Voucher. Comunicazione telematica sospesa
Per i voucher richiesti prima del 25 giugno 2015 si applica la previgente disciplina
A darne notizia è stato il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 3337/2015.
Nuova comunicazione – Il Decreto Legislativo 24 giugno 2015, n. 81, entrato in vigore il 25 giugno 2015, all’art. 49, co. 3 ha stabilito che “i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi”.
Nessuna conseguenza sanzionatoria però è prevista in caso di violazione della menzionata disposizione.
Stop comunicazione – Tuttavia, il giorno stesso dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo in trattazione è arrivato il tempestivo intervento da parte del Ministero del Lavoro il quale – ai fini dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche – ha decretato la temporanea sospensione della nuova modalità di comunicazione preventiva. Pertanto, i committenti potranno continuare ad assolvere a tale obbligo presso gli Istituti previdenziale secondo le attuali procedure.
Nuovo limite economico – Sul punto, si ricorda che il limite economico massimo è passato da 5.060 euro a 7.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Mentre per ogni singolo committente (imprenditore o professionista), il limite massimo per le prestazioni di lavoro accessorio non può superare i 2.000 euro. Tali importi sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice Istat.
Il Decreto Legislativo, inoltre, introduce anche una stabilizzazione dell’utilizzo dei voucher per i percettori di sostegno al reddito, prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.
Infine, è bene specificare che per i voucher richiesti prima del 25 giugno 2015 si applica la previgente disciplina fino al 31 dicembre 2015.


L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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