Jobs Act: la nuova maxisanzione per il lavoro nero

IL D.Lgs. n. 151/2015 (entrato in vigore il 24 settembre 2015) all’art. 22 modifica le disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e di legislazione sociale. In particolare, vengono revisionate le normative in tema di lavoro irregolare e sospensione dell’attività imprenditoriale.
Al riguardo, si ricorda che la legge delega n. 183/2014 prevedeva all’art. 1, comma 6 che la nuova normativa seguisse i seguenti principi:
- la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale (lett. f);
- la promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 1° gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)) (lett. l).
Il lavoro nero e la maxisanzione
In virtù della normativa in vigore sino al 23 settembre 2015 la maxisanzione era prevista in cifra fissa (da euro 1.950 ad euro 15.600 per ogni lavoratore) oltre ad una ulteriore somma variabile (euro 195 di maggiorazione per ogni giornata di lavoro cosiddetto nero). Inoltre, veniva contemplato, nell’ipotesi di “periodo di prova in nero”, un alleggerimento degli importi: rispettivamente 1.300, 10.400 e 39 euro nei casi in cui il lavoratore fosse stato impiegato per un periodo iniziale totalmente in nero, seguito poi dalla regolarizzazione. Non era possibile avvalersi dell’istituto della diffida mentre se il pagamento avveniva entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione, la sanzione si riduceva (articolo 16, legge n. 689/81) al doppio del minimo o a 1/3 del massimo (importo più favorevole al trasgressore). Va peraltro evidenziato che tale disciplina continua ad applicarsi per le violazioni commesse in vigenza della predetta disciplina sanzionatoria.
Il nuovo sistema sanzionatorio prevede un alleggerimento degli importi ed introduce l’ulteriore meccanismo del cosiddetto scaglionamento, in conseguenza del quale scompare la sanzione “mobile” dei 195 euro su menzionata e viene reintrodotta la possibilità di avvalersi dell’istituto della diffida ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 (la cui applicabilità era stata soppressa dall’articolo 14 D.L. n. 145/2013).
Ebbene, le nuove misure sanzionatorie sono le seguenti:
- da 1.500 a 9mila euro, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- da 3mila a 18mila euro, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
- da 6mila a 36mila euro, in caso di impiego del lavoratore in presenza di oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
Il presupposto applicativo della maxisanzione va individuato nell’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.
Per espressa previsione di legge (cfr. art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015), rimane ferma l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore cui pertanto si aggiungono quelle in materia di impiego irregolare di lavoratori.
Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa. Trattasi di coloro che non possano fare valere i dieci anni di scuola dell’obbligo con il compimento dei sedici anni, tenendo presente che gli anni divengono quindici nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Nelle due fattispecie, testé menzionate, non trova applicazione la procedura di diffida prevista dal comma 3-ter dell’art. 22 in commento.
Procedura di diffida
In relazione alla violazione di cui al comma 3 dell’art. 3 del d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, come modificato dall’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015 (impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico), fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater (lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno e minori), trova applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.
In virtù di quest’ultimo articolo (cfr. commi 2 e 3), in caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine successivo di quindici giorni. Il pagamento dell’importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
Orbene, con la reintroduzione della diffida in materia di c.d. “lavoro nero” viene data al trasgressore la possibilità di pagare la sanzione nella misura minima prevista (1.500, 3.000, 6.000 euro). Tuttavia, si pone un ulteriore adempimento a carico del datore di lavoro e cioè si richiede in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l’ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo (“periodo di prova in nero”), la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno, ovvero la stipulazione di un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.
Al riguardo, si ritiene che sia possibile la stipulazione di un contratto di apprendistato, trattandosi di contratto a tempo indeterminato. Diversamente, non sembra potersi ammettere un contratto di lavoro intermittente, vista la particolarità della fattispecie, caratterizzata dalla casualità della chiamata e della relativa attività lavorativa. Per quanto, invece, concerne l’assunzione a tempo determinato rimane il dubbio se il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno tre mesi possa trovare una deroga nell’ipotesi di licenziamento per “giusta causa” o per “giustificato motivo soggettivo”. La prova dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale. Sul punto, si nota una diversità sulla scelta dei termini rispetto a quanto previsto per la procedura di diffida (30 giorni per ottemperare e gli ulteriori 15 per il pagamento).
Per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015, stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, trova applicazione, all’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina ivi compresa la procedura di diffida (Min. Lav., circ. n. 16494 del 7 ottobre 2015).
Eliminazione delle sanzioni amministrative minori
Ai sensi dell’art. 22, comma 1, introduttivo del comma 3-quinques nell’art. 3 d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, in caso di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, cioè della maxisanzione non trovano applicazione:
- le sanzioni di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, inerenti alle violazioni circa gli obblighi in tema di instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro subordinato, anche rispetto al socio di cooperativa e alla collaborazione;
- le sanzioni di cui all’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardanti le violazioni in tema di tenuta del LUL e di compilazione dello stesso.
Infine, il comma 2 dell’art. 22, in commento, modificando l’art. 14, comma 1 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, abroga l’importo maggiorato del 30% delle sanzioni amministrative per lavoro irregolare nonché le somme aggiuntive derivanti dalla sospensione dell’attività imprenditoriale.
Novità in materia di revoca del provvedimento di sospensione dell’attività
Alla luce delle modifiche dell’art. 14 del D.Lgs. n. 9 aprile 2008 n. 81 ad opera del comma 4 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 151/15, il provvedimento di sospensione dell’attività può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato. È condizione per la revoca del provvedimento:
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle comminate per la violazione pari a 2.000,00 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.200,00 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Inoltre, su istanza di parte (presentata all’organo che ha emesso il provvedimento), fermo restando il rispetto delle altre condizioni di sopra menzionate, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del 5%, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.
La maxisanzione per lavoro nero dopo il Jobs Act: decorrenza della nuova disciplina
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la lettera circolare n. 16494 del 7 ottobre 2015, con la quale fornisce le prime indicazioni operative in merito alla nuova maxisanzione per lavoro nero, così come disciplinata dal D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. decreto Semplificazioni).
In particolare, per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre 2015, si applica l’apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione (c.d. maxisanzione affievolita).
Alle medesime condotte non si applica inoltre la procedura di diffida introdotta dall’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, in considerazione dei suoi contenuti sostanziali riferiti, in particolare al mantenimento in servizio per almeno 3 mesi del lavoratore irregolare.
Per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015, stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, trova applicazione, all’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina ivi compresa la procedura di diffida.
Il Ministero rammenta, inoltre, che per tali fattispecie non troveranno applicazione le sanzioni di cui all’art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 276/2003, relative alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione, espressamente escluse dalla norma.
