L’obbligo di reperibilità richiesto per le visite fiscali è finalizzato a consentire il controllo dello stato di malattia parte del medico dell’Inps. Per cui, se la patologia del lavoratore non richiede il riposto fisico e non è incompatibile con ulteriori attività, il dipendente potrebbe anche uscire di casa. Prendiamo ad esempio, il caso di un lavoratore che si sia lussato il braccio destro e non possa scrivere sul computer: nulla impedirebbe a questi di poter fare una passeggiata, non coinvolgendo l’arto malato. L’unico obbligo, infatti, per il dipendente è quello di non pregiudicare il decorso della guarigione e di non allungarla con il proprio comportamento colpevole: pena, eventualmente, un procedimento disciplinare e finanche il licenziamento.
Dunque, una cosa è l’obbligo di reperibilità, la cui funzione è quella di potersi sottoporre alla visita medica e non ostacolare al sanitario dell’Inps l’esercizio delle proprie funzioni, un’altra quella di non porre attività incompatibili con il proprio stato di malattia. Una volta assolto al primo dovere, il secondo può essere adempiuto anche stando fuori di casa.
Tanto è vero che la giurisprudenza ha affermato la legittimità di eventuali ulteriori lavori svolti dal dipendente durante il periodo di malattia a condizione che:
a) non siano in concorrenza con l’attività dell’azienda presso cui è assunto;
b) non rallentino la guarigione.
Leggi a riguardo l’articolo: “Il dipendente in malattia può svolgere altre attività”.
Circa la possibilità, da parte del medico Inps, di effettuare una seconda visita, si registrano due orientamenti. Il primo, più restrittivo e severo, ritiene possibili eventuali reiterazioni di controlli medici, purché non abbiano lo scopo di molestare o danneggiare il dipendente senza un valido motivo [2]. Il secondo, invece, ritiene la reperibilità una compressione del diritto di movimento del lavoratore e che, pertanto, solo eccezionalmente può essere limitato: per cui il lavoratore non è più tenuto a restare in casa una volta che il medico di controllo abbia effettuato la visita [3]. Diversamente si potrebbe addirittura incidere negativamente sulla guarigione, specialmente per alcune patologie la cui cura può richiedere l’allontanamento dal luogo abituale di residenza per località più consone alle condizioni del lavoratore ammalato.
Dunque, se il dipendente viene visto all’aperto nonostante la malattia, fuori le fasce di reperibilità (o anche all’interno di esse, ma dopo aver effettuato la visita fiscale) non può essere licenziato se, con l’uscita, non ha pregiudicato la propria guarigione. La malattia infatti non è necessariamente una galera per il lavoratore infermo.
Infine, ricordiamo la nostra guida sugli orari e sui giorni delle visite di controllo per il 2016: “Malattia: visite fiscali per il 2016”.
[1] Cass. sent. n. 4237/2015.
[2] Cass. sent. n. 116/1990.
[3] Cass. sent. n. 1942/1990; Cass. sent. n. 21/2008.
FONTE: http://bit.ly/1PKRIo7
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