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L’Inps restituisce i contributi versati in più?

L’Inps restituisce i contributi versati in più?

INPS

Contributi previdenziali versati in eccesso, non dovuti, non utili a pensione o prescritti: è possibile chiedere la restituzione all’Inps?

La possibilità di vedersi restituiti dall’Inps icontributi previdenziali versati in più dipende dal tipo di contribuzione accreditata e dall’obbligatorietà o meno del versamento: in generale, non è possibile farsi restituire i contributi il cui versamento era obbligatorio, anche se non sono utili alla pensione, mentre possono essere restituiti i contributi non dovuti o versati in eccesso.

Inps: i contributi silenti

Quando i contributi sono stati versati in adempimento di un obbligo di legge, nella loro esatta misura, non possono essere restituiti, anche se non bastano per ottenere la pensione; lo stesso vale per i contributi volontari, nei casi in cui il versamento non sia indebito o erroneo.

Secondo la Cassazione [1], difatti, si tratta comunque di contribuzione potenzialmente utile a un futuro trattamento di pensione, a prescindere dall’effettivo raggiungimento. Nega sia la restituzione dei contributi che il risarcimento del danno anche la Corte Costituzionale[2], nel caso in cui, nonostante il raggiungimento dei requisiti per la pensione, si continuino a versare contributi utili a raggiungere un diverso trattamento previdenziale.

Esistono comunque dei casi in cui i contributi inutilizzabili, ma non indebiti o versati per sbaglio, meglio noti come contributi silenti, possono essere restituiti; l’eccezione, stabilita dal decreto attuativo della legge Dini [3], prevede che possano richiedere la restituzione dei contributi i seguenti lavoratori iscritti alla Gestione Separata [4]:

  • professionisti;
  • collaboratori;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • in possesso del requisito:
    • di 60 anni di età al 30 giugno 1996, se alla stessa data risultavano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;
    • di 60 anni di età al 1° aprile 1996, se alla stessa data non risultavano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;
  • se alla cessazione dell’attività lavorativa non conseguono il diritto a pensione.

Negli altri casi in cui risultino correttamente versati dei contributi, ma questi non diano luogo ad alcun trattamento, non è possibile riaverli indietro ma è possibile recuperarli con diverse modalità, a seconda della situazione del lavoratore. In particolare, possono essere utilizzati:

  • il cumulo gratuito, per sommare i contributi presenti nelle diverse casse ai fini del diritto alla pensione: ogni cassa liquida il trattamento di sua competenza pro quota, ma non applica il ricalcolo contributivo; il cumulo gratuito è utile alle sole gestioni Inps e non può essere utilizzato per sommare contributi Inps con contributi presenti nelle casse dei liberi professionisti;
  • la ricongiunzione: questo strumento è a titolo oneroso per il lavoratore, ma consente di riunire i contributi in un’unica cassa, per dar luogo a un’unica pensione; può essere utilizzata per le casse dei liberi professionisti ma non per la Gestione Separata;
  • la totalizzazione: la totalizzazione opera come il cumulo gratuito, ma prevede dei requisiti diversi per il raggiungimento della pensione di anzianità o di vecchiaia; inoltre tutti i contributi sono soggetti al ricalcolo contributivo;
  • la pensione supplementare: si tratta di una pensione aggiuntiva rispetto alla pensione principale, le cui condizioni di liquidazione sono differenti a seconda della gestione in cui sono accreditati i contributi.

Inps: restituzione dei contributi artigiani e commercianti

Chi appartiene alle gestioni Inps artigiani e commercianti, può ottenere la restituzione dei contributi versati in eccesso o indebiti:

  • in compensazione, utilizzando il modello F24;
  • indicando l’importo a rimborso direttamente nella dichiarazione dei redditi;
  • presentando un’apposita istanza all’Inps [5].

Nel dettaglio, chi utilizza il credito contributivo nell’F24 puòcompensarlo con qualsiasi debito, anche tributario (Irpef, Iva…) o assicurativo (Inail) da versare tramite il modello.

Se la compensazione riguarda debiti della stessa natura (Inps Ivs artigiani o commercianti), deve essere versata nell’F24 la sola eventuale differenza rimasta a debito, esponendo comunque debito e credito nel modello; se il credito e il debito sono di pari importo è possibile evitare la presentazione di un F24, ma è necessario presentare preventivamente una specifica comunicazione telematica all’Inps.

L’importo a rimborso può essere indicato anche nel modello Unico, all’interno del quadro RR.

Inps: restituzione dei contributi prescritti

È possibile riavere indietro i contributi anche quando questi, pur essendo dovuti, al momento del versamento risultavano già prescritti: è quanto stabilito da una recente sentenza della Cassazione [6]. In materia previdenziale, infatti, al contrario di quanto previsto dal codice civile [7], i pagamenti spontanei devono essere restituiti: non è possibile versare contributi previdenziali prescritti e, dall’altro lato, l’Inps non ha alcun diritto di trattenerli.

 

[1] C. Cass, Sez L Civ., Sent. 3613/2002.

[2] C. Cost, Sent. n.307/1989.

[3] D.M. 282/1996.

[4] Inps Circ. n. 193/1998.

[5] Art.38 DPR 602/73.

[6] Cass. sent. n. 3489/2015.

[7] Art. 2940 cod. civ.

FONTE: http://bit.ly/2eXIY5E

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