Il credito del professionista
Decreto ingiuntivo e opposizione: la prova per il credito del professionista per i compensi derivanti dal mandato ricevuto dal cliente.
Per quel che attiene alla richiesta di pagamento fatta valere dal professionista per i compensi derivanti dall’attività professionale espletata, i documenti prodotti nel monitorio, in quanto di formazione unilaterale, non risultano più necessari per far valere la pretesa.
Onere probatorio del professionista
Secondo la giurisprudenza, infatti, «Mentre ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo a norma dell’art. 636 c.p.c. la prova dell’espletamento dell’opera e dell’entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore» [1].
In giurisprudenza si osserva, inoltre, che al fine di determinare l’onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere-dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall’opponente, non è necessario che quest’ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico [2].
[1] Cass. civ., 17-3-2006, n. 5884.
[2] Cass. civ., 30-7-2004, n. 14556.
FONTE: http://bit.ly/2mVU4IT
L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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