L’epidemia da Covid-19 ha sicuramente impattato sull’economia italiana e le aziende del nostro territorio si sono viste costrette ad investire in misure volte al contenimento dei contagi. Il Decreto Rilancio prevede un credito d’imposta per le spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e una nuova organizzazione delle attività.
Con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, meglio conosciuto come Decreto Rilancio, è stata introdotta una nuova agevolazione fiscale che va ad aggiungersi a quelle già vigenti, ed ulteriormente potenziate, relative all’acquisto da parte dei datori di lavoro di dispositivi per la protezione individuale (DPI) ed alla sanificazione degli ambienti lavorativi.
Chi potrà beneficiare del credito?
La platea alla quale si rivolge la nuova agevolazione fiscale è particolarmente ampia, in quanto comprende tutti gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni in luoghi aperti al pubblico. In cima alla lista vi sono bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.
Inoltre, secondo quanto sancito dall’art.120 del citato Decreto, possono fruire del bonus anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati compresi quelli operanti nel Terzo settore.
Quali sono gli interventi agevolabili?
Tra gli interventi che danno diritto al credito rientrano quelli prettamente edilizi, tra i quali:
- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici;
- la realizzazione di ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza.
Inoltre, il credito spetta anche per gli investimenti di carattere innovativo, quali:
- lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
- lo sviluppo o l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
In che misura e in che modo sarà utilizzabile il credito?
Il credito d’imposta in oggetto viene concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 ed è possibile beneficiarne fino ad un massimo di 80.000,00 €.
Lo stesso è cumulabile con altre agevolazioni (acquisto di DPI e sanificazione ambienti), a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
L’art.120 del Decreto Rilancio, al comma 2, ne prescrive l’utilizzo esclusivamente in compensazione nel 2021. In tema di compensazione, va opportunamente ricordato che al presente bonus non si applica il limite massimo di utilizzo dei crediti d’imposta pari a 250.000,00 € da indicare nel quadro RU del Modello Redditi (art.1. comma 53, Legge 244/2007).
In alternativa all’utilizzo in compensazione, tuttavia, l’art.122 del sopracitato Decreto sancisce che il credito d’imposta potrà essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Le modalità attuative per la comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui rispettivamente agli articoli 120 e 125 del Decreto Legge n.34 del 2020, saranno definite con successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.
FONTE: https://bit.ly/3fCbmWM