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Pensione anticipata: le novità del 2026

La Legge di Bilancio 2026 cancella Opzione Donna e Quota 103. Dal 2027 scattano gli aumenti per l’aspettativa di vita, ma con un meccanismo di diluizione graduale.

Il sistema previdenziale italiano affronta una nuova fase di restringimento con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, che segna il definitivo tramonto di alcune sperimentazioni storiche. La regola generale che emerge dal provvedimento è chiara: lo Stato punta a stabilizzare i conti pubblici eliminando i canali di uscita anticipata “flessibili” e legando in modo sempre più rigido l’età del ritiro all’andamento demografico. La novità principale non risiede solo nelle cancellazioni, ma nel metodo di calcolo degli adeguamenti futuri, che pur confermando l’aumento dell’età pensionabile, ne diluiscono l’impatto nel prossimo biennio per evitare scaloni eccessivi. Per chi lavora oggi, la programmazione della propria pensione diventa un esercizio di precisione tecnica, dove i requisiti maturati entro scadenze specifiche diventano l’unica ancora di salvezza per evitare il sistema contributivo pieno o l’allungamento della carriera.

L’uscita di scena di Opzione donna e Quota 103

Parallelamente, scompare anche la pensione anticipata flessibile, nota come Quota 103. Introdotta per permettere l’uscita con 62 anni di età e 41 di contributi, la misura aveva già subito un forte depotenziamento nel 2024, quando il calcolo era diventato interamente contributivo e l’assegno era stato limitato da un tetto massimo provvisorio. Anche in questo caso, la novità è l’abolizione del canale per il futuro: potrà beneficiarne solo chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025. La tendenza legislativa è evidente: eliminare le eccezioni per riportare la massa dei lavoratori verso i binari della pensione di vecchiaia ordinaria.

Ape sociale: i requisiti confermati per il 2026

Nonostante i tagli, il legislatore ha scelto di confermare l’Ape sociale, intesa come forma di sostegno ponte verso la pensione vera e propria. Lo strumento rimane accessibile con un’età minima di 63 anni e cinque mesi e una contribuzione che varia tra i 30 e i 36 anni a seconda della categoria di appartenenza. L’accesso non è universale ma limitato a profili specifici che presentano una particolare vulnerabilità sociale o fisica.

Nello specifico, possono richiedere l’indennità i disoccupati che hanno terminato integralmente la prestazione per la disoccupazione, i caregiver che assistono da almeno sei mesi un coniuge o un parente convivente con handicap grave, e i lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa accertata pari o superiore al 74%. Per queste categorie il requisito contributivo è fissato a 30 anni. Diverso il discorso per chi svolge mansioni classificate come lavori gravosi: in questo caso sono necessari 36 anni di contributi. Una nota di tutela riguarda le lavoratrici madri, che possono beneficiare di uno sconto contributivo di dodici mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni, facilitando così il raggiungimento della soglia minima richiesta.

L’adeguamento alla speranza di vita e la diluizione 2027-2028

Uno dei punti più tecnici della nuova normativa riguarda il nesso tra pensioni e speranza di vita. Inizialmente, il decreto ministeriale del 19 dicembre 2025 aveva previsto un incremento secco di tre mesi per tutti i requisiti anagrafici e contributivi a partire dal 2027. La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta per ammorbidire questo passaggio, introducendo una progressione a tappe.

Invece di un aumento immediato di 90 giorni, nel 2027 l’incremento sarà limitato a un solo mese. I restanti due mesi verranno applicati solo a partire dal 2028. Questo significa che il requisito per la pensione di vecchiaia, attualmente fissato a 67 anni, passerà a 67 anni e 1 mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi dal 2028. È un meccanismo che cerca di evitare un impatto traumatico sui lavoratori prossimi al traguardo, ma che conferma l’ineluttabilità dell’allungamento della vita lavorativa in funzione dei dati Istat sulla longevità della popolazione.

Eccezioni per lavoratori precoci e mansioni gravose

La normativa prevede importanti deroghe per non penalizzare chi ha iniziato a lavorare in giovanissima età o svolge professioni logoranti. I cosiddetti lavoratori precoci — coloro che hanno versato almeno 12 mesi di contributi prima del diciannovesimo anno di età — che sono impegnati in lavori gravosi o usurantimanterranno il diritto alla pensione con 41 anni di contributi, senza subire gli scatti dell’aspettativa di vita.

Per gli altri lavoratori precoci, ovvero quelli che rientrano nelle categorie dei disoccupati, invalidi o caregiver, si applicherà invece lo stesso criterio di diluizione previsto per l’età anagrafica: il requisito contributivo salirà a 41 anni e 1 mese nel 2027, per poi assestarsi a 41 anni e 3 mesi nel 2028. Restano totalmente esclusi da ogni adeguamento i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti che accedono alla pensione con la cosiddetta quota 97,6 (combinazione di almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi). Per questi profili, il legislatore riconosce che l’usura fisica derivante dal lavoro rende improponibile un ulteriore rinvio dell’uscita dal mercato del lavoro.

Novità per il pubblico impiego e il pagamento del Tfs

Infine, la riforma tocca anche l’ambito del pubblico impiego, intervenendo su un tema molto sentito: i tempi di attesa per la liquidazione della buonuscita. Per i dipendenti pubblici che verranno collocati a riposo per limiti di età a partire dal 2027, è previsto un lieve miglioramento delle tempistiche di erogazione del Trattamento di Fine Servizio (Tfs) o del Trattamento di Fine Rapporto (Tfr).

Fino alla fine di quest’anno, la norma generale prevede che la prima rata della liquidazione venga corrisposta dopo dodici mesi dalla cessazione del rapporto. Con le nuove regole, questo termine viene ridotto a nove mesi. Sebbene non si tratti di un ritorno alla contestualità tra pensionamento e incasso della liquidazione, il provvedimento rappresenta un segnale di distensione verso i dipendenti statali, riducendo di un trimestre il periodo di attesa forzata prima di poter disporre delle proprie spettanze economiche maturate in decenni di carriera.

FONTE: https://shorturl.at/o2Sk2

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