Regime forfettario: ecco come cambia nel 2016
Il regime forfettario era stato introdotto lo scorso anno (legge di stabilità 2015) con l’obiettivo di sostituire il regime di vantaggio con aliquota sostitutiva del 5%. Il regime forfettario prevede più o meno le stesse condizioni di accesso previsto per il vecchio regime dei minimi, ma differisce per alcuni aspetti: aliquota del 15% anziché del 5%, modalità di determinazione del reddito, soglia di ricavi da non superare per avere l’accesso e la permanenza nel regime, regime contributivo di favore.
Le modifiche che la legge di stabilità 2016 appena pubblicata apporta al regime forfettario riguardano alcune condizioni per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario, un’agevolazione per i soggetti che iniziano l’attività e un regime contributivo agevolato opzionale.
In particolare, possono avere accesso al regime forfettario le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di impresa, arti e professioni. La legge di stabilità 2016 ha introdotto la possibilità che dipendenti e pensionati possano accedere al regime forfettario nel caso in cui svolgano un’attività in proprio, a patto però che il loro reddito non superi la soglia dei 30 mila euro.
Sono invece esclusi dal regime forfettario le persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali IVA o di regimi forfettari per la determinazione del reddito, i soggetti non residenti, i soggetti che effettuano cessioni in via esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi e gli autonomi professionisti o esercenti arti o attività di impresa che partecipano contemporaneamente a società di persone o associazioni.
Le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime sono incrementate in riferimento all’anno precedente di 10.000 euro, eccezion fatta per le attività professionali, per le quali l’incremento è stato pari a 15.000 euro.
Cosa prevede dal punto di vista fiscale il nuovo regime? Il regime forfettario in vigore dal 1° gennaio 2016 prevede la determinazione del reddito in misura forfettaria e l’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva pari al 5% per i primi 5 anni e al 15% dal sesto anno in poi.
Il regime prevede l’esonero per i contribuenti dal versamento dell’IVA e da una serie di adempimenti come la registrazione delle fatture, la tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (eccezion fatta per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione), la dichiarazione e comunicazione annuale IVA, lo spesometro, la comunicazione blacklist e la comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute.
Per le start-up, invece, viene previsto un regime di particolare favore con l’aliquota che scende dall’attuale 10% al 5% applicabile per 5 anni (anziché 3 anni come era l’anno scorso prima delle modifiche).
Per quanto concerne l’aspetto contributivo, il nuovo regime forfettario in vigore dal 2016 prevede il versamento dei contributi INPS per artigiani e commercianti. Il calcolo dei contributi da pagare viene effettuato sul reddito determinato a forfait e viene riconosciuta una riduzione del 35%.
I professionisti con cassa previdenza continueranno a versare i contributi secondo le regole della cassa utilizzando come imponibile il reddito forfettario. Nulla cambia invece per gli iscritti alla gestione separata rispetto al 2015.
A decorrere dal 2016, il regime forfettario risulta l’unico regime fiscale agevolato fruibile da imprenditori individuali e professionisti, in alternativa al regime ordinario. Scompare invece il vecchio regime dei minimi che resta in vigore solo per coloro che già adottano a tale regime.
FONTE: http://bit.ly/20e3Mns

L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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