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Dimissioni contratto di lavoro a tempo determinato

Nessun recesso prima della scadenza del termine: sono legittime solo le dimissioni per giusta causa, altrimenti dovrai risarcire l’azienda

Sei stato assunto con contratto a termine, ma il lavoro che svolgi non ti piace, le mansioni che ti hanno affidato sono snervanti, oppure l’azienda non ti paga, il datore ti ha preso di mira e ti contesta qualsiasi cosa; insomma vorresti dimetterti prima della scadenza perché non ce la fai più. Ti chiedi però se puoi effettivamente recedere dal rapporto senza avere problemi con il datore di lavoro e se, una volta dimesso, potrai accedere alla NASpI. Fai bene a porti queste domande perché, quando assunti a termine, non ci si può dimettere prima della scadenza del contratto se non in presenza di una giusta causa o di una impossibilità sopravvenuta della prestazione. Diversamente, rischi di dover risarcire l’azienda e di perdere il diritto alla disoccupazione. Vediamo allora in questa breve guida come funzionano le dimissioni dal contratto di lavoro a tempo determinato.

Il contratto a tempo determinato

Il contratto a termine è quel contratto la cui durata è limitata nel tempo. Nel contratto, lavoratore e azienda prevedono infatti che il rapporto cesserà senza preavviso e salvo rinnovo ad una determinata data, decorsa la quale il rapporto si intenderà concluso

Avendo una durata prestabilita, il contratto a tempo determinato non può essere risolto né dal lavoratore, né dal datore prima della scadenza del termine, salvo ricorra una giusta causa, oppure un’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, ossia si verifichi un fatto di gravità tale da non rendere possibile la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

In mancanza di giusta causa o sopravvenuta impossibilità, dunque, il recesso dal contratto è illegittimo e la parte che lo subisce avrà dunque diritto al pagamento di un risarcimento pari alle retribuzioni che sarebbero maturate dal momento del licenziamento o delle dimissioni, fino alla naturale scadenza del rapporto.

In altre parole, possono verificarsi due casi di recesso prima del tempo:

  • se il lavoratore si dimette prima della scadenza, dovrà pagare all’azienda una somma pari alle retribuzioni che avrebbe maturato dal momento delle dimissioni fino alla scadenza del termine contrattuale;
  • se il datore licenzia prima del termine dovrà corrispondere al lavoratore un importo pari alle retribuzioni cui avrebbe avuto diritto dal momento del licenziamento fino alla naturale scadenza del rapporto.

La giusta causa di dimissioni

Per giusta causa di dimissioni si intende la commissione di un fatto da parte del datore che leda irreparabilmente il rapporto di fiducia con il dipendente, o che sia comunque di gravità tale da non rendere possibile la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto.

Ipotesi tipiche di giusta causa di dimissioni sono, ad esempio:

  • l’omesso pagamento della retribuzione
  • l’omesso versamento dei contributi previdenziali
  • le ipotesi di demansionamento
  • il mobbing
  • il comportamento ingiurioso del datore di lavoro,
  • i comportamenti discriminatori dei colleghi avallati dal datore di lavoro

In presenza delle descritte situazioni, il lavoratore può legittimamente dimettersi prima della scadenza del contratto ed accedere alla NASpI

L’impossibilità sopravvenuta

L’impossibilità sopravvenuta può essere totale o parziale, può dipendere da un fatto non im­putabile al lavoratore o da un fatto estraneo alle parti del contratto.

Si pensi ad esempio al caso in cui l’azienda venga distrutta da un incendio e diventi inagibile: in questo caso il lavoratore potrà cercare altra occupazione e dimettersi senza correre rischi.

Come ci si dimette?

La nuova procedura di dimissioni si svolge interamente in modalità telematica.
Il lavoratore deve reperire il modulo di dimissioni, o di recesso dal rapporto di lavoro, all’interno del portale del Ministero del lavoro e provvedere alla sua compilazione.
Il Modulo è formato da 5 sezioni: le prime tre sono compilate in automatico, in quanto il sistema attinge alle informazioni relative al rapporto lavorativo direttamente dal portale delle comunicazioni obbligatorie (nel quale sono presenti i modelli Unilav, Uniurg, Vardatori, Unisomm), diverso a seconda della Regione.
La quarta sezione del modello deve essere obbligatoriamente compilata dal lavoratore, mentre la quinta sezione è aggiornata automaticamente dal sistema.
Una volta terminata la compilazione di tutte le sezioni, il sistema attribuisce una data di trasmissione al modulo, tramite una marca temporale, contenente un codice identificativo.
Il modulo è poi inoltrato alla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica del datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro (Itl) competente.

La NASpI

La NASpI è una misura economica a sostegno del reddito per quelle persone che, involontariamente, restano disoccupate.
Chi richiede la NASpI deve trovarsi in stato di disoccupazione ossia deve aver perso l’impiego involontariamente ed aver reso la dichiarazione d’immediata disponibilità (al lavoro ed agli interventi di politiche attive del lavoro: formazione, orientamento, riqualificazione), all’Inps (online o tramite patronato), al centro per l’impiego o presso il portale Anpal.
Per poter accedere alla NASpI sono necessarie almeno 13 settimane di contributi versate negli ultimi 4 anni (purché non abbiano già dato luogo a un periodo di disoccupazione indennizzata) e 30 giornate di effettivo lavoro nell’anno.

La domanda Naspi deve essere presentata entro 68 giorni dalla perdita dell’impiego o personalmente, accedendo con le proprie credenziali al sito internet dell’Inps, oppure recandosi ad un patronato ed affidando a loro la relativa incombenza.

FONTE: https://bit.ly/2RqjYYp

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