Gps auto aziendale: legittimo controllare la posizione dei lavoratori?
Per l’installazione del Gps sull’auto aziendale è necessario il consenso della rappresentanza sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, salvo casi eccezionali.
L’impianto di localizzazione satellitare Gps installato sul veicolo aziendale, dal momento che consente al datore di lavoro di rilevare la posizione geografica del veicolo stesso e quindi del dipendente che lo utilizza, rientra certamente tra gli strumenti dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, come accade, per esempio, nel caso delle telecamere.
Da ciò discende l’applicazione della regola generale prevista dal Jobs Act per cui tali strumenti possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.
In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti in questione possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Tali procedure di autorizzazione non si applicano, sempre secondo il Jobs Act, «agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze».
Per sapere allora se l’installazione delle apparecchiature Gps sulle vetture aziendali debba essere preceduta da apposita autorizzazione, è necessario verificare se essa sia strettamente funzionale a rendere la prestazione lavorativa oppure no.
A tal proposito, l’Ispettorato del Lavoro, in una recente circolare [1], ha precisato che, in linea di massima e in termini generali, i sistemi di geolocalizzazione rappresentano un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere a esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.
Ne consegue che, in tali casi, le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Solo in casi del tutto particolari – qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), o l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi Gps per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro.
In questi casi, per rendere legittima l’installazione, non sono necessari né l’intervento della contrattazione collettiva né il procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.
[1] Ispettorato nazionale del lavoro, circolare n. 2/2016.
FONTE: http://bit.ly/2flUSD9
Condividi post su:
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
L’ha ribloggato su Studio Seclì.
"Mi piace""Mi piace"