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UniEmens “Anomali e Provvisori”: obbligo contributivo non assolto

UniEmens “Anomali e Provvisori”: obbligo contributivo non assolto

inps

Come noto, le denunce anomale e provvisorie riportano una “squadratura” tra la somma dei singoli elementi contributivi individuali e i dati dichiarativi “totale a debito e totale a credito” a livello aziendale. Emerge, dunque, un’evidente indefinibilità della denuncia mensile, considerata nella sua interezza, poiché il saldo non è coerente con quanto dichiarato.

Consolidato il processo di reingegnerizzazione dei flussi UniEmens ed entrata a pieno regime la relativa gestione, l’Istituto chiarisce che, stante l’evidente indefinibilità, non può ritenersi assolto l’obbligo contributivo. Pertanto, le “denunce squadrate” presentate a decorrere dal 1° ottobre 2015 saranno proceduralmente equiparate a quelle non generabili.

L’INPS specifica, altresì, che le predette denunce, in quanto contenenti dati incongruenti, segnaleranno nella fase di verifica automatizzata per Durc on line, un esito di irregolarità. Qualora, a seguito dell’invito a regolarizzare, le anomalie evidenziate non siano sistemate nei termini assegnati, stante il comportamento omissivo dell’impresa, l’irregolarità stessa verrà confermata.

In presenza di tali denunce sarà inviata apposita segnalazione tramite comunicazione bidirezionale al fine di consentirne la definizione.

Le “denunce squadrate” (anomali-provvisori-non generabili) sono comunque consultabili e verificabili attraverso la già nota funzione di “servizi per le aziende e i consulenti/Uniemens/Consultazione denunce individuali”, scheda DM10 Virtuali.

L’Istituto invita le Sedi ad attivare tutte le possibili sinergie con datori di lavoro e intermediari al fine di dare definibilità al maggior numero di denunce contributive squadrate attualmente giacenti.

Infatti, a decorrere dal 15 settembre 2015 sarà forzata la quadratura dei DM virtuali di competenza fino a dicembre 2014 secondo i seguenti criteri e modalità:

A) DM10 provvisorio

  • l’importo a debito azienda (Quadro B) mancante sarà attribuito al codice “0033”;
  • l’importo a credito azienda (Quadro D) mancante sarà attribuito al codice “0057”.

B) DM10 anomalo
In questo caso il DM sarà calcolato considerando la somma aggregata delle denunce individuali, ignorando quanto indicato dall’azienda come totale dichiarato.

Analogamente l’importo della somma aggregata delle denunce individuali sarà preso a riferimento per la verifica dell’importo versato.

Ne consegue che, qualora il pagamento effettuato dall’azienda sia pari al saldo dichiarato (e dunque inferiore all’importo della somma aggregata delle denunce individuali) il DM risulterà parzialmente insoluto.

In ogni caso, la quadratura forzata dei DM10 originariamente provvisori ed anomali comporterà l’immediato abbinamento con l’importo versato, l’eventuale passaggio al recupero crediti nel caso di insolvenza totale o parziale e le conseguenti fasi di calcolo e ripartizione.

Inps – Messaggio N. 5207/2015

Vademecum

FONTE: http://bit.ly/1M9KGJn

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