In questo breve articolo parleremo del RSPP – ossia il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione – alla luce delle recenti modifiche normative in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. Affronteremo il tema con Sicurya, società specializzata nell’offrire servizi di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.
Chi è il RSPP
Senza ripercorrere tutta la storia della normativa in materia di sicurezza, possiamo dire sostanzialmente che il RSPP, come indicato anche dal D.Lgs 81/08, è la persona in possesso della capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32, designata dal datore di lavoro – nei cui confronti risponde personalmente – ed incaricata per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Cosa vuol dire nella pratica?
In questa definizione emergono molti punti importanti. Anzitutto che il RSPP è una sola persona. Cioè se è vero che in ogni azienda ci dovrà essere un RSPP, è altrettanto vero che non è possibile avere più di un RSPP per singola azienda. In caso di bisogno, quindi, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si andranno ad affiancare altre persone, suoi “assistenti”, che ricopriranno il ruolo di ASPP (Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione).PUBBLICITÀ
Le capacità ed i requisiti professionali
Altro aspetto importante che emerge dalla definizione è proprio quello delle capacità e dei requisiti professionali. Per ricoprire questo incarico bisogna possedere almeno un diploma di istruzione secondaria superiore nonché avere un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Tenuto conto della delicatezza del ruolo, fa riflettere il fatto che, ad oggi, non sia richiesta né una laurea, né soprattutto sia previsto un albo specifico o quant’altro.
Questa persona deve essere designata dal datore di lavoro. Cosa molto importante è il fatto che tale designazione non è delegabile, per cui è bene fare molta attenzione. Tante volte, infatti, capita di vedere aziende grandi e strutturate in cui il datore di lavoro delega tutte le sue funzioni ad un’altra persona. Andando poi a leggere il modulo di designazione del RSPP si nota che questo è firmato dal delegato e non dal datore di lavoro.
La prima giustificazione che viene data è proprio quella che c’è stata una delega e, in virtù di questa, il delegato ha provveduto a designare un RSPP. Tale modo di procedere, però, non è rispettoso dell’art 17 del D.Lgs 81/08. Dunque, in questo caso, la designazione rischia addirittura di essere considerata nulla.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed il suo coordinamento
Il RSPP coordina il SPP. Il D.Lgs 81/08 definisce il SPP come l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.https://70c2678f2ab44888ced1dea58ac40c28.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html
Dunque, faranno parte del SPP tutte quelle persone che hanno un ruolo in materia di sicurezza come, ad esempio, il medico competente, ma anche i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ed i preposti ed i dirigenti.
In concreto, cosa fa questo SPP? Il SPP deve portare avanti le attività indicate nell’art. 33 del D.Lgs 81/08. In pratica, potremo dire che si tratta del “braccio armato” del datore di lavoro. Sono le persone che compongono la sua “squadra della sicurezza” e che hanno il compito operativo di scendere in campo e “sporcarsi le mani” per arrivare al risultato finale che è quello della sicurezza dei lavoratori.
Le cose a cui il SPP si dedicherà spaziano dalla individuazione dei fattori di rischio alla valutazione ed individuazione delle misure per la sicurezza degli ambienti di lavoro. Provvederà poi ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i relativi sistemi di controllo di tali misure. Ancora, stenderà le procedure di sicurezza per la varie attività aziendali. Proporrà programmi di informazione e formazione dei lavoratori e così via.
Cosa fa il RSPP
Da quanto appena detto, possiamo dedurre che il RSPP ha il compito di coordinare tutte queste varie attività e di confrontarsi con tutte le figure del SPP. Potremmo dire che è un vero e proprio manager della sicurezza.
Così come in ogni ruolo chiave, dovrebbe essere interesse dell’azienda avere dei bravi manager, lo stesso identico discorso vale anche in questo caso. Una persona valida, infatti, messa dal datore di lavoro nelle condizioni di poter operare al meglio, riuscirà a garantire la sicurezza dei lavoratori e a tenere indenne l’azienda in caso di infortuni o comunque di incidenti.
Il RSPP tiene traccia delle scadenze, informa il datore di lavoro di eventuali nuove normative. Insomma, possiamo dire che è l’occhio tecnico del datore di lavoro per tutte le questioni legate alla sicurezza.
Un’altra attività molto importante che è chiamato a portare avanti il RSPP è quella legata al miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza in azienda. Questo è un concetto ormai consolidato in tantissimi ambiti ma che, nostro malgrado, stenta a decollare nel campo della sicurezza sul lavoro.
Il discorso è molto semplice: sappiamo perfettamente che una azienda è come una piccola società dinamica. Evolve, cresce e si trasforma adeguandosi di volta in volta al proprio mercato di riferimento.
Tutto questo si può sintetizzare, con una parola, “progresso”. Bene, al progresso aziendale deve seguire, di pari passo, anche quello delle misure di sicurezza sul lavoro. Avere una azienda che, in quanto a produzione, è allineata al 2020 ma in quanto a misure di sicurezza è rimasta nel 2000 è qualcosa di estremamente pericoloso!
Alcuni esempi di RSPP
Esempi banali ce ne sono tanti: quante volta capita di assistere in azienda al revamping di una macchina. Ci chiediamo mai però se, insieme con quel revamping, c’è necessità anche di un adeguamento delle misure di sicurezza. Quante volte si installano nuove linee produttive in una azienda cambiando il layout di interi reparti: ci chiediamo mai però se poi i percorsi di esodo sono ancora adeguati o se il rumore è aumentato? Forse, solo dopo qualche segnalazione, cioè quando spesso è troppo tardi o comunque quando per intervenire bisogna dar fondo ad una spesa maggiore.
Tante volte si tratta semplicemente di mancata comunicazione tra i vari uffici di una azienda. La manutenzione che non comunica con l’ufficio sicurezza che, a sua volta, non comunica con l’ufficio acquisti ecc.
Basterebbe poco per risolvere questi aspetti ma tant’è che continuano a verificarsi molte situazioni critiche ancora oggi.
Cosa non è il RSPP
Nella nostra esperienza ci capita molto spesso, ancora oggi, di parlare con aziende che pensano che nominare il RSPP equivale a nominare il “Responsabile della sicurezza”. Nulla di più sbagliato!
Chiariamo subito una cosa: il D.Lgs 81/08 non definisce da nessuna parte la figura del Responsabile della sicurezza. Lo diciamo perché troppo spesso capita di sentire frasi del tipo: “sto cercando una persona da nominare responsabile della sicurezza (n.d.r. RSPP) per non avere responsabilità. Non ho infatti tempo di star dietro anche alle questioni della sicurezza”. Bene, in questi casi occorre capire subito che il RSPP non è il paravento del datore di lavoro.
Detto in due parole: i poteri decisionale e di spesa infatti restano in capo al datore di lavoro pertanto, dal momento che è sempre il datore di lavoro ad avere l’ultima parola, eventuali criticità non potranno che ricadere su quest’ultimo.
Le responsabilità del RSPP
Magari sorprenderà sapere che il RSPP è un “illustre irresponsabile” … ma non sempre. Cosa intendiamo dire con questo? Che da un lato il D.Lgs 81/08 non prevede in modo esplicito alcuna sanzione per il RSPP. D’altro canto, però, le più recenti posizioni della giurisprudenza tendono a definire una specifica posizione di garanzia quale colpa professionale specifica in capo al RSPP. Cioè per aver fatto male il proprio lavoro. Questo potrebbe derivare sostanzialmente da due possibilità: non ha segnalato una situazione di rischio o una carenza che, invece, avrebbe dovuto segnalare. Oppure ha suggerito una misura preventiva che, in realtà, ha fatto insorgere un ulteriore rischio non gestito ed a causa di questo si è verificato un infortunio.
In tutto questo, è bene però precisare che gli obblighi e le responsabilità posti in capo al datore di lavoro comunque permangono perché la nomina di un RSPP non comporta il fatto che questa abbia efficacia liberatoria come pacificamente indicato dall’art. 31 comma 5 del D.Lgs 81/08. Dunque, stante questa situazione, il consiglio che ci sentiamo di dare ai datori di lavoro è quello di scegliere con grande cura e attenzione questa figura valutandone, per quanto possibile, la competenza senza limitare l’analisi al solo aspetto economico. Una scelta di questo tipo potrebbe, infatti, rivelarsi per l’azienda un’arma a doppio taglio che rischierebbe di comportare un prezzo salatissimo.
FONTE: https://bit.ly/3fr9kZg