Un’azienda è legittimata ad utilizzare la sola modalità cartacea per la consegna delle buste paga obbligando così gli ex dipendenti (che nel frattempo si sono reimpiegati altrove o trasferiti o altro) a passare personalmente presso il vecchio datore per il ritiro e firma dell’ultimo cedolino e rifiutandosi quindi di utilizzare altre modalità di consegna a richiesta dell’ex dipendente quali mail, posta, ecc.?
È il datore di lavoro ad avere possibilità di scelta sulle modalità di invio della busta paga, siano esse cartacee o elettroniche, e non il lavoratore stesso.
Difatti, da quanto prevede la legge, il datore ha la possibilità di inviare la busta paga o in modalità classica, e cioè cartaceamente, o in modalità elettronica, tramite posta elettronica certificata; in quest’ultimo caso, occorre che il destinatario della Pec sia il lavoratore stesso e non un rappresentante.
Diversamente, potrebbe essere contestato al datore di lavoro il mancato invio della busta, e quest’ultimo si troverebbe nella non facile posizione di dimostrare che il lavoratore abbia realmente ricevuto l’oggetto di quella Pec. Stesso discorso per la mail ordinaria: anche qui sarà il datore di lavoro a dover dimostrare, in caso di controversia, l’avvenuta ricezione di quella posta, producendo ad esempio la risposta del lavoratore che conferma quella ricezione.
Viceversa, nulla la normativa di riferimento (legge n.4 del 1953) dice sul diritto del lavoratore di avere trasmesse le buste paga con modalità differenti da quella cartacee.
Pertanto, rimane una scelta arbitraria dell’azienda che sarà libera di scegliere tra agevolare l’ex dipendente o fare pugno duro contro lo stesso.
L’unica cosa che si raccomanda in quest’ultimo caso, è di esprimere in modo chiaro e inequivoco la disponibilità del datore di lavoro di consegnare la busta paga in modalità cartacea presso la sede dell’azienda in modo tale da evitare, in future ed eventuali controversie, possibili contestazioni sul fatto che quest’ultima non ha messo a disposizione dell’ex dipendente la busta paga in oggetto, in quanto obbligo di legge.
FONTE: http://bit.ly/2AIZFMC