La Legge di Stabilità 2016, tra le tante novità, ha dato una svolta epocale alla tutela del lavoro autonomo, grazie all’adozione dell’equivalente di una “carta del lavoratore autonomo”: la categoria dei professionisti e di chi, in generale, lavora in proprio, non sarà più normata in maniera disomogenea, e con molte meno tutele rispetto alle altre categorie di lavoratori, ma si cambierà totalmente registro.
Assieme allo “Statuto del lavoro autonomo”, in particolare, è stato introdotto il congedo parentale retribuito, dal 2016, anche per questi lavoratori, che, ad oggi, non possono fruirne.
Congedo parentale retribuito autonomi: come funziona
Nel dettaglio, il congedo parentale retribuito per lavoratori autonomi non sarà pari, al 100%, rispetto a quello attualmente previsto per i dipendenti (che è recentemente cambiato, grazie al Jobs Act): per i nati dal primo gennaio 2016, infatti, spetteranno, in totale, 6 mesi retribuiti di congedo parentale, sino ai 3 anni di vita del bambino. I subordinati, invece, hanno diritto a 6 mesi di congedo parentale retribuito- poiché i mesi ulteriori spettanti non sono indennizzati, ma soltanto coperti da contribuzione figurativa- sino ai 6 anni del figlio .
Gli autonomi che hanno figli nati nel 2015, invece, potranno fruire di 3 mesi retribuiti, sino al primo anno di vita del bambino.
Il trattamento economico e previdenziale sarà lo stesso previsto per i lavoratori dipendenti dal Testo Unico Maternità e Paternità [1].
La normativa, pur intervenendo sul Testo Unico, non pareggia pienamente la tutela che spetta ai dipendenti, ma costituisce comunque un importantissimo passo avanti, per una categoria da sempre trascurata, e considerata solo al momento di batter cassa con imposte e contributi.
Maternità: astensione non obbligatoria
Ma le novità non finiscono qui: per quanto riguarda l’indennità di maternità (ossia quella spettante per la cosiddetta obbligatoria), è stato chiarito che non è giudicata necessaria l’effettiva astensione del lavoro. Si mette così la parola fine alle numerose dispute sorte sulla fatturazione dei compensi della professionista in maternità, e sulla dimostrabilità (di fatto impossibile) dell’effettiva astensione dall’attività in proprio.
Maternità e Malattia: il contratto non si risolve
La norma estende anche la tutela contrattuale del lavoratore autonomo: è stabilito, infatti, che in caso di maternità, malattia o infortunio, il contratto non si estingue, ma rimane in sospeso, senza erogazione di compensi, da una parte, e prestazione dell’attività, dall’altra parte.
[1] Art 32, D.lgs 151/2001.
FONTE: http://bit.ly/1hMQKfi
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