La società semplificata a responsabilità limitata
La SRLS: norme e costituzione. Le agevolazioni per la creazione della società a responsabilità limitata semplificata.
Il D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012 ha introdotto nel codice civile l’art. 2463bis «Società semplificata a responsabilità limitata», che si aggiunge alle norme che disciplinano la costituzione delle s.r.l.
Si tratta di una società di capitali con personalità giuridica che può essere costituita con contratto o con atto unilaterale da persone fisiche senza alcun limite di età (ciò a seguito dell’intervento del D.L. 76/2013, conv. in L. 99/2013, perchè precedentemente poteva essere costituita solo da persone fisiche che non avessero compiuto 35 anni alla data della costituzione).
Il nuovo tipo di società è soggetto ad un regime particolarmente agevolato sia con riferimento all’ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione sia per le formalità di accesso, che sono meno onerose rispetto ai costi da sostenere per fare ricorso alla tradizionale forma della s.r.l.
L’atto costitutivo va redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia (D.M. 138/2012).
Tra le disposizioni fondamentali che disciplinano tale tipo di società vi è quella che prevede che il capitale sociale, pari alla cifra simbolica di almeno 1 euro e in ogni caso inferiore a 10.000 euro deve essere interamente versato alla data della costituzione mediante conferimento in denaro effettuato all’organo amministrativo.
Sul piano della governance, il D.L. 76/2013, conv. in L. 99/2013 ha introdotto la possibilità di nominare amministratori che non siano necessariamente soci (precedentemente, invece, i componenti degli organi amministrativi dovevano essere scelti tra i soci).
Il D.L. 76/2013, conv. in L. 99/2013 è intervenuto anche sul divieto di cessione delle quote ai soci aventi un’età superiore ai 35 anni, abrogando il 4° co. dell’art. 2463bis. Con tale abrogazione è stata, così, sancita la libera trasferibilità delle partecipazioni anche per la società semplificata a responsabilità limitata a qualsiasi persona fisica indipendentemente dall’età anagrafica.
FONTE: http://bit.ly/2mHRXuy
L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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