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Apprendistato: come funziona?

Contratto, retribuzione e diritti dell’apprendista: il diritto alla disoccupazione e allo stipendio. Quanto dura l’apprendistato.

Un’azienda ti ha proposto un’assunzione come apprendista. L’offerta non corrisponde alle tue aspettative perché speravi in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma hai accettato nella speranza che si possa instaurare una reciproca fiducia e stima e, all’esito di questo periodo, il rapporto possa trasformarsi in uno “ordinario”. Nel frattempo però hai bisogno di informarti su come funziona l’apprendistato e quali sono i tuoi diritti.

Ad esempio ti chiedi come e quanto viene pagato l’apprendista, se sei costretto a rispettare la scadenza del contratto o puoi “licenziarti” in qualsiasi momento; se, nel caso in cui dovessi essere licenziato, come apprendista ti spetta la disoccupazione ed ancora come funziona la procedura di dimissioni.

Di tanto parleremo in questa veloce guida, nella speranza di fornirti un valido aiuto per risolvere tutti i problemi che possono derivare da un’assunzione come apprendista. Vediamo dunque di rispondere alle domande più frequenti che sull’argomento vengono di solito poste all’avvocato e al consulente del lavoro.

Apprendistato: cos’è?

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

Il datore di lavoro, a fronte della prestazione lavorativa caratterizzata da una professionalità crescente, si obbliga a corrispondere all’apprendista non solo lo stipendio, ma anche (direttamente o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze) gli insegnamenti necessari per conseguire, a seconda dei casi:

  • un titolo di studio;
  • una professionalità o le competenze specifiche di un mestiere;
  • esperienze funzionali al raggiungimento di titoli di studio di livello universitario o di alta formazione.

Apprendistato: come funziona?

Esistono diversi tipi di apprendistato che si differenziano tra loro a seconda del percorso formativo. In particolare è previsto:

  • l’apprendistato per l’istruzione secondaria: rivolto ad ottenere la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; o rivolto all’acquisizione, oltre che del diploma suddetto, delle competenze tecnico-professionali ulteriori rispetto a quelle previste dalla scuola. Per essere assunti bisogna avere un’età compresa tra 15 e 25 anni;
  • l’apprendistato professionalizzante: rivolto al conseguimento di una qualifica professionale specifica indicata in contratto. Per essere assunti bisogna avere un’etàcompresa tra 18 e 29 anni;
  • l’apprendistato di alta formazione e ricerca: volto al conseguimento di laurea e dottorati di ricerca, diplomi relativi a percorsi degli istituti tecnici superiori, attività di ricerca, pratica per le professioni relative ad ordini. Per essere assunti bisogna avere un’età compresa tra 18 e 29 anni.

Elemento essenziale dell’apprendistato è la formazione del lavoratore volta a fargli conseguire delle conoscenze tecniche ulteriori a quelle da lui già possedute. Proprio per questo è necessario affiancare al dipendente un tutor o referente aziendale che lo formi. In assenza di tale formazione, il contratto di apprendistato è nullo.

Il contratto di apprendistato deve contenere, anche in forma sintetica, il piano formativo individuale, cioè il documento nel quale sono precisati i contenuti della formazione, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

Apprendistato: quando scade?

L’apprendistato non può essere inferiore a 6 mesi. La durata massima varia invece a seconda della tipologia dell’apprendistato. In particolare:

  • apprendistato per l’istruzione secondaria: 3 anni (4 anni in caso di diploma professionale quadriennale); per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali: 4 anni (2 anni, nel caso di giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato);
  • apprendistato professionalizzante: 3 anni
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca: durata definita dalle regioni (e dalle province autonome di Trento e Bolzano) sentite le parti sociali, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

Il recesso alla fine dell’apprendistato deve essere comunicato all’altra parte ma non deve essere motivato come per i lavoratori dipendenti ordinari. Quindi non è necessaria la giusta causa o il giustificato motivo. Se nessuna delle parti esercita questa facoltà, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Invece il recesso durante il periodo di apprendistato può avvenire solo in presenza di una giusta causa o di giustificato motivo, altrimenti è illegittimo.

Apprendistato: va dato il preavviso?

Alla cessazione del periodo di apprendistato, come detto, le parti possono recedere liberamente dal contratto anche senza motivazione ma devono dare il preavviso. Durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato

Apprendista: quanto viene pagato?

La retribuzione dell’apprendista aumenta nel corso del periodo formativo in relazione alla professionalità crescente del lavoratore. La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella del lavoratore ordinario, secondo una percentuale che varia dal 45% al 70%.

Così, ad esempio:

  • primo anno di apprendistato: retribuzione non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
  • secondo anno di apprendistato: retribuzione non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
  • terzo anno di apprendistato: retribuzione non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
  • quarto anno di apprendistato: retribuzione non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento.

Apprendistato: come si fanno le dimissioni?

Le dimissioni seguono le stesse regole dei dipendenti ordinari e, quindi, devono avvenire con la procedura telematica.

Apprendistato: quando è illegittimo?

È illegittimo l’apprendistato quando l’apprendista non viene seguito da un tutor.

Secondo la Cassazione è illegittimo il contratto di l’apprendistato se il dipendente è già stato impiegato dal legale rappresentante presso la stessa o un’altra società. In questo caso, infatti, in assenza della prova di un affiancamento, si presume che il giovane abbia già maturato una completa formazione professionale, con la conseguenza che ha diritto a un diverso inquadramento e trattamento retributivo. Bisognerà dimostrare in maniera inequivocabile che all’epoca dell’assunzione presso la società l’apprendista aveva già maturato una precedente esperienza lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni e che la circostanza era ben nota al datore di lavoro. Ne consegue l’illegittimità del contratto di apprendistato perché la formazione del lavoratore era stata già pienamente raggiunta in forza del precedente rapporto di lavoro.

Licenziamento dell’apprendista: spetta la disoccupazione?

In caso di licenziamento all’esito del contratto di apprendistato, all’apprendista spetta la disoccupazione ossia la Naspi. L’indennità viene erogata dall’Inps come per qualsiasi altro lavoratore dipendente e segue le medesime regole. L’unico caso in cui l’apprendista non ha diritto all’assegno di disoccupazione è se la risoluzione del contratto dipende da proprie dimissioni volontarie. Solo le dimissioni per giusta causa (ad esempio per il mancato pagamento dello stipendio o per comportamenti illegittimi) danno diritto alla Naspi.

Alla NASPI non si applica il prelievo contributivo nella misura a carico apprendisti.

FONTE: http://bit.ly/2Bn8Pi7

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