Sono un dipendente a tempo indeterminato presso un’azienda informatica. Lo scorso anno ho aperto partita iva nella formula di regime forfettario agevolato. Il mio commercialista mi ha detto che a causa del codice ATECO della mia Partita Iva, dovrei pagare anche i contributi INPS iscrivendomi alla gestione separata. Dal momento che per la legge di stabilità 2016 è esonerato dal suddetto pagamento chi come me ha Partita Iva di tipo ditta individuale e non libero professionista e l’attività principale di lavoratore dipendente, devo cambiare codice ATECO o vi sono altre soluzioni. Non voglio iscrivermi alla gestione separata dell’INPS.
In merito al problema della doppia contribuzione Inps sono ancora presenti molti dubbi e la Corte di Cassazione è intervenuta spesso in materia, anche se con orientamenti contrastanti e spesso variegati.
Purtroppo, al riguardo della sua situazione, non sembra essere disponibile una sentenza favorevole alla non applicabilità della doppia contribuzione a casi come quello esposto dal lettore nel quesito.
Infatti i lavoratori autonomi senza cassa, anche se partecipano già ad una cassa previdenziale come dipendenti, sono tenuti ad iscriversi comunque alla gestione separata Inps, versando però l’aliquota agevolata nella misura del 24% del compenso percepito, con diritto di rivalsa nei confronti del cliente, nella misura del 4% del compenso fatturato.
Unica alternativa, che però non sembra utilizzabile per il caso specifico, vista l’attività che il lettore dichiara di svolgere – sviluppo, produzione e consegna software – sarebbe quella di iscrivere l’attività svolta qualificandola come commerciale, iscrivendo il soggetto al REA.
In tal modo, rimanendo prevalente il lavoro subordinato, il soggetto non sarebbe iscrivibile ad altra cassa previdenziale restando, solo per questa fattispecie, ammessa la non iscrivibilità ad altra contribuzione.
Per fare un esempio banale, il procacciatore d’affari, in alcune province, viene considerato imprenditore e quindi soggetto all’iscrizione alla CCIAA competente ed all’ Inps – Gestione Commercianti – non considerandolo dunque come un professionista senza cassa.
In tal caso si potrebbe far valere la non iscrivibilità alla gestione commercianti perché il soggetto è già iscritto come dipendente nello stesso settore di attività (commerciale) evitando così la doppia contribuzione.
Se invece l’attività svolta rientra fra quelle di consulenza e di servizi svolti da un professionista senza cassa – cioè una attività professionale per la quale non è prevista alcuna cassa previdenziale autonoma – in tal caso vige l’obbligo di doppia iscrizione seppur con applicazione di aliquota agevolata.
Pertanto la risposta al quesito è la seguente:
A seguito della effettiva attività svolta e dell’inquadramento prescelto per la codifica ATECO 62.02.00, pare che il richiedente svolga attività – pur non prevalente rispetto al rapporto di lavoro subordinato – di consulente informatico non obbligato alla iscrizione presso la Cciaa – Registro Imprese.
Tale attività sembrerebbe rientrare fra quelle professionali, prive di apposito albo e di cassa previdenziale autonoma.
Qualora dunque non fosse possibile inquadrare detta attività fra quelle di natura commerciale, con obbligo di iscrizione al Registro Imprese, la doppia contribuzione previdenziale sarebbe obbligatoria, anche in costanza di rapporto di lavoro subordinato svolto in maniera assolutamente prevalente rispetto al lavoro autonomo.
Unica mitigazione alla asprezza della norma resta la riduzione dell’aliquota contributiva da versare, che è pari al 24% dei compensi dichiarati dal consulente, con diritto di rivalsa nella misura del 4% degli stessi compensi nei confronti dei clienti.
Ulteriore opportunità da indagare infine, potrebbe essere quella di verificare se l’inquadramento previsto dal contratto di lavoro subordinato fosse quello artigianale.
In questa ipotesi, potendo ricondurre all’attività artigianale anche l’attività svolta dal contribuente – sviluppo, produzione e consegna software – si potrebbe tentare, assimilando la situazione a quella del procacciatore di affari (commerciante) nei confronti della ditta datrice di lavoro (commercio), di evitare la doppia contribuzione in quanto lo sviluppatore di software (artigiano) potrebbe essere anche dipendente a tempo pieno e a durata indeterminata di datrice di lavoro (artigiana).
FONTE: http://bit.ly/2pGT4hs