La risposta del Ministero del Lavoro
In via preliminare, va ricordato che l’articolo 44, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione, che “La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio […]”.
In proposito, le Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante (adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014) hanno specificato che la formazione di base e trasversale deve indicativamente avere come oggetto una serie di competenze di carattere “generale” che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte. In particolare, le Linee Guida richiamano, indicativamente, nozioni riguardanti l’adozione di comportamenti sicuri, l’organizzazione e la qualità aziendale, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi di base della professione.
Si può, pertanto, ritenere che tale formazione, proprio in ragione dei suoi contenuti, risulti ultronea per quei soggetti che abbiano già acquisito le citate nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative.
Tale soluzione appare coerente con le finalità perseguite dallo stesso comma 3 dell’articolo 44 citato, il quale richiede che la regolamentazione dell’offerta formativa pubblica debba tenere conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.
Va, peraltro, considerato che l’articolo 47, comma 4, descrive una fattispecie di apprendistato professionalizzante del tutto peculiare, caratterizzata dalla finalità primaria, tipica delle misure di politica attiva, di assicurare il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro, a prescindere dalla loro età anagrafica. In considerazione di tale aspetto, questo Ministero, con risposta ad interpello n. 21/2012, ha già avuto modo di evidenziare che la possibilità di assunzione tramite apprendistato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (possibilità adesso estesa anche ai beneficiari del trattamento di disoccupazione) costituisca una disciplina speciale.
Analogamente si deve ritenere ultronea l’erogazione di tale formazione nell’ambito di un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di attestazione formale dell’acquisizione delle competenze di base e trasversali, in conformità ai contenuti sanciti dalle citate Linee Guida e dalla normativa regionale di riferimento, anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato.