Società: quali responsabilità gravano sugli amministratori? I doveri che incombono sugli amministratori nelle S.p.A. e nelle S.r.l. e le tre forme di responsabilità: verso la società, verso i creditori e verso i soci o terzi.
Essere nominati amministratori di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata implica una serie di responsabilità, tra cui il rispetto di obblighi imposti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto della società e, più in generale, dalla diligenza richiesta dal compito di gestire e rappresentare una società. Il rispetto di tali obblighi contribuisce a far sì che la società funzioni correttamente e svolga regolarmente la sua attività. La loro violazione può avere conseguenze negative sia per la società, sia per altri soggetti (creditori sociali, singoli soci, terzi) e, di conseguenza, l’amministratore potrebbe essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dal suo comportamento poco diligente. Ti starai chiedendo, quindi, quali siano questi obblighi e cosa può accadere nel caso in cui siano stati violati. In questo articolo ti aiuterò a capire qualcosa in più sul ruolo dell’amministratore. In particolare, proverò a rispondere ad alcuni interrogativi sull’essere amministratore di società: quali responsabilità? Che tipo di conseguenze può subire nel caso venga meno ai suoi doveri?
Nel contesto di una società, gli amministratori sono i soggetti a cui è affidata la gestione e la direzione dell’attività imprenditoriale; nonché la rappresentanza della società. In tale attività, gli amministratori devono rispettare gli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto per garantire il funzionamento della società e una gestione diligente della medesima.
Tra gli obblighi per il funzionamento della società rientrano, ad esempio:
- la deliberazione sulla gestione sociale;
- la convocazione dell’assemblea e la fissazione dell’ordine del giorno;
- la redazione del bilancio d’esercizio da presentare all’assemblea per l’approvazione;
- l’esecuzione della volontà assembleare;
- la tenuta delle scritture contabili;
- la rappresentanza dela società di fronte ai terzi e in giudizio.
Gli obblighi relativi alla gestione sono finalizzati a permettere il raggiungimento dello scopo per cui la società è stata costituita (scopo sociale). Si tratta di obblighi finalizzati a dotare la società di un assetto organizzativo e contabile adeguato. Tra di essi rientrano, ad esempio, l’individuazione e l’adozione di misure idonee richieste dalla legge in vari settori (sicurezza sul lavoro, ambiente, privacy, antiriciclaggio, prevenzione dei reati societari).
Il rispetto degli obblighi di gestione è valutato secondo due criteri [1]:
- la “business judgement rule”, secondo cui, pur essendo insindacabili, le scelte degli amministratori possono essere ritenute illegittime se, valutando il momento in cui sono state prese, risultino manifestamente avventate ed imprudenti;
- la diligenza professionale [2].
Le funzioni di gestione possono essere svolte indistintamente da tutti gli amministratori della società o essere oggetto di apposita delega. Nell’esercizio di tali funzioni, gli amministratori sono tenuti ad adempiere ai doveri specificamente individuati dalla legge e dallo statuto, nonché al dovere di amministrare con lealtà e diligenza.
Cosa rischia l’amministratore se viola gli obblighi imposti?
L’amministratore di una società viola i doveri imposti dalla legge o dallo statuto quando si comporta in maniera diversa o opposta rispetto a quanto richieste. Le conseguenze di tale comportamento possono rilevare su due piani distinti:
- sul piano della responsabilità civile, con l’obbligo di risarcire il danno patrimoniale cagionato ad altri soggetti;
- sul piano della responsabilità penale, con la possibilità di essere condannati al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie o, nei casi più gravi, alla reclusione;
Vediamoli nel dettaglio.
Responsabilità civile dell’amministratore di società
La principale conseguenza di un comportamento poco diligente dell’amministratore è l’obbligo di risarcire il danno che tale comportamento può aver arrecato ad altri soggetti. Si tratta della responsabilità civile, in forza del quale se è venuto meno ai suoi doveri per dolo o per colpa (ad esempio per un vantaggio personale o pur avendo la possibilità di comportarsi diversamente), l’amministratore è tenuto a risarcire il danno al patrimonio di altri soggetti derivante dal suo comportamento poco diligente. Ad esempio, se continua l’attività di gestione e non convoca l’assemblea nel caso di perdite che riducano il capitale sociale di oltre un terzo o al di sotto del minimo legale, l’amministratore sarà tenuto a risarcire le somme pari alle perdite ulteriori che non si sarebbero prodotte se avesse tempestivamente convocato l’assemblea.
La responsabilità degli amministratori è solidale. Ciò significa che se un amministratore viola tali obblighi, ne rispondono anche gli altri e ciascuno di essi può essere chiamato a risarcire l’intero danno subito dalla società, salvo che gli altri amministratori dimostrino di essersi attivati per impedire la condotta illegittima o per limitarne gli effetti (ad esempio facendo annotare subito il suo dissenso rispetto alla violazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio e informando per iscritto il presidente del collegio sindacale).
La natura dell’incarico e le specifiche competenze incidono sempre sulla responsabilità degli amministratori. Ad esempio c’è differenza tra gli amministratori delegati e amministratori “non esecutivi”, dato che questi ultimi hanno poteri più ristretti, meno compiti ed una retribuzione inferiore e, pertanto, la loro responsabilità sarà configurabile in misura più ristretta. Allo stesso modo, gli amministratori privi di delega nelle S.p.A. non possono essere chiamati a rispondere di omessa vigilanza, dato che su di loro è previsto un obbligo di agire informati [3].
A seconda del soggetto che subisce le conseguenze negative del comportamento imprudente dell’amministratore, è possibile distinguere tre ipotesi di responsabilità civile:
- responsabilità civile verso la società;
- responsabilità civile verso i creditori sociali;
- responsabilità civile verso i singoli soci o soggetti terzi.
Responsabilità civile verso la società
La prima forma di responsabilità è quella prevista nei confronti della società [4]: l’amministratore è tenuto a risarcire i danni subiti dalla società in conseguenza del mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto. Ad esempio, l’amministratore, dovendo valutare il generale andamento della gestione della società, hanno l’obbligo di segnalare i rischi derivanti da un investimento eccessivamente rischioso per la società, cercando di scongiurare le relative conseguenze dannose attraverso i loro poteri di amministratori (ad esempio convocando l’assemblea). Se non lo fanno, possono essere chiamati a risarcire con il proprio patrimonio le perdite che la società non avrebbe subito se si fossero attivati tempestivamente [5].
La società danneggiata dal comportamento poco diligente può esperire nei confronti degli amministratori l’azione sociale di responsabilità“, dimostrando la compresenza dei seguenti elementi:
- violazione degli obblighi di legge, degli obblighi statutari o dell’obbligo di diligenza da parte dell’amministratore;
- produzione di un danno nei confronti della società;
- collegamento diretto tra la condotta dell’amministratore e il danno prodotto (nesso causale).
L’azione sociale di responsabilità è promossa entro cinque anni dalla cessazione della carica dell’Amministratore che ha messo in atto la violazione in danno della società. I soggetti che possono promuoverla sono [6]:
- la società stessa, previa deliberazione dei soci;
- il collegio sindacale, con deliberazione adottata da almeno due terzi dei suoi componenti, nel caso delle società per azioni;
- una minoranza qualificata dei soci ( azione dei soci di minoranza). Ad esempio, nelle S.p.A. l’azione può essere proposta dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o una diversa misura prevista dallo statuto. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è sufficiente che i soci rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.
Nel caso in cui la società sia sottoposta a fallimento, l’azione può essere proposta esclusivamente dal curatore fallimentare.
Tra i doveri degli amministratori di una società rientra quello di conservare l’integrità del patrimonio sociale, cioè di tutti i beni mobili e immobili di cui è titolare la società. La consistenza del patrimonio sociale risente della gestione della società: può aumentare o diminuire in base ai guadagni o alle perdite conseguiti. Un comportamento poco diligente degli amministratori può incidere moltissimo sullo stato del patrimonio sociale. E’ il caso dell’amministratore che non abbia provato ad interrompere l’attività che ha eroso il patrimonio sociale fino a renderlo insufficiente per procedere al pagamento delle somme dovute al creditore sociale. In questi casi, l’amministratore è essere chiamato a risarcire le perdite del patrimonio sociale causate dal suo comportamento non diligente, mentre non sarà chiamato a risarcire le eventuali ulteriori perdite che il patrimonio sociale avrebbe comunque registrato con una gestione attenta della società.
Ad avere interesse alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale sono quindi i “creditori sociali”, cioè quei soggetti che vantano un credito nei confronti della società che potrebbe non essere soddisfatto laddove il patrimonio sociale sia eccessivamente ridotto (ad esempio per troppe perdite rispetto ai guadagni). Si prenda come esempio il fornitore di una società che agisca perché il patrimonio sociale si è ridotto così tanto da non essere più sufficiente a fargli ottenere il pagamento dei servizi o delle merci fornite.
Nei confronti dell’amministratore sociale che abbia violato l’obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale, i creditori sociali possono esperire l’azione di responsabilità, dimostrando che:
- l’amministratore abbia violato un obbligo relativo alla conservazione del patrimonio sociale;
- il patrimonio sociale sia insufficiente a soddisfare il creditore sociale;
- l’insufficienza del patrimonio sociale sia diretta conseguenza della condotta dell’amministratore (nesso causale).
I creditori sociali possono agire nei confronti degli amministratori ritenuti responsabili [7] solo quando il patrimonio sociale risulti insufficiente a soddisfare i loro crediti. Prima di allora, infatti, non si configura alcun danno. L’azione è proponibile entro cinque anni dal verificarsi dell’insufficienza del patrimonio sociale [8].
Responsabilità civile verso i singoli soci o i terzi
L’elemento comune della responsabilità verso la società e verso i creditori sociali è che, in entrambi i casi, il danno è stato prodotto nei confronti della società. Cosa accade, però, se l’attività di gestione dell’amministratore danneggia illegittimamente un singolo socio o soggetti estranei alla società senza che la società subisca alcun danno o nel caso in cui essa riceva addirittura un vantaggio?
Anche in questo caso (tanto nelle S.r.l. quanto nelle S.p.A. [9]) è possibile configurare una forma di responsabilità dell’amministratore della società, che può essere chiamato a risarcire il danno causato al patrimonio dei singoli soci o di soggetti terzi. Ad esempio, tale forma di responsabilità si configura nel caso in cui siano diffusi dati falsi sulla situazione economico-finanziaria di una società che abbiano inciso sul diritto dei terzi di poter scegliere consapevolmente le dove investire il proprio patrimonio, producendo un danno patrimoniale nei loro confronti [10].
Il terzo o il singolo socio può esperire l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, provando [11]:
- l’esistenza di una condotta dolosa o colposa in violazione della legge o dello statuto[12];
- l’esistenza danno nei confronti del patrimonio del singolo socio o di un soggetto terzo;
- collegamento diretto tra condotta dell’amministratore e danno (nesso causale).
L’azione è esperibile entro cinque anni dal momenti in cui la condotta risulti percepibile all’esterno [13] e può essere esperita dal socio o dal terzo anche dopo la dichiarazione di fallimento [14].
L’amministratore sarà tenuto a risarcire solo il danno derivante dagli atti dolosi o colposi degli amministratori e non i danni derivanti dall’insufficienza del patrimonio societario, cioè i danni prodotti “di riflesso” rispetto ad un danno nei confronti del patrimonio sociale [15]. Questo perché il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società e non può essere azionato dal singolo socio [16].
Responsabilità penale dell’amministratore di società
Un comportamento poco diligente degli amministratori può rilevare anche sul piano penale. Ciò accade quando la condotta degli amministratori rappresenti ipotesi di reati commessi nella gestione delle società. Si tratta di reati previsti dal codice penale, da leggi speciali e anche dal codice civile quasi tutti accomunati dal fatto che siano commessi volontariamente per ottenere un vantaggio personale (dolo) da parte dell’amministratore che li abbia compiuti.
Ad esempio, costituiscono reato:
- le false comunicazioni sociali;
- l’ostacolo all’esercizio del potere di controllo e revisione legalmente conferito ai soci;
- la restituzione indebita dei conferimenti;
- l’agiotaggio, cioè quella forma di speculazione sulle variazioni dei costi di certe merci divulgando informazioni riservate o notizie false per alterare le quotazioni di una società e trarne vantaggio a danno di altri soggetti;
- la dichiarazione fiscale fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- la ripartizione illegale degli utili e delle riserve;
- la formazione fittizia del capitale;
- la rivelazione di segreto professionale.
- il concorso in bancarotta fraudolenta;
- il ricorso abusivo al credito;
- la denuncia di crediti inesistenti;
- la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- la formazione fittizia di capitale.
In tutte le ipotesi, gli amministratori possono incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie o, nei casi più gravi, nella reclusione.
Ad esempio, l’amministratore che ostacola lo svolgimento delle attività di controllo o revisione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro o, nel caso in cui tale comportamento abbia danneggiato i soci, con la reclusione fino ad un anno [17].
di GIUSEPPE BRUNO
note
[1] cfr. Cassazione Civile, sez. I, 31 agosto 2016 n. 17441.
[2] cfr. Cassazione Civile, sez. I, 31 agosto 2016 n. 17441 già cit. secondo cui gli amministratori non rispondono con la diligenza del mandatario, ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.
[3] Cfr. Cassazione civile sez. I 31 agosto 2016 n. 17441 sulla base dell’art. 2381 c.c.
[4] Cfr. art. 2392 c.c.
[5] Cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 23 aprile 2018 n° 9973.
[6] Cfr. art. 2393 e art. 2393-bis c.c.
[7] Cfr. Art. 2394 c.c.
[8] Cfr. Art. 2949 comma 2 c.c.
[9] Art. 2395 c.c. per le S.p.A. e art. 2476, comma 6 c.c. Le due azioni presentano caratteri di identità, così come affermato ex multis da Tribunale Firenze Sez. spec. Impresa 07 febbraio 2018 n. 392, Tribunale Piacenza 25 maggio 2015 n. 414.
[10] Cfr. Tribunale Roma 27 ottobre 2014: in tal caso il tribunale ha affermato che il danno fosse pari alla differenza tra importo investito e importo ricavato all’esito del disinvestimento.
[11] Cfr.Cassazione civile sez. I 08 settembre 2015 n. 17794, Tribunale Milano 27 febbraio 2018 n. 2170.
[12] Cfr. Cass. civ., 4 aprile 1997, n. 2934
[13] Cfr. Tribunale Roma sez. XIII 15 febbraio 2016 n. 2986.
[14] Cfr. Cassazione civile sez. I 10 aprile 2014 n. 8458.
[15] Cfr. Corte appello Milano, Sez. spec. Impresa 02 marzo 2018 n. 1152, Cassazione civile sez. I 23 ottobre 2014 n. 22573.
[16] Cfr. Tribunale Torino sez. I 27 marzo 2015
[17] Cfr. art. 2625 c.c.
FONTE: https://bit.ly/2ND57YF