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Contratti di solidarietà: riduzione contributiva del 35%

Contratti di solidarietà: riduzione contributiva del 35%

Contratti di solidarietà: riduzione contributiva del 35%

Con il decreto interministeriale n. 17981 del 14 settembre 2015 il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, riconosce una riduzione contributiva in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà, per le quali risultino individuati strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

Lo sgravio contributivo verrà riconosciuto nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La riduzione contributiva sarà concessa mediante apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei presupposti, per un periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà e, comunque, non superiore a ventiquattro mesi.

L’impresa dovrà produrre la relativa istanza, unitamente al contratto di solidarietà ed alla documentazione nella quale risulteranno individuati gli strumenti preordinati al miglioramento della produttività e all’eventuale piano degli investimenti programmati, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L’istanza dovrà essere proposta entro e non oltre trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà oppure – per i contratti di solidarietà in corso alla data di pubblicazione della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che definirà le modalità telematiche di presentazione delle stesse – entro e non oltre trenta giorni successivi a tale data.

La domanda dovrà essere contestualmente trasmessa all’INPS ed eventualmente anche all’INPGI – per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione previdenziale – che, nei successivi trenta giorni, d’intesa tra loro, comunicheranno alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo richiesto. La domanda dovrà essere contestualmente inviata anche alla Direzione Territoriale del Lavoro competente ad effettuare gli accertamenti ispettivi.

La quantificazione dell’onere connesso allo sgravio contributivo sarà effettuata sulla base delle retribuzioni percepite nel corso dell’anno precedente dai lavoratori coinvolti dalle riduzioni orarie, rivalutate all’anno di fruizione del beneficio, nonché sulla base della riduzione oraria disposta nel contratto di solidarietà.

II provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo verrà adottato da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro centoventi giorni successivi alla ricezione della domanda, nei limiti della quantificazione dell’onere, a condizione che sia rispettato, anche in termini previsionali, il limite di spesa. Il provvedimento sarà emesso per periodi non superiori a dodici mesi e trasmesso all’INPS e all’INPGI.

L’effettiva adozione degli strumenti intesi a realizzare il miglioramento della produttività costituirà oggetto di appositi accertamenti ispettivi effettuati entro il primo anno dall’inizio della riduzione concordata dell’orario di lavoro. I relativi esiti saranno trasmessi dalla competente Direzione Territoriale del Lavoro alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione.

Ove gli accertamenti ispettivi rilevassero la mancata o inesatta adozione degli strumenti preordinati a realizzare il miglioramento della produttività, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione inviterà l’impresa a fornire le proprie giustificazioni entro il termine di trenta giorni. Decorso il predetto termine, ove la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione ritenesse di non poter accogliere le giustificazioni fornite, entro i successivi trenta giorni provvederà a rimuovere, anche solo parzialmente, in sede di autotutela, il provvedimento di concessione dello sgravio. Il provvedimento di autotutela sarà trasmesso all’INPS e allTNPGI ai fini del recupero delle somme indebitamente non versate in conseguenza del provvedimento di sgravio rimosso.

Decreto Interministeriale N. 17981/2015

FONTE: http://bit.ly/1iyjHwU

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