L’azienda mi può imporre come vestirmi?
Se il datore di lavoro mi obbliga a vestire in una certa maniera, che magari non mi piace, e invece vado con jeans strappati, cosa mi può succedere?
In astratto il contratto di lavoro o quello collettivo possono imporre ai dipendenti un particolare abbigliamento sul luogo di lavoro. Il che avviene, di norma, quando ciò sia necessario per garantire la sicurezza dei dipendenti (le cosiddette tute) o quando sia un elemento distintivo dell’azienda stessa (ad esempio una maglietta di un particolare colore e formato per i dipendenti di una catena di prodotti tecnologici o per una pizzeria) o quando il dipendente sia destinato ai rapporti con la clientela (si pensi a un funzionario di banca destinato a suggerire investimenti). In questi casi, però, è dovuta l’indennità per il pagamento delle spese di lavanderia. Inoltre, se la tuta deve essere indossata prima del lavoro e sul luogo di lavoro stesso, i minuti necessari a tale operazione si considerano rientranti nell’orario di lavoro.
Se invece il contratto collettivo non prevede nulla è bene tenere in considerazione queste regole:
- da un lato il lavoratore ha il dovere di rispettare il “decoro” nell’abbigliamento e non utilizzare gli abiti come una sorta di reazione e ribellione all’azienda. Nell’ambito del dovere di fedeltà che egli deve al datore di lavoro rientra anche quello di preservarne la credibilità coi clienti o con gli altri dipendenti, non indossando vestiti che possano creare pregiudizi nella collettività con cui abbia ad avere rapporti. Il lavoratore che violi tali norme può essere licenziato;
- dall’altro lato il datore di lavoro non può imporre abiti specifici che possano essere considerati discriminatori o lesivi della dignità dei suoi dipendenti. Si pensi, ad esempio, a scarpe particolarmente costose o scomode o a vestiti per donne particolarmente succinti. Se il datore di lavoro insiste nel chiedere di indossare determinati capi, il suo comportamento può essere considerato illecito e discriminatorio, anche con conseguente condanna al risarcimento di eventuali danni.
FONTE: http://bit.ly/2ecRPM2
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L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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