È possibile aprire partita Iva agevolata con la flat tax ed essere lavoratore subordinato contemporaneamente?
Sei un lavoratore dipendente, ma vorresti aprire partita Iva? Vorresti aderire al regime fiscale agevolato forfettario, ma hai sentito che, in questo caso, ci sono dei limiti al cumulo dei redditi di lavoro subordinato con i redditi derivanti dall’attività in proprio?
Effettivamente, sino al 2018 erano in vigore dei limiti specifici: in pratica, sino allo scorso anno, il regime forfettario era precluso ai lavoratori dipendenti che avessero superato determinate soglie di reddito, derivante dall’attività subordinata.
Ma, dal 2019, regime forfettario e lavoro dipendente sono compatibili?
Dal 2019, sono state eliminate le soglie di reddito massimo derivante da lavoro dipendente, oltre le quali l’accesso al regime forfettario risultava precluso. Tuttavia, pur essendo stati eliminati i limiti di reddito, sono stati disposti dei nuovi limiti, connessi comunque all’attività di lavoro subordinato.
Facciamo allora il punto della situazione sul regime fiscale forfettario e sul contemporaneo esercizio dell’attività di lavoro subordinato.
Come funziona il regime forfettario?
Il regime forfettario è un regime fiscale di vantaggio, che consente di beneficiare di una tassazione separata al 15%. In sostanza, chi aderisce al forfettario non paga Irpef, addizionali e Irap, e non deve addebitare l’Iva in fattura: paga soltanto un’imposta sostitutiva sul reddito, pari al 15% (al 5%, nei primi 5 anni di attività, se soddisfa specifici requisiti).
Chi aderisce al forfettario, però, non può dedurre costi dal reddito, ad esclusione della contribuzione previdenziale e delle perdite pregresse; il reddito imponibile (che viene tassato al 15%, al 5% per le nuove attività super-agevolate), comunque, è decurtato in base ad una percentuale stabilita dalla legge, che varia a seconda dell’attività esercitata.
Quali sono i requisiti per aderire al forfettario?
Riassumiamo, nella seguente tabella, i requisiti per rientrare nel forfettario ordinario e super-agevolato, e le caratteristiche dei regimi fiscali:
Regime fiscale agevolato | Forfettario ordinario 2019 | Forfettario super-agevolato |
Soglia massima annua di ricavi | 65mila euro per tutte le attività | 65mila euro per tutte le attività |
Durata del Regime | Indefinita, con tassazione al 15% | 5 anni, con tassazione al 5% |
Determinazione del reddito | Ricavi decurtati da un coefficiente di redditività che varia, a seconda dell’attività, dall’86% (costruzioni) al 40%. | Ricavi decurtati da un coefficiente di redditività che varia, a seconda dell’attività, dall’86% (costruzioni) al 40%. |
Determinazione dell’imposta | 15%sul reddito (ricavi ridotti dal coefficiente) | 5% sul reddito (ricavi ridotti dal coefficiente) per i primi 5 anni di attività |
Requisiti per l’accesso al regime | i compensi dell’anno precedente non devono risultare superiori alla soglia massima di ricavi annua | il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiarel’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioniqualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti per quell’attività sulla base della classificazione Ateco. |
Soggetti ammessi al regime | Persone fisiche, sotto forma di ditta individuale o libero professionista (non sono ammesse le società).Esclusioni specifiche:• soci di società di persone
• soci di associazioni assimilate o di società a responsabilità limitata trasparenti (Srl trasparenti) • coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata (Srl) o associazioni in partecipazione · coloro la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a questi datori di lavoro. |
Persone fisiche, sotto forma di ditta individuale o libero professionista (non sono ammesse le società).Esclusioni specifiche:· soci di società di persone
· soci di associazioni assimilate o di società a responsabilità limitata trasparenti (Srl trasparenti) · coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata (Srl) o associazioni in partecipazione · coloro la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a questi datori di lavoro. |
Personale dipendente o collaboratori | È possibile assumere dipendenti e avere collaboratori | È possibile assumere dipendenti e avere collaboratori |
Vantaggi Fiscali | Tassazione che sostituisce Irap, Irpef e addizionalinon soggezione all’Iva e agli Studi di Settore (ora Isa)nessun obbligo di tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle (escluse le fatture acquisti) | Tassazione che sostituisce Irap, Irpef e addizionalinon soggezione all’Iva e agli Studi di Settore (ora Isa)nessun obbligo di tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle (escluse le fatture acquisti) |
Acquisti di beni strumentali | Nessun limite | Nessun limite |
Contributi Inps | iscrizione alla Gestione Separata (nessun minimale) se liberi professionisti, o alla Cassa Professionale di Categoriaiscrizione all’Inps Artigiani e Commercianti col pagamento del minimale obbligatorio, ma possibilità di riduzione facoltativa della contribuzione del 35%. | iscrizione alla Gestione Separata (nessun minimale) se liberi professionisti, o alla Cassa Professionale di Categoriaiscrizione all’Inps Artigiani e Commercianti col pagamento del minimale obbligatorio, ma possibilità di riduzione facoltativa della contribuzione del 35%. |
Quali sono i limiti per i lavoratori dipendenti aderenti al forfettario?
Fino all’anno d’imposta 2018, gli aderenti al forfettario non potevano conseguire redditi di pensione o di lavoro dipendente superiori a 30mila euro annui.
Dal 2019, questo limite non esiste più, ma sono state stabilite limitazioni differenti.
In particolare, sono escluse dal regime:
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti lavorativi;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti lavorativi nei due precedenti periodi d’imposta;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori di lavoro (ad esempio società del gruppo) con i quali sono in corso rapporti lavorativi, o erano intercorsi nei 2 anni precedenti.
In parole semplici, chi fattura in prevalenza al proprio datore di lavoro, o ex datore di lavoro, è fuori dal regime. La finalità della disposizione è quella di evitare illeciti spostamenti di reddito dalla sfera del lavoro dipendente a quella di impresa o lavoro autonomo.
Quali rapporti di lavoro sono controllati?
In base a quanto disposto dalla legge che ha modificato il regime forfettario, la legge di bilancio 2019 [1], sono soggetti al controllo della fatturazione prevalente i rapporti di lavoro subordinato, in quanto si fa riferimento ai datori di lavoro, non ai committenti o ai clienti. Sembrerebbero dunque esclusi i precedenti rapporti di collaborazione ed autonomi.
In ogni caso, la verifica deve essere fatta anche nei confronti di soggetti riconducibili al datore di lavoro, in modo diretto o indiretto.
Sono considerati «soggetti direttamente o indirettamente riconducibili» ai datori di lavoro, i soggetti controllanti, controllati e collegati a quest’ultimo, considerando quali persone interposte i familiari ai fini delle imposte sui redditi: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Come si stabilisce chi fattura in prevalenza al datore di lavoro?
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che [2], per stabilire la prevalenza dei rapporti nei confronti del datore di lavoro, non ha alcuna rilevanza il tempo impiegato per portare a termine gli incarichi conferiti, ma bisogna far riferimento ai compensi ricevuti dallo stesso.
Se, ad esempio, l’interessato fattura nell’anno, in totale, 15mila euro, di cui 10mila al datore di lavoro (o all’ex datore di lavoro), è sicuramente presente la prevalenza del fatturato nei confronti del datore, quindi l’impossibilità di permanenza nel forfettario
La prevalenza non sarebbe invece presente se, ad esempio, i compensi derivanti dal datore di lavoro fossero pari a 10mila euro, mentre quelli ottenuti da altri fossero pari a 15mila euro: in quest’ultimo caso, il regime forfettario sarebbe applicabile.
Questa verifica, però, può essere fatta solo “a consuntivo”, cioè una volta terminato l’anno d’imposta, e non a priori, lasciando così un’incertezza sull’applicazione del regime forfettario.
Facciamo un esempio per capire meglio:
- un contribuente che ha concluso un rapporto di lavoro subordinato nel 2018;
- può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro, o di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, deve fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020.
L’agenzia delle Entrate ha chiarito anche che la prevalenza va intesa in senso assoluto: non basta che l’«ex datore» costituisca il principale cliente del soggetto forfettario (ad esempio con un fatturato pari al 40% del totale, quando tutti gli altri clienti sono inferiori), ma occorre che i ricavi o i compensi percepiti nell’anno da quest’ultimo siano in ogni caso superiori al 50%.
In conclusione, la norma non impedisce lo svolgimento contemporaneo di un’attività di lavoro dipendente e di un’attività in regime forfettario, svolta anche nei confronti del datore di lavoro (o di un soggetto riconducibile). Ciò che determina la fuoriuscita dal regime agevolato è la prevalenza degli incassi provenienti da questi soggetti.