Se il lavoratore ritarda a causa del traffico è soggetto a sanzioni disciplinari?
Ingorghi e traffico rallentato costituiscono, ormai da decenni, uno dei principali problemi delle grandi città: nella generalità dei casi, dunque, chi per recarsi al lavoro deve attraversare zone ad alta densità di traffico, con un mezzo proprio o con i mezzi pubblici, è tenuto ad organizzarsi e ad uscire di casa per tempo.
Può capitare, però, che, nonostante siano stati presi tutti gli accorgimenti del caso e si sia usciti con largo anticipo, a causa di un evento imprevedibile il traffico sia più lento del normale, oppure addirittura bloccato: può succedere a causa di un incidente, di lavori in corso, o del forte maltempo. In questi casi il ritardo al lavoro per traffico può essere giustificato, oppure il dipendente è soggetto a sanzioni disciplinari?
Sanzioni disciplinari per il ritardo
Innanzitutto, va ribadito che il ritardo può essere sanzionato solo se privo di giustificazione: in buona sostanza, se il dipendente dimostra che il ritardo al lavoro per traffico non è a lui imputabile e che oggettivamente non poteva essere evitato, non è soggetto all’applicazione di alcuna sanzione disciplinare.
Per il ritardo ingiustificato del lavoratore, peraltro, la sanzione disciplinare applicabile non è unica, ma dipende dalle previsioni del contratto collettivo e dal comportamento che il dipendente ha tenuto in concreto: un conto, ad esempio, sono le conseguenze di un ritardo ingiustificato isolato, un conto le conseguenze di più ritardi ingiustificati reiterati.
Le sanzioni disciplinari, individuate dai contratti collettivi, aumentano gradualmente a seconda della gravità del comportamento punito e possono essere applicate solo se il datore di lavoro rispetta la procedura per l’irrogazione prevista dallo Statuto dei lavoratori (contestazione scritta, termine a difesa, possibilità di farsi assistere, notifica della sanzione entro un certo termine), oltre alle eventuali disposizioni del contratto collettivo applicato.
Ecco le sanzioni che possono essere applicate, nella generalità dei casi:
- il rimprovero verbale: questa è la sanzione applicata nei casi meno gravi, della cui irrogazione non rimane alcuna traccia; non è dunque necessario rispettare la procedura di irrogazione per il rimprovero verbale;
- l’ammonizione, chiamata anche biasimo o deplorazione: si tratta di una sanzione simile al rimprovero, ma irrogata in forma scritta;
- la multa: si tratta di una decurtazione dello stipendio netto, che non può superare, nella generalità dei casi, le 4 ore di retribuzione;
- la sospensione dal lavoro: nella generalità dei casi la sospensione non può superare i 10 giorni lavorativi;
- il trasferimento del lavoratore;
- il licenziamento disciplinare: questa è la sanzione applicata nei casi più gravi; per quanto concerne il ritardo, può essere applicata solo a seguito di gravi ritardi reiterati [1].
Come viene scelta la sanzione da applicare per il ritardo?
Elencate le possibili sanzioni per il ritardo ed i loro limiti, se il datore di lavoro vuole sanzionare il dipendente per aver ritardato l’ingresso deve:
- scegliere tra ammonizione, multa o sospensione (le sanzioni possono anche essere indicate con termini differenti e risultare più severe nelle ipotesi più gravi);
- valutare, nella scelta, il comportamento del lavoratore (gravità del ritardo, ritardi reiterati, etc.);
- basarsi su quanto disposto dal contratto collettivo applicato e, eventualmente, dal codice disciplinare aziendale.
Ad esempio, il contratto collettivo del Commercio prevede, nella generalità delle ipotesi di ritardo, una trattenuta (si tratta della sanzione equivalente alla multa) in capo al dipendente, che deve essere indicata in busta paga, corrispondente al lavoro non prestato; in caso di recidiva (oltre 3 episodi contestati nell’anno solare), è possibile applicare la sanzione della sospensione; in caso di recidiva oltre la 5° volta, è possibile licenziare il dipendente, dopo una formale diffida per iscritto.
Come difendersi dal ritardo per traffico?
Come abbiamo osservato, il ritardo può essere sanzionato soltanto se ingiustificato: nel caso, dunque, in cui il dipendente entri al lavoro dopo l’orario previsto per colpa di un blocco eccezionale del traffico, o dei mezzi pubblici, può senz’altro difendersi.
Ritardo ed elasticità dell’orario
Innanzitutto, il problema non si pone se l’azienda prevede l’elasticità dell’orario in ingresso e in uscita, se il ritardo non è tale da determinare lo “sconfinamento” al di fuori delle fasce previste: il lavoratore può in questi casi recuperare il lavoro non prestato spostando in avanti l’uscita.
Recupero del ritardo
Anche se l’azienda non prevede l’elasticità dell’orario, oppure se il ritardo determina l’ingresso oltre la fascia consentita, il lavoratore può chiedere al datore di lavoro di recuperare l’attività non prestata, nella stessa giornata o in una giornata differente. Attenzione, però: è sempre necessario che esista un’apposita previsione aziendale o un accordo tra dipendente e datore in tal senso, in quanto il lavoratore non può, unilateralmente, decidere di recuperare il ritardo. Se recupera il ritardo senza un’apposita previsione o un accordo col datore, può essere ugualmente sanzionato [2].
Giustificare il ritardo
Se l’azienda decide di procedere contro il lavoratore, questi deve essere in grado, per evitare addebiti e sanzioni, di provare in modo oggettivo che il ritardo è stato causato dall’eccezionale blocco del traffico.
A tal fine, se ha viaggiato con un mezzo pubblico può essere utile la stampa del tabulato con gli orari, solitamente reperibile nel sito internet della società di trasporto o della stazione, dal quale emerga la presenza del ritardo del mezzo: se non è possibile reperire il tabulato, si ritiene sufficiente fotografare uno dei display presenti nella stazione, nella fermata o dentro il mezzo, nel quale siano evidenziati data e ora corrente e ritardo.
Se, invece, ha viaggiato con un mezzo privato, può essere utile procurarsi eventuali notizie riguardanti il traffico eccezionale, ad esempio nei quotidiani locali o nelle testate web locali; è possibile ricorrere anche a testimoni.
Procedimento sanzionatorio
Se la sanzione applicata per il ritardo è l’ammonizione scritta, la multa, la sospensione o una sanzione più grave, l’azienda deve rispettare l’apposita procedura di irrogazione, che prevede:
- l’irrogazione della sanzione per iscritto;
- un termine per la difesa pari ad almeno 5 giorni;
- la possibilità che il dipendente sia assistito da un rappresentante sindacale;
- la notifica della sanzione entro un termine massimo stabilito dal ccnl applicato (solitamente pari a 15 giorni);
- l’impugnabilità della sanzione da parte del lavoratore.
Pertanto, il dipendente, avendo la possibilità di difendersi, può fornire, nel procedimento disciplinare, la prova del traffico eccezionale, giustificando, così, il suo ritardo.
Se, nonostante la difesa, il datore di lavoro decide comunque di sanzionare il dipendente, questi può opporsi:
- rivolgendosi al collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, entro 20 giorni dalla data di irrogazione della sanzione;
- rivolgendosi al giudice del Lavoro (si ha tempo per impugnare la sanzione entro 10 anni, anche se la sanzione non può più essere considerata, per recidiva o altri effetti, dopo 2 anni);
- rivolgendosi ad ulteriori commissioni di conciliazione o utilizzando altre procedure conciliative previste dal contratto collettivo applicato.
Risarcimento per ritardo dei mezzi
In merito al ritardo dei mezzi di trasporto, esistono dei regolamenti che prevedono dei risarcimenti forfettari. Se, però, il danno subito è notevolmente maggiore rispetto a quanto rimborsato dalla compagnia di trasporto, il passeggero è libero di far causa alla compagnia, presso il tribunale ordinario: può essere il caso, ad esempio, del dipendente che subisce, suo malgrado, un procedimento disciplinare per il ritardo. O, ancora, del lavoratore autonomo che perde un affare importante o un incarico.
La compagnia, per evitare il risarcimento, deve dimostrare non solo di aver adoperato l’ordinaria diligenza per evitare il ritardo o la cancellazione, ma anche di aver adottato ogni accorgimento possibile, nonché tutte le misure alternative esistenti.
note
[1] Cass. sent. 24574/2013.
[2] Cass. sent. 18462/2014.
FONTE: http://bit.ly/2F0sp2b