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Come si costituisce un’associazione sportiva?

Come si costituisce un’associazione sportiva?

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Associazione sportiva dilettantistica: quali sono le pratiche necessarie per la costituzione e per ottenere le apposite agevolazioni fiscali.

Se vuoi costituire un’associazione sportiva dilettantistica ecco quali sono gli adempimenti sono necessari da compiere per le autorizzazioni e per avviare la tua nuova attività.

L’associazione sportiva dilettantistica (Asd) è un ente non commerciale di tipo associativo, cioè un’organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune. L’Asd rientra tra gli enti cosiddetti “non profit”: fanno parte di questa categoria anche le associazioni culturali, quelle ricreative e quelle di volontariato, le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus (peraltro, un’Asd può avere anche la qualifica di Onlus).

L’Asd, nel dettaglio, ha come scopo la gestione di una o più attività sportive praticate in forma dilettantistica e senza scopo di lucro.

Se l’associazione possiede determinate caratteristiche e rispetta i prescritti obblighi normativi, sia nella costituzione che nella gestione, può accedere a un regime fiscale di favore e a diverse agevolazioni, differenti a seconda della forma associativa scelta e delle attività svolte.

Asd non riconosciuta

Se si decide di dare all’ente la veste giuridica di Asd non riconosciuta, è necessario che statuto e atto costitutivo siano redatti in forma scritta. Il patrimonio dell’associazione non riconosciuta è denominato fondo comune e non può essere diviso sino a quando l’ente è in vita.

Chi agisce in nome e per conto dell’Asd non riconosciuta è responsabile personalmente e solidalmente con l’associazione per obblighi e debiti contratti con i terzi, anche se non risulta titolare di cariche sociali.

Asd: atto e statuto

Per costituire un’associazione sportiva dilettantistica è necessario redigere l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente per iscritto.

L’atto costitutivo è l’accordo con cui più soggetti decidono di costituire l’associazione, che deve contenere la denominazione dell’ente, lo scopo, il patrimonio e la sede.

È necessario indicare esplicitamente che l’oggetto sociale consiste nell’organizzazione di attività sportiva dilettantistica; la stessa indicazione deve apparire anche nella denominazione – ragione sociale.

Lo statuto è invece l’atto che contiene le regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività: il suo contenuto non è totalmente libero, in quanto per le Asd sono previste delle clausole che devono essere obbligatoriamente riportate:

-·la denominazione sociale deve indicare la finalità sportiva;

– l’oggetto sociale deve riferirsi all’organizzazione dell’attività sportiva dilettantistica;

– deve essere esplicitamente indicato chi è il rappresentante legale dell’associazione;

– deve essere specificata l’assenza di fini di lucro e l’impossibilità di dividere i proventi dell’attività tra gli associati, anche indirettamente;

– le norme sull’ordinamento interno devono essere orientate a principi di democrazia e uguaglianza;

– devono essere previsti gli stessi diritti per tutti gli associati;

– le cariche sociali devono essere elettive;

-·deve essere previsto un rendiconto economico-finanziario obbligatorio e le modalità per la sua approvazione devono essere predeterminate;

– gli associati o partecipanti devono avere pari diritto di voto per approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti e per nominare gli organi direttivi dell’associazione;

– deve essere prevista la libera eleggibilità degli organi amministrativi, l’operatività del principio del voto singolo e la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti, assieme ai criteri di ammissione ed esclusione;

– devono essere previsti i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni dei bilanci o rendiconti;

– le quote e i contributi associativi non possono essere trasmissibili (ad eccezione del trasferimento a causa di morte) e rivalutabili;

– devono essere previste le modalità di scioglimento, con obbligo di devolvere a fini sportivi il patrimonio alla cessazione dell’Ente.

Se l’ASD intende richiedere l’iscrizione al registro del CONI deve inserire un’ulteriore clausola, nella quale è specificato il divieto, per gli amministratori, di ricoprire la medesima carica in un’altra associazione o società sportiva nell’ambito della stesa federazione o disciplina sportiva.

Asd: adempimenti per la costituzione

Una volta redatti per iscritto atto e statuto, è necessario richiedere il codice fiscale dell’associazione: la richiesta va effettuata da una persona delegata presso un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, tramite compilazione del modello AA5/6, oppure tramite raccomandata.

Ottenuto il codice fiscale, bisogna registrare atto e statuto presentando all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate:

– il modello 69 (reperibile presso il sito web dell’Agenzia delle Entrate), da compilare in duplice copia;

– due originali dell’atto da registrare o, in alternativa, un originale e una fotocopia;

– una marca da bollo da 16 euro ogni 4 facciate o 100 righe ( con data di emissione non successiva alla stipula);

– il modello di pagamento F23 per l’imposta di registro, in cui vanno inseriti:

– all’interno del campo 6, “ufficio o ente” va inserito il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate dove si intende effettuare la registrazione;

– all’interno del campo 9, la causale RP (registrazione atto privato);

– all’interno del campo 11, il codice tributo 109T;

– all’interno del campo 13, l’importo  dell’imposta di registro da versare ,pari a 200 euro.

L’Asd deve poi richiedere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni, con iscrizione nel relativo registro: l’adempimento è fondamentale, in quanto il Coni, ogni anno, trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati rilevanti per la verifica del diritto dell’Asd ai benefici fiscali. Le modalità dell’adempimento sono reperibili all’interno del sito del Coni

Se l’Asd intende effettuare delle operazioni rilevanti ai fini Iva, deve presentare il modello AA7/10 per l’apertura della partita Iva ed iscriversi al REA presso la Camera di Commercio: gli adempimenti sono ora effettuati in modo unificato con la Comunicazione Unica.

Asd: modello EAS

Se l’Asd vuole fruire del regime fiscale agevolato per le associazioni è tenuta a presentare, entro 60 giorni dalla costituzione, il modello Eas, che serve a comunicare i dati fiscalmente rilevanti.

Sono però esonerate le Asd in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, se non svolgono attività commerciale, mentre sono tenute all’adempimento le Asd riconosciute dal CONI ai fini sportivi che, oltre all’attività sportiva:

– effettuano cessioni di beni (come la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di materiali sportivi e di gadget pubblicitari);

– effettuano prestazioni di servizi (come le sponsorizzazioni e le prestazioni pubblicitarie).

Il modello Eas è reperibile all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate e deve essere ripresentato ogni qualvolta si verifichino variazioni dei dati fiscalmente rilevanti, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Il modello può essere trasmesso solo telematicamente: la mancata trasmissione è ravvedibile, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, pagando una sanzione di 258 euro. Se non trasmesso, l’Asd non ha diritto alle agevolazioni fiscali

Asd riconosciuta

L’Asd può avere anche personalità giuridica, se riconosciuta. Per ottenere il riconoscimento, è necessario che l’associazione sia costituita mediante atto pubblico: il riconoscimento deve essere richiesto presso gli uffici della Regione oppure presso la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo.

Una volta riconosciuta ed effettuata l’iscrizione nell’apposito registro, l’Asd ottiene l’autonomia patrimoniale perfetta, per cui dei debiti sociali risponde soltanto l’associazione con il proprio patrimonio.

Asd Onlus

L’Asd può chiedere anche la qualifica di Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, se persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, per ottenere ulteriori agevolazioni fiscali. La qualifica e l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus deve essere richiesta alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate di competenza territoriale.

FONTE: http://bit.ly/29cYCaM

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