Voucher, al via le nuove comunicazioni
Operativo l’obbligo di comunicare l’inizio del rapporto di lavoro accessorio, ma le istruzioni non sono chiare: come effettuare la comunicazione.
È operativo, a partire dall’8 ottobre 2016, l’obbligo di comunicare l’inizio di ogni rapporto di lavoro accessorio, cioè retribuito con i voucher [1]: questo nuovo adempimento ha la finalità di prevenire gli abusi del lavoro accessorio, dato che spesso i voucher sono utilizzati per mascherare il lavoro nero.
Prima che entrasse in vigore la nuova normativa, difatti, non vi era nessun obbligo di comunicare in anticipo la prestazione lavorativa, ma soltanto a consuntivo: questa possibilità è stata sfruttata abusivamente da un grande numero di datori di lavoro, attivando, ad esempio, i voucher solo al passaggio degli ispettori o al verificarsi di un infortunio, o attivando un solo voucher a fronte di più ore di lavoro.
Adesso, invece, gli imprenditori (esclusi quelli agricoli, che devono sottostare a regole diverse) e i professionisti che utilizzano i voucher devono inviare, almeno 60 minuti primadell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Comunicazione preventiva voucher
Sfortunatamente, però, il Ministero del lavoro non ha ancora chiarito quali sono le modalità specifiche per adempiere al nuovo obbligo. La legge, infatti, stabilisce:
- quali dati devono essere inseriti nella comunicazione: dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo, giorno e ora di inizio e di fine della prestazione;
- lo strumento con il quale la comunicazione può essere inviata: email o sms;
- il destinatario dell’atto.
Non sono invece stati ancora resi noti i recapiti da utilizzare per spedire la mail o il messaggio sms.
In attesa di chiarimenti da parte del Ministero, come procedere?
Voucher: a quali recapiti inviare la comunicazione
La modalità più corretta per effettuare la comunicazione preventiva, secondo gli esperti, è suggerita dalla relazione di accompagnamento al decreto che ha istituito il nuovo obbligo; nello specifico, consiste nell’invio agli stessi recapiti validi per l’invio delle comunicazioni di lavoro intermittente.
Ricordiamo che queste comunicazioni possono essere inviate:
- tramite sms al numero 3399942256;
- tramite email all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it.
Optare per una di queste comunicazioni è la via più sicura per evitare qualsiasi sanzione, in quanto sarebbe rispettato pienamente il nuovo obbligo legale.
In alternativa, i datori di lavoro potrebbero:
- continuare ad utilizzare la procedura vigente prima della riforma, utilizzando la sola comunicazione telematica all’interno del sito dell’Inps;
- non fare nulla, ritenendo inapplicabile l’obbligo di comunicazione in attesa di decreto attuativo.
Queste ultime due soluzioni, però, potrebbero esporre il datore di lavoro a sanzioni.
Mancata comunicazione voucher, quali sanzioni
Non inviare la comunicazione preventiva per il rapporto di lavoro accessorio costa molto caro: precisamente, si va dai 400 ai 2.400 euro, per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Ad ogni modo, la comunicazione preventiva non è obbligatoria per tutti i datori di lavoro, ma solo per aziende e professionisti: restano fuori dall’obbligo e dalle relative sanzioni, dunque, le famiglie, gli enti pubblici e le attività non commerciali.
[1] D.lgs 185/2016
FONTE: http://bit.ly/2e9Z251
L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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