida prevista dalla legge n. 92/2012, come sopra osservato, si fonda (cfr. doc. 11 fascicolo di parte resistente).
Peraltro, a dimostrazione della piena consapevolezza della dimissioni rassegnate, si evidenzia che xxxxx, come pacificamente ammesso, ha sottoscritto in data xxxxx uncontratto di lavoro di 3 mesi (periodo di prova legale) con una azienda, presso la quale risulta aver lavorato dal xxxxxx al xxxxxxxx (cfr. doc. 20 fascicolo di parte resistente).
Dovendosi pertanto ritenere cessato il rapporto di lavoro per effetto delle dimissioni rassegnate e riscontrate dalla parte datoriale, nessuna tutela reintegratoria e/o risarcitoria è applicabile; nessuna efficacia, peraltro, deve riconoscersi ai successivi provvedimenti disciplinari adottati dell’amministrazione nei confronti xxxxxxxxx.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
– respinge il ricorso;
– condanna parte ricorrente alla refusione delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in euro 2.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Verbania, 7.04.2016
FONTE: http://bit.ly/1SwNwbW

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