Se l’azienda è insolvente il Tfr lo paga l’Inps

Non c’è bisogno che il datore di lavoro sia soggetto a fallimento per ottenere il pagamento del TFR dal fondo di garanzia dell’Inps.
Buone notizie per chi non è riuscito ad ottenere, con le buone, il TFR dall’azienda datrice di lavoro: a pagare tutti coloro che hanno tentato un pignoramento e che sono rimasti a mani vuote è il Fondo di Garanzia dell’Inps. A renderlo noto è una sentenza della Cassazione depositata qualche ora fa [1].
Il TFR se l’azienda fallisce
La regola generale vuole che, in caso di fallimento dell’azienda, le ultime tre mensilità dello stipendio e il TFR siano pagati, ai dipendenti, dal Fondo speciale istituito presso l’Inps. Per ottenere tali importi, però, i dipendenti devono prima assicurarsi che il datore di lavoro sia stato dichiarato fallito, poi devono insinuarsi alla procedura ed essere ammessi, infine è necessario che lo stato passivo venga dichiarato esecutivo (per chi non è esperto di aule giudiziali, si tratta di una fase del procedimento fallimentare volta a “contare” e ad “accertare” i crediti che l’azienda, prima del fallimento, non ha pagato). Fatto ciò, il dipendente può presentare una domanda all’Inps (secondo il modulo scaricabile dal sito dell’Inps e previamente firmata dal curatore fallimentare).
Il TFR se l’azienda non fallisce
Non tutte le aziende però falliscono. Questo perché la legge ha fissato determinati requisiti per poter essere sottoposti a tale procedura (requisiti come, ad esempio, l’aver maturato un debito uguale o superiore a 500.000 euro, un attivo patrimoniale pari ad almeno 300.000 euro e ricavi lordi di almeno 200.000).
Se l’azienda non rientra in tali soglie, non può essere dichiarata mai fallita. Ma questo non significa che i dipendenti perderanno il loro TFR. Il Fondo di Garanzia – sottolinea la Suprema Corte – opera ugualmente ma a due condizioni:
- il lavoratore deve aver agito contro l’azienda procurandosi una sentenza definitiva o un decreto ingiuntivo non opposto e, quindi, ormai irrevocabile (è il cosiddetto titolo esecutivo);
- il patrimonio dell’azienda deve essere insufficiente a consentire la soddisfazione dei lavoratori: il che significa che il dipendente deve aver tentato un pignoramento e che questo sia stato negativo per non aver l’ufficiale giudiziario trovato beni da asportare o da “bloccare” con la procedura esecutiva (ciò viene documentato nell’atto di pignoramento negativo).
Lo stesso discorso vale nel caso in cui, pur presentando l’azienda i requisiti per fallire, l’istanza di fallimento venga rigettata perché l’impresa è ormai chiusa da oltre un anno o in caso di immediata estinzione del fallimento per insufficienza dell’attivo (anche in questo caso, non essendo stata effettuata la verifica dello stato passivo, è necessario che il lavoratore si munisca di sentenza di condanna o decreto ingiuntivo)
È chiaro che il lavoratore che voglia procedere in tal senso ha sempre la necessità di farsi assistere da un avvocato. I tempi potrebbero allungarsi se l’azienda è ormai chiusa e le notifiche vengono fatte con deposito alla Casa comunale (potrebbe essere necessario anche un anno).
[1] Cass. sent. n. 8072/2016 del 21.04.16.
FONTE: http://bit.ly/2450oAN
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