Anche tra fratello e sorella ci può essere lavoro subordinato e per capirlo è necessario far riferimento ai tipici indizi come l’obbedienza, l’orario di lavoro, il pagamento a cadenze fisse.
Tuo fratello ti dà una mano in negozio; spesso ti devi assentare per andare dai clienti o dai fornitori e, non potendo lasciare l’attività chiusa, chiedi a lui di sostituirti. Tale necessità è tanto frequente che tra voi si è formato un tacito accordo in forza del quale, a fronte della sua costante disponibilità, gli versi una somma mensile fissa. Somma che gli consegni senza tante formalità, in contanti e senza alcun contratto scritto. A tuo modo di vedere si tratta di una sorta di regalo – anche se prestabilito e in misura costante – per la collaborazione che lui ti presta quotidianamente. Dall’altro lato, tuo fratello riceve da te le istruzioni su cosa fare e come comportarsi quando non ci sei e le rispetta alla lettera, proprio come undipendente. Come purtroppo succede però anche nelle migliori famiglie, avete di recente litigato e ora lui ti chiede le differenze retributive e i contributi: sostiene infatti che la sua attività va considerata, a tutti gli effetti, alla pari di quella di un normale lavoratore. Essendosi però trattato di «lavoro in nero» ora devi risarcirlo. Tra voi nasce una contestazione che finisce in tribunale. Il quesito che ponete al giudice è dunque il seguente: una collaborazione tra fratelli può essere lavoro subordinato? La questione è stata affrontata ieri da una sentenza della Cassazione particolarmente interessante [1] perché affronta le comuni dinamiche familiari che spesso confluiscono in veri e propri rapporti contrattuali “di fatto” ossia non formalizzati da alcuna scrittura privata, ma pur sempre validi e obbligatori. Cerchiamo quindi di capire se, nell’ambito di una normale assistenza tra fratelli, si possono configurare gli estremi di un rapporto di subordinazione e, in tal caso, se sia necessario versare tutte le somme previste dal contratto collettivo nazionale.
La regola generale sul lavoro subordinato
In teoria, osserva la Corte, nulla impedisce che anche tra fratelli e sorelle possa instaurarsi un rapporto di lavoro subordinato. Mai come nell’ambito del diritto del lavoro però bisogna guardare i fatti per come concretamente si sono svolti; per cui è impossibile stabilire una regola generale e valida per tutti. Piuttosto è necessario osservare se e come si è svolta la prestazione lavorativa oggetto di contestazione e verificare se questa risponde ai requisiti tipici del rapporto di lavoro subordinato previsti anche per tutti gli altri lavoratori. Questi requisiti sono stati più volte identificati dalla giurisprudenza e possono essere così sinteticamente elencati (leggi anche Differenze tra lavoro autunno e lavoro subordinato).
Il vincolo di subordinazione
Il requisito più caratterizzante il lavoro dipendente è il dover obbedire agli ordini e direttive dal datore o del capo area, il non aver cioè libertà e autonomia decisionale. Non è necessario che l’ordine sia dettagliato, ben potendo essere generico o stabilire una semplice cornice: l’importante è che il dipendete non abbia margini discrezionali e non sia libero di autodeterminate il proprio lavoro come meglio crede. Il dipendente è tale se, quindi, è a completa disposizione del datore di lavoro.
Il controllo
Non c’è potere decisionale se manca anche il controllo sull’attività svolta dal dipendente. Solo su un lavoratore autonomo o parasubordinato il datore non può esercitare alcuna vigilanza. Fermo restando il divieto di controllo a distanza con apparecchi di videosorveglianza – per come imposto dallo Statuto dei lavoratori – il capo può verificare l’esecuzione della prestazione del dipendente e, in caso di irregolarità, lentezza sopra la media o colpe gravi, sanzionarlo.
Potere disciplinare
A braccetto col potere di controllo c’è anche il potere disciplinare ossia quello di impartire sanzioni disciplinari in caso di violazioni del contratto di lavoro, sanzioni che consistono – in ordine di gravità, dalla più leggera alla più pesante – nel:
- rimprovero verbale; viene adottato per le violazioni più lievi. Non necessita di una particolare procedura. È la classica “sgridata” di cui non rimane alcuna traccia;
- ammonizione scritta (o biasimo);
- multa;
- sospensione dal soldo e dal servizio;
- trasferimento;
- licenziamento.
Il luogo
Accanto ai predetti indici, considerati quelli maggiormente caratterizzanti il lavoro subordinato, ve ne sono degli altri la cui assenza però non implica necessariamente che siamo in presenza di una prestazione autonoma. Ad esempio il luogo della prestazione: l’aver svolto costantemente il lavoro presso la sede dell’azienda è sicuramente un valido indizio di subordinazione, anche se è ben possibile il lavoro domestico.
L’orario di lavoro, ferie, permessi e assenze
Di solito la caratteristica del collaboratore esterno o di un autonomo è l’autonoma gestione del tempo di lavoro. Nel lavoro dipendente, anche in assenza di badge, bisogna quasi sempre rispettare un orario di entrata ed uscita, così come bisogna concordare con il datore le ferie e i permessi, giustificare la malattia e le altre assenze.
La natura personale dell’attività
Il dipendente si limita a prestare la propria testa e le proprie braccia. Un autonomo invece può intervenire con una propria organizzazione e, quindi, con altri collaboratori da lui stesso stipendiati. Quindi un’altra caratteristica che fa di una persona un lavoratore dipendente è l’assenza di una propria organizzazione.
Il pagamento dello stipendio
La costante e sempre uguale remunerazione è l’ultimo importante indizio di un lavoro dipendente.
Collaborazione tra fratelli è lavoro dipendente?
Alla luce di quanto abbiamo appena detto – conclude la Cassazione – se nel rapporto tra due fratelli vi sono alcuni dei predetti indici di subordinazione, si deve concludere per l’esistenza di un lavoro dipendente. Per cui, se la prestazione è sempre stata fornita “in nero”, ossia non è stata regolarizzata e non sono stati pagati i contributi, il fratello sarà tenuto a versare le differenze retributive e a corrispondere all’Inps le somme per costituire la pensione al proprio fratello-dipendente.
note
[1] Cass. ord. n. 4535/18 del 27.02.2018.
SENTENZA
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 25 ottobre 2017 – 27 febbraio 2018, n. 4535
Presidente Bronzini – Relatore De Marinis
Rilevato
– che con sentenza del 17 luglio 2012, la Corte d’Appello di Torino, confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino e accoglieva la domanda proposta da B.R.E. nei confronti di B.C. , fratello della prima e titolare della ditta individuale esercente il commercio di fiori e piante, avente ad oggetto, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso con quest’ultimo, la condanna del medesimo al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione al predetto rapporto;
– che, la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inammissibile in quanto nuova l’argomentazione intesa a sostenere la costituzione tra le parti di un’impresa familiare o la sussistenza di accordi societari tali da giustificare la collaborazione resa dalla B. e, viceversa, comprovata la subordinazione per l’inserzione costante e regolare nell’organizzazione aziendale della stessa con la prestazione di attività lavorativa giornaliera ad orario pieno a fronte della quale veniva corrisposto con regolarità un corrispettivo mensile;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il B. , affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resite, con controricorso, l’intimata che ha poi presentato memoria;
Considerato
– che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in una con il vizio di motivazione, imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sulla distribuzione dell’onere della prova, per desumersi dalla motivazione dell’impugnata sentenza l’accollo di questo a carico del ricorrente, presunto datore di lavoro e, comunque, l’incongruità logica della valutazione circa la sussistenza della subordinazione non basata sui criteri elaborati da questa Corte;
– che il motivo, deve ritenersi infondato, atteso che il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza della subordinazione non discende dal non aver il ricorrente fornito a riguardo la prova contraria, bensì dall’emersione all’esito dell’espletamento dei mezzi istruttori offerti dall’odierna intimata di circostanze di fatto, quali la presenza costante, l’osservanza di un orario coincidente con l’apertura al pubblico dell’attività commerciale – entrambe modalità tali da prefigurare, piuttosto che una partecipazione all’attività dettata da motivi di assistenza familiare legati alla condizione personale della B. , il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell’organizzazione dell’attività stessa, al medesimo facente capo, dell’apporto della prestazione dalla stessa resa – nonché la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, anch’essa maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione, piuttosto che con la destinazione alla copertura di contingenti e dunque variabili esigenze di vita, riconducibili alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte di elemento sintomatico della subordinazione e come tali idonee ad offrire fondamento probatorio alla domanda dell’attore;
– che il ricorso va dunque rigettato;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
FONTE: http://bit.ly/2FFFIpR