CIG – eventi non oggettivamente evitabili

Ciò consente di superare alcuni problemi operativi connessi alla precedente dizione che parlava soltanto di “settore industriale” (quindi, applicabile per maltempo soltanto alle imprese industriali edili).
Ora, l’espressa abrogazione del riferimento al solo “settore industriale”, fa sì che la disposizione possa applicarsi anche al settore artigiano edile.
Ovviamente, la disposizione innovativa vale dal 1 gennaio 2016.
