Jobs act: cosa sta cambiando nel mondo del lavoro

E’ giunta finalmente al termine del proprio iter la riforma del lavoro, culminata da ultimo con la pubblicazione di quattro Decreti Legislativi (n. 148, 149, 150 e 151) datati 14.09.2015. Sono stati ridisegnati i controlli in materia lavoro, con la previsione di un unico Ente Accertatore che andrà a sostituire INPS, INAIL e Ministero del Lavoro ed, inoltre, sono state semplificate numerose disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sanzioni e comunicazioni telematiche e riformate le tutele del lavoratore nell’ipotesi di cessazione del rapporto.Con apposito Decreto sono state riscritte a nuovo CIG, CIGS, Fondi di solidarietà e contratti di solidarietà espansivi. Tra le novità è stato riformato il meccanismo per l’erogazione degli ammortizzatori sociali, con la previsione di un apposito percorso di reinserimento lavorativo: se il lavoratore non si atterrà alle attività di orientamento, formative e di ricerca del lavoro, potrà incorrere in sanzioni economiche fino all’annullamento delle prestazioni NASPI spettanti.
Premessa
Con i D.Lgs. n. 148, 149, 150 e 151 del 14.09.2015 è stata riformata la disciplina del lavoro in attuazione del Jobs Act. A seguito della riforma che ha toccato il rapporto a tempo indeterminato (con l’introduzione di un sistema a tutele crescenti) e, più in generale, gli istituti contrattuali in materia lavoro, sono state ora approvate le disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti, di accentramento dei controlli, di riforma degli ammortizzatori sociali e di politiche attive del lavoro.
Considerato che il complesso delle disposizioni pubblicate in Gazzetta Ufficiale prevedono una profonda riforma della disciplina del lavoro conosciuta fino ad oggi, illustriamo le principali novità introdotta nel nostro ordinamento con i D.Lgs. n. 148-149-150-151 del 14.09.2015.
Le novità in materia di ammortizzatori sociali
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Ambito di applicazione cassa integrazione |
Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (con limitazioni), con esclusione di dirigenti e lavoratori a domicilio.
I lavoratori, per accedere alla cassa integrazione devono possedere (in generale) un’anzianità di effettivo lavoro (presso l’unità produttiva) di almeno novanta giorni (L’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata) alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. La condizione, però, non si applica per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Si deve segnalare, però, la possibilità di proroga a 36 mesi del trattamento nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di solidarietà: le integrazioni erogate durante tale periodo saranno, infatti, conteggiate per la metà del periodo di spettante e, comunque, nel limite complessivo di 36 mesi. Inoltre, per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini e per le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione dì materiali lapidei, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile. Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l’integrazione è dovuta entro i predetti limiti, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all’orario normalmente praticato. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l’integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l’integrazione è dovuta. |
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Ambito intervento CIG |
I datori di lavoro hanno accesso alla CIG nelle seguenti ipotesi:
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Ambito intervento CIGS |
La nuova disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione in relazione alle seguenti imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
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Fondi di solidarietà |
Secondo quanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. n. 18/2015, le organizzazioni sindacali possono stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIG e della CIGS. Questi fondi sono istituiti presso l’INPS, non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’istituto. L’istituzione dei fondi, è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti (I fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto, si adeguano al predetto limite di 5 lavoratori entro il 31 dicembre 2015. In precedenza la soglia era di 15 dipendenti).
In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 01.01.2016 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale. |
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Fondi alternativi |
L’articolo 27 del D.Lgs. n. 148/2015 modifica la disciplina dei fondi di solidarietà alternativi, ovvero quei fondi costituiti precedentemente all’approvazione della Legge n. 92/2012 in riferimento ai quali è stata prevista la possibilità di adeguamento alla nuova disciplina. Le principali novità rispetto alla disciplina prevista dalla Legge n. 92/2012 riguardano:
Viene espressamente previsto che i predetti fondi debbano assicurare almeno una delle seguenti prestazioni:
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Fondo residuale |
Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano più di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione CIG/CIGS e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o alternativi, opera il fondo residuale. Qualora gli accordi di cui all’articolo 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell’ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale.
Si deve segnalare che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale, assume la denominazione di “fondo di integrazione salariale” ed includerà, nel suo ambito di applicazione, tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della CIG/CIGS del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà o alternativi. Il fondo di integrazione salariale garantisce:
A decorrere dal 01.01.2016, l’aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. E’ stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni pari al 4 per cento della retribuzione persa. |
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Le novità in materia di verifiche e controlli
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Ispettorato Nazionale del Lavoro |
Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 149/2015 in materia di verifiche e controlli, al fine di razionalizzare l’attività di vigilanza, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, è istituito una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL.
L’Ispettorato, secondo quanto previsto dall’articolo 1, svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS e dall’INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. |
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Funzioni |
L’Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:
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Politiche attive
Con il Decreto Legislativo n. 148/2015 viene prevista l’istituzione di una rete di servizi per le politiche del lavoro, costituita dai seguenti soggetti:
L’ANPAL, secondo quanto stabilito dall’articolo 12 del Decreto Legislativo, istituisce l’albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, è definito il regolamento per l’accreditamento, sulla base dei seguenti principi e criteri:
Relativamente al cennato sistema informativo, si deve segnalare che, secondo quanto previsto dal successivo articolo 13, l’ANPAL realizza un sistema informativo unico delle politiche del lavoro, nonché un portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. Tale sistema conterrà tutti i dati relativi alle comunicazioni obbligatorie, gli ammortizzatori sociali concessi, la gestione delle politiche attive e le informazioni relative alla formazione professionale.Allo scopo di realizzare tale sistema, l’ANPAL gestisce l’albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome. |
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Stato di disoccupazione |
Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio per l’impiego. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.
Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i lavoratori sono considerati “a rischio di disoccupazione”. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l’impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio. |
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Assegno di disoccupazione |
Ai disoccupati percettori di NASPI,la cui durata eccede i 4 mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l’impiego presso cui stipulano il patto di servizio, un «assegno individuale di ricollocazione», graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati. L’assegno di ricollocazione viene rilasciato dal centro per l’impiego solo al completamento della procedura di profilazione.
L’assegno è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati. La scelta del centro per l’impiego o dell’operatore accreditato riservata al disoccupato titolare dell’assegno di ricollocazione. Il servizio può essere richiesto dal disoccupato entro due mesi dal riconoscimento dell’assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno. Il servizio per il quale è utilizzato l’assegno di ricollocazione deve prevedere:
In caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per l’impiego presso il quale il disoccupato ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato. Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione dell’ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:
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Ammortizzatori sociali e impieghi sociali |
Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche nel territorio del comune ove siano residenti. L’utilizzazione dei lavoratori nelle attività non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso. |
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Incentivi sull’ apprendistato |
Per incentivare la funzione dell’apprendistato (per l’acquisizione del diploma o di alta formazione), viene prevista l’introduzione, in via sperimentale, di alcuni incentivi (fino al prossimo 31.12.2016) che prevedono la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro dal 10 al 5%, nonché lo sgravio totale dei contributi a finanziamento dell’ASPI e del contributo aggiuntivo dello 0,3%. Non si applica, inoltre, il ticket sui licenziamenti. |
Le novità in materia di semplificazioni
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Sanzioni |
In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, viene prevista l’applicazione della seguente sanzione (fatta esclusione per il lavoro domestico):
Le sanzioni sono diffidabili e sono aumentate del 20% nell’ipotesi di utilizzo di lavoratori stranieri o minori. Con riferimento alla sospensione dell’attività, vengono previste maggiori somme da versare per richiedere la revoca del provvedimento. Il datore di lavoro, per effetto della modifica, sarà tenuto a versare:
Vengono, inoltre, previste le seguenti sanzioni:
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Collocamento obbligatorio |
In materia di collocamento obbligatorio si deve segnalare la soppressione della finestra di tolleranza che consentiva ai datori di lavoro che raggiungevano il limite di 15 lavoratori computabili, di non procedere all’assunzione del soggetto riservatario fino a che non fosse assunto un sedicesimo lavoratore.
La possibilità di essere computati nella quota di riserva, inoltre, viene estesa ai lavoratori che, già prima della costituzione del rapporto di lavoro, hanno una accertata riduzione della capacità lavorativa pari al 60%, oppure al 45% in caso di disabilità intellettiva e psichica anche se non assunti attraverso il collocamento obbligatorio. Tutti i datori di lavoro con un tasso di rischio INAIL superiore al 60 per mille, possono optare per l’esonero a fronte del pagamento dell’importo di 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore non assunto. |
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Controllo a distanza |
Previo accordo collettivo aziendale (o autorizzazione della DTL), il datore di lavoro può adottare strumenti di controllo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza, o di tutela del patrimonio aziendale. Le informazioni sono utilizzabili ai fini del rapporto di lavoro solo se il lavoratore ne è stato informato, e comunque nel rispetto della normativa sulla privacy. | ||||||||||||
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Collocamento obbligatorio – incentivi |
Le nuove disposizioni prevedono, in specifiche ipotesi, l’erogazione di un’agevolazione contributiva:
La domanda di fruizione va inoltrata all’INPS in via preventiva: entro 5 giorni l’azienda richiedente riceverà conferma di disponibilità delle risorse e dovrà procedere all’assunzione entro i successivi 7 giorni. |
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Comunicazioni telematiche |
Viene previsto l’obbligo di utilizzo del canale telematico per l’inoltro di tutte le comunicazioni in materia di:
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Libro unico del lavoro |
Viene previsto che la tenuta, aggiornamento e conservazione del LUL, con modalità telematiche, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. | ||||||||||||
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Infortunio sul lavoro |
Viene stabilito l’obbligo di trasmissione del certificato medico all’INAIL per via telematica direttamente da parte del medico o della struttura sanitaria competente, contestualmente alla sua compilazione.
La denuncia d’infortunio è sempre obbligatoria in caso di morte o prognosi superiore a 30 giorni. |
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Dimissioni o risoluzione contestuale |
Viene introdotto l’obbligo per il lavoratore di inoltrare al datore di lavoro e all’Ispettorato Unico del Lavoro per via telematica, a pena di inefficacia, l’atto di dimissione o risoluzione consensuale del rapporto.
Viene introdotta, contestualmente, una sanzione da 5.000,00 a 30.000,00 euro per il datore di lavoro che alteri i moduli. |
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FONTE: http://bit.ly/1MbGJXk

L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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