Contributo di solidarietà e sopravvenuta cessazione dell’attività aziendale: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Con la nota n. 21091 del 26 ottobre 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito precisazioni e indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà in caso di sopravvenuta cessazione dell’attività aziendale e licenziamenti in corso di solidarietà.
In merito, occorre distinguere, quanto alla disciplina di riferimento, le istanze di solidarietà presentate prima e quelle presentate dopo l’entrata in vigore della circolare n. 28/2014, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro in data 17 novembre 2014 e, quindi, divenuta efficace dal 18 novembre 2014.
Domande di solidarietà acquisite in data antecedente al 18 novembre 2014
La circolare n. 20/2004, applicabile al caso di specie, ravvisa nella cessazione dell’azienda il venire meno della finalità dell’ammortizzatore sociale in questione, individuata nel mantenimento, anche parziale, dei livelli occupazionali dell’impresa richiedente. Prevede di conseguenza che, in tale caso, l’azienda perda il diritto all’erogazione del contributo. Pertanto le DTL, qualora in fase di verifica accertassero che l’impresa richiedente il contributo di solidarietà abbia cessato l’attività in corso di solidarietà, “devono individuare unicamente l’ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori interessati… omissis … La DPL – Servizio ispettivo deve anche provvedere ad acquisire e a segnalare le coordinate bancarie dei medesimi lavoratori” (cfr. pag. 10 circolare n. 20/2004).
Giova sottolineare che, benché detta circolare non suggerisca indicazioni relative all’ipotesi della devoluzione sancita con accordo sindacale, secondo la prassi applicativa seguita nel tempo dal Ministero del Lavoro, la quota aziendale va comunque rimborsata qualora ne sia stata non solo concordata la devoluzione a beneficio dei lavoratori ma altresì posta in essere l’anticipazione ai lavoratori da parte dell’azienda. Ai fini, pertanto, della corresponsione del contributo-quota azienda, la nota ribadisce la necessaria ricorrenza di ambedue i presupposti: anticipazione accertata dalla DTL e devoluzione prevista dall’accordo.
Domande di solidarietà acquisite in data successiva al 18 novembre 2014
La circolare n. 28/2014, applicabile in questo secondo caso, prevede espressamente quanto in precedenza applicato in via di mera prassi: “Solo nel caso in cui l’impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota, ove nell’accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell’azienda, le DTL dovranno individuare l’ammontare da restituire all’impresa” (cfr. pag. 5 circolare n. 28/2014).
Si prospettano, pertanto, quattro ipotesi:
- qualora l’accordo sindacale preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci sia stata anticipazione, all’azienda viene erogato tutto il contributo;
- qualora l’accordo sindacale non preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci sia stata anticipazione, viene erogata solo la quota del contributo dei lavoratori;
- qualora l’accordo sindacale preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non ci sia stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo;
- qualora l’accordo sindacale non preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non ci sia stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo.
Diversamente, ove la cessazione dell’attività aziendale si fosse verificata dopo la chiusura del periodo di solidarietà, la quota aziendale sarà in ogni caso riconosciuta all’azienda, avendo quest’ultima comunque garantito l’occupazione dei lavoratori per l’intero periodo concordato nell’accordo sindacale.
Infine, nel caso in cui all’atto del pagamento del contributo non fosse possibile individuare l’azienda beneficiaria o il soggetto preposto alla gestione della crisi aziendale (es. commissario liquidatore, curatore fallimentare etc.) il procedimento di concessione dovrà ritenersi necessariamente concluso con l’atto di erogazione della quota spettante ai singoli lavoratori, salva successiva individuazione del titolare beneficiario.
Licenziamenti in corso di solidarietà
Per ciò che concerne invece i licenziamenti in corso di solidarietà, a riguardo il Ministero ribadisce i principi e le modalità operative contenuti nella circolare n. 28/2014 che recita: “Durante il regime di solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell’impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga, l’azienda perderebbe la propria quota di contributo in relazione ai dipendenti licenziati, ancorché anticipata agli stessi” (cfr. pag. 6 circolare n. 28/2014).
In analogia con quanto sopra disposto in caso di cessazione di attività aziendale dopo la chiusura del periodo di solidarietà, se i licenziamenti dei lavoratori interessati alla solidarietà sono stati intimati dopo la chiusura del periodo di solidarietà, la quota aziendale va in ogni caso riconosciuta all’azienda, avendo quest’ultima garantito i livelli occupazionali per l’intero periodo di riferimento.

L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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