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Incrementi retributivi da rinnovi contrattuali: detassazione dal 2026

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) introduce, per il solo anno 2026, un regime fiscale agevolato destinato ad aumentare il “netto in busta” degli incrementi retributivi riconosciuti ai dipendenti in attuazione di rinnovi contrattuali. La finalità dichiarata dal legislatore è duplice: da un lato favorire l’adeguamento salariale al costo della vita; dall’altro rafforzare il legame tra produttività e salario.
Il meccanismo scelto è quello dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, applicata direttamente dal sostituto d’imposta sulle somme agevolabili.

Fonte normativa

La misura di favore trova la propria fonte normativa nell’articolo 1, comma 7, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che introduce, limitatamente all’anno 2026, un regime fiscale speciale applicabile a specifiche componenti della retribuzione dei lavoratori dipendenti.
In particolare, il legislatore ha previsto l’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali delle somme corrisposte nel 2026 a titolo di incremento retributivo, purché tali somme siano riconducibili all’attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.
L’agevolazione è rivolta esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nel periodo d’imposta 2025, abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.
Al ricorrere di tali condizioni, gli incrementi retributivi agevolabili scontano un’imposta sostitutiva nella misura fissa del 5%, in luogo della tassazione ordinaria progressiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. L’applicazione del regime è rimessa al sostituto d’imposta ed è, in linea generale, automatica, salvo espressa rinuncia da parte del lavoratore.
La disposizione non interviene sul trattamento contributivo delle somme agevolate, limitandosi a incidere sul solo profilo fiscale.

Ambito soggettivo: chi può fruire dell’agevolazione

La disposizione delimita espressamente il perimetro ai lavoratori dipendenti del settore privato. Ne restano esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il requisito reddituale è ancorato al reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025 (non superiore a 33.000 euro). Operativamente, il dato è, di regola, nella disponibilità del sostituto che ha effettuato le ritenute nel 2025.

Ambito oggettivo: cosa si intende per “incrementi retributivi”

La norma utilizza un’espressione volutamente ampia (“incrementi retributivi”) senza introdurre una definizione puntuale.
In via interpretativa, ricadono nella nozione:

  • aumenti tabellari/minimi contrattuali;
  • differenze retributive (arretrati) riconducibili all’aumento tabellare, se corrisposte nel 2026;
  • effetti “a cascata” dell’aumento tabellare su mensilità aggiuntive (es. tredicesima, quattordicesima, altre mensilità aggiuntive) se maturate e corrisposte nel 2026.

In ogni caso è necessario attendere chiarimenti amministrativi per stabilire se e in quale misura rientrino, ad esempio:

  • incrementi di indennità fisse previste dal rinnovo (es. indennità di funzione, di cassa, di reperibilità, di disagio) quando qualificabili come aumento “strutturale” della retribuzione;
  • aumenti di maggiorazioni/compensi variabili collegati a prestazioni (straordinario, notturno, turni) qualora l’accordo modifichi percentuali o basi di calcolo anche se tali elementi sono oggetto di ulteriore agevolazione (cfr comma 10 dell’art 1, L. n. 199/2025)

Requisito causale: “rinnovi contrattuali” sottoscritti al 01/01/2024 – 31/12/2026

La condizione per godere del regime agevolato è che gli incrementi siano corrisposti in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo indicato. Ne discendono due implicazioni:

  1. l’aumento deve essere collegato a un rinnovo (non a pattuizioni individuali);
  2. il rinnovo deve essere sottoscritto tra il 2024 e il 2026.

La norma non specifica il livello della contrattazione. Pertanto, sul piano letterale, potrebbero rientrare:

  • rinnovi di CCNL;
  • rinnovi di contratti collettivi territoriali;
  • rinnovi di contratti collettivi aziendali.

Restano quindi esclusi, in linea generale, accordi collettivi “istitutivi” di una nuova disciplina (contrattazione ex novo).
Rimane infine da capire se tale nuova misura possa essere applicata anche alle somme oggetto di rinnovo contrattuale in periodo antecedenti il 2026 (nello specifico nel 2024 e 2025) e che già sono in corso di erogazione e la cui corresponsione continua nel 2026.

Periodo di applicazione e principio di cassa

La detassazione è limitata agli incrementi corrisposti nel 2026. Per i redditi di lavoro dipendente, rileva il principio di cassa e, in via ordinaria, la regola della cassa allargata (erogazioni entro il 12 gennaio dell’anno successivo riferite a competenze dell’anno precedente). In pratica, gli incrementi materialmente pagati entro il 12 gennaio 2027 e riferiti al 2026 possono assumere rilievo ai fini fiscali del 2026.
Eventuali arretrati pagati nel 2026 possono rientrare nell’applicazione di tale nuova disciplina, se qualificabili come “incrementi retributivi” del rinnovo.

Meccanismo applicativo in busta paga

Il datore applica l’imposta sostitutiva in automatico alle somme agevolabili, salvo che il lavoratore presenti rinuncia scritta.
La verifica del requisito reddituale (33.000 euro nel 2025) e la corretta qualificazione delle somme agevolate sarà pertanto influenzata dalle operazioni effettuate in sede di conguaglio per l’anno 2025 (tenuto conto che il conguaglio fiscale può essere operato sino al 28 febbraio 2026). Potrebbero, pertanto scaturirne alcuni possibili scenari:

  • applicazione dell’imposta sostitutiva a soggetto non avente diritto → recupero a conguaglio (salvo capienza);
  • mancata applicazione a soggetto avente diritto → riliquidazione a conguaglio; in alternativa, riconoscimento in dichiarazione dei redditi.

Inoltre, al fine di poter gestire al meglio tale nuova misura, i sostituti d’imposta dovranno attendere le relative istruzioni operative per la Certificazione Unica (campi dedicati, codici annotazione) e le indicazioni per il versamento dell’imposta sostitutiva (codice tributo e modalità F24) e per la relativa esposizione in dichiarazione.

Tabella di sintesi

ProfiloRegola 2026 (art. 1, c. 7, L. 199/2025)Punti di attenzione
BeneficiariDipendenti settore privatoEsclusione PA; gestione neoassunti e rapporti plurimi
Soglia redditoReddito lavoro dipendente 2025 ≤ 33.000 €Possibili “distorsioni” per eventi occasionali nel 2025
SommeIncrementi retributivi corrisposti nel 2026Definizione ampia; mappatura voci paga
Fonte incrementoRinnovi contrattuali sottoscritti 01/01/2024 – 31/12/2026Incertezza su livelli (nazionale/aziendale/territoriale)
TassazioneImposta sostitutiva 5% (IRPEF + addizionali)Contribuzione ordinaria; rinuncia scritta
DurataSolo anno 2026Gestione arretrati e cassa allargata

La norma lascia spazio a diverse interpretazioni (definizione di incremento, livello di contrattazione, rinnovi firmati prima del 2024 con tranche 2026) che richiedono istruzioni ufficiali per garantire uniformità applicativa e ridurre il rischio di contestazioni in sede di controllo e conguaglio.

Fonte: https://shorturl.at/eYxQT

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