Il regime dei contribuenti minimi e forfetario a confronto

Come è noto, il regime forfetario è riservato alle persone fisiche che realizzano ricavi o compensi inferiori a determinate soglie, variabili in relazione all’attività esercitata, e prevede la determinazione del reddito con l’applicazione ai ricavi/compensi di un coefficiente di redditività.
Inizialmente, nella sua prima versione, tale regime appariva in linea generale meno conveniente rispetto al regime dei contribuenti minimi. L’impossibilità di dedurre analiticamente costi e spese, l’aliquota al 15% e le soglie di ricavi/compensi molto basse rendevano poco appetibile il regime forfetario e molto rimpianto il vecchio regime dei minimi. Con le correzioni apportate in corsa dalla Legge di Stabilità 2016, che hanno introdotto l’abbassamento dell’aliquota al 5% per i forfetari start-up e l’innalzamento delle soglie dei ricavi/compensi per poter accedere e permanere nel regime agevolato, la disparità di trattamento tra contribuenti minimi e nuovi forfetari è stata eliminata.
I due regimi differiscono per alcuni aspetti sostanziali:
- l’imposta sostitutiva per i forfetari non rientranti nella categoria degli “start-up” é al 15%, mentre nel vecchio regime dei minimi é al 5%;
- nel regime dei minimi non era consentito avere collaboratori o dipendenti mentre nel forfetario sì, nel limite di 5.000 euro;
- nel regime dei minimi la soglia di ricavi/compensi da non superare era genericamente di 30.000 euro, nel forfetario ci sono varie soglie in relazione al codice ATECO del contribuente;
- nel regime dei minimi nel caso di superamento del 50% di ricavi era prevista la fuoriuscita dal regime agevolato nell’anno dello sforamento, mentre nel regime forfetario dall’anno successivo;
- il costo dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti nel vecchio regime dei minimi non doveva superare i 15.000 euro nel triennio, nel forfetario il limite è 20.000 al 31 dicembre di ciascun anno;
- la durata del regime dei minimi era di cinque anni a meno che il contribuente non avesse ancora compiuto i trentacinque anni di età, il nuovo regime forfetario è per sempre se si rispettano i requisiti di ingresso.
Per facilità di lettura, si riporta una tabella riepilogativa che mette a confronto i due regimi fiscali agevolati:
FONTE: http://bit.ly/2apYTaa
L’ha ribloggato su Studio Seclì.
"Mi piace""Mi piace"