Se il datore mi impone di firmare la busta paga che fare?
LA SENTENZA
Corte d’appello di Taranto – Sezione penale – Sentenza 16 agosto 2016 n. 143
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
SEZIONE PENALE
composta dai signori:
Dr. Vito FANIZZI Presidente
Dr.ssa Margherita GRIPPO Consigliere
Dr.ssa Alessandra FERRARO Consigliere estensore
all’udienza del 23/02/2016
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DIBATTIMENTALE
nel processo penale a carico di:
RI.CA., nato il (…) a Ginosa – domicilio dichiarato Via (…) – Ginosa (TA) – CONTUMACE appellante
avverso la sentenza n. 140/2014 emessa il 23/01/2014 dal Tribunale di Taranto – con la quale, imputato del reato di cui all’art. 629 c.p. perché costringeva Ga.Pa. e Pu.Vi., in qualità di datore di lavoro ad accettare retribuzioni inferiori a quanto indicato nella busta paga, a non percepire alcunché in altri mesi a rinunciare alle ferie, a riposi, permessi, tredicesime, quattordicesime mensilità; ciò procurandosi un profitto, con danno per le pp.oo., mediante la minaccia di licenziamento. (In Laterza sino al maggio 2010), veniva ritenuto responsabile del reato ascrittogli e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena
1) GA.PA., nata il (…) – elettivamente domiciliata c/o l’avv. Gi.Vi. – Foro di Taranto – PRESENTE IL DIFENSORE
2) PU.VI., nata il (…) a Bari – elettivamente domiciliata presso l’avv. Gi.Br. – Foro di Bari – PRESENTE IL DIFENSORE
con l’assistenza del Cancelliere sig.ra Ti.Ur.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 140/2014 R.G. Sent. emessa il 23 gennaio 2014, il Tribunale di Taranto in composizione monocratica ha dichiarato Ca.RI. colpevole del reato a lui ascritto e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno subito dalle parti civili, da liquidarsi inseparata sede e alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio dalle medesime sostenute, liquidate nella somma di 3000,00 Euro, oltre accessori di legge.
Il giudizio di responsabilità si fondava sulle dichiarazioni rese dalle parti lese, Pa.Gr. e Vi.Pu., le quali, premesso di essere state assunte come segretarie amministrative presso una sala ricevimenti gestita da Ca.Ri., sita in Laterza, sulla ex stradale 580, hanno riferito, sia pure con riferimento a periodi temporali non esattamente coincidenti, di essere state costrette dal proprio datore di lavoro, con la minaccia di essere licenziate, ad accettare retribuzioni inferiori a quanto indicato nella busta paga, a rinunciare alle tredicesime e alle quattordicesime e a fruire delle ferie nei periodi imposti dal predetto. Le due parti lese dichiaravano, inoltre, che, a partire dal 2010, entrambe avevano subito una graduale riduzione delle mansioni e dei connessi poteri, fino ad essere in tutto sostituite dalle nuove segretarie assunte (Ad.Bo. e Sa.Bo.) le quali detenevano i codici di accesso al computer, a loro di fatto non più messo a disposizione. Esse non si erano dimesse, ma dopo un po’ di tempo erano state dal RI. formalmente licenziate. Il primo giudice reputava siffatte dichiarazioni pienamente attendibili, perché precise, coerenti e scevre da contraddizioni logiche, e comunque riscontrate siadalla documentazione acquisita (segnatamente la documentazione prodotta dal consulente del lavoro indicato dalla difesa, le buste paga di entrambe le parti civili e gli estratti del conto corrente intestato alla Pu.), sia dalle deposizioni rese dai testi Ma.Pe., Ig.Ne., Gi.Lo. e Do.Na., a fronte della reputata irrilevanza, per difetto di pertinenza o capacità dimostrativa, delle prove contrarie addotte, dalla difesa.
Sulla scorta delle risultanze dibattimentali, dunque, il giudice, ritenuta comprovata l’utilizzazione della minaccia “esplicita” da parte del RI. nel rapporto lavorativo con la Ga. e con la Pu., reputava sussistente “il primo evento” del delitto di estorsione rappresentato dalla “costrizione ad accettare retribuzioni inferiori a quanto indicato in busta paga, alle tredicesime e alle quattordicesime”, mentre riteneva non sussistenti elementi tali da far ritenere che la minaccia attuata dal RI. fosse stata idonea a costringere la Ga. e la Pu. non percepire alcunché per alcuni mesi ovvero a rinunciare alle ferie”, essendo emerso, quanto a quest’ultimo profilo, che, per le esigenze connesse all’organizzazione dei matrimoni, tutti i dipendenti ne usufruivano nel mese di novembre.
Avverso detta pronuncia il difensore di fiducia dell’imputata ha interposto tempestiva e ritualeimpugnazione, incentrata sui seguenti profili di doglianza:
1) la mancanza di prova in ordine a condotte di prevaricazione e di coazione poste in essere dall’imputato, tali da integrare il contestato reato di estorsione, sull’assunto che “il dato formale dell’apposizione da parte della Gr. e della Pu. per tanti anni della firma per quietanza sulle buste paga recanti somme inferiori rispetto a quelle effettivamente ricevute rappresenta la volontà di un accordo raggiunto e consolidato tra i soggetti interessati”; che le dichiarazioni rese in tal senso dalle parti lese erano da ritenere frutto dei sentimenti di acredine e di risentimento covati dalle stesse a seguito del licenziamento subito; che “l’assoluta pretestuosità e l’assurdità delle accuse mosse al Ri. la si può rilevare con riferimento a quanto sostenuto dalle persone offese in merito ai periodi di ferie che sarebbero stati addirittura imposti al Ri.”, considerato che lo stesso giudicante ha ritenuto che dall’istruttoria non fossero emersi elementi tali da far ritenere che la minaccia fosse stata idonea a costringere la Ga. e la Pu. a rinunciare alle ferie; che la totale assenza di condotte idonee ad incutere timore e a coartare la volontà dei soggetti passivi era desumibile dal fatto che entrambe le parti offese avevano proposto ricorso algiudice del lavoro, “naturale sede in cui avrebbe dovuto tenersi la vicenda processuale che ci occupa”;
2) l’asserita inattendibilità dei testi Lo. e Ne., dalle cui deposizioni il giudice di primo grado ha desunto riscontri al narrato delle parti lese, in quanto portatori di ragioni di risentimento nei confronti del RI., per essere stati licenziati da quest’ultimo al momento della costituzione della nuova società “Il. srl” a seguito di contrasti sorti nella gestione societaria, ed entrambi coinvolti in controversie, sia di natura penale che civile, che li vedevano contrapposti al RI., avendo denunciato quest’ultimo di gravi reati ed essendo stati, a loro volta, denunciati dal RI. per i reati di calunnia e diffamazione;
3) l’omessa valutazione delle deposizioni dei testi della difesa Zi., Bo., Ta. e Br., da cui erano emersi elementi idonei, a dire della difesa, a smentire le accuse delle parti civili.
Il difensore chiedeva, pertanto, l’assoluzione dell’imputato dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.
All’udienza del 23 febbraio 2016, formulate dalle parti le rispettive conclusioni, la Corte ha deciso in ordine all’appello proposto come da dispositivo.
Premesso il generale principio in materia di impugnazioni secondo cui le motivazionidella sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 5606/2007; Cass. n. 23248/2003; Cass. n. 11220/1997), reputa la Corte che il giudizio di responsabilità penale dell’imputato in ordine all’imputazione a lui ascritta debba essere pienamente confermato.
La esauriente e convincente motivazione del primo giudice (alla quale questa Corte integralmente fa rinvio) già contiene tutti gli argomenti idonei a confutare le doglianze dell’appellante.
Essa infatti ripercorre in modo puntuale i vari contributi testimoniali e documentali, primo fra tutti le dichiarazioni rese dalle parti lese. Invero, come statuito dalla Suprema Corte, le dichiarazioni rese dalla vittima del reato, cui la legge conferisce la capacità di testimoniare,
possono essere assunte quali fonti di convincimento al pari di ogni altra prova senza necessità di riscontri esterni (non essendo applicabile al caso il canone di valutazione stabilito dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.); tuttavia il giudice non è esentato dal compiere un esame sull’attendibilità intrinseca del dichiarante, che deve essere particolarmente rigoroso quando siano carenti, dati obiettivi emergenti dagli atti a conforto dell’assunto della persona offesa (Cass. n.2540/1997).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalla persone offese, su cui si fonda principalmente la decisione impugnata appaiono dotate di piena capacità dimostrativa dei fatti rappresentati. Ed invero, alla luce degli elementi acquisiti, non sono emerse contraddizioni ed incongruenze del narrato idonee ad inficiare comunque l’attendibilità di quanto riferito dalle medesime, come analiticamente evidenziato nella sentenza impugnata.
Pa.Gr. ha, infatti, con precisione e coerenza, riferito che, sebbene ella avesse lavorato, in ciascun anno, sette ore al giorno per sei giorni a settimana, contrariamente agli accordi assunti, era stata formalmente assunta con un contratto part-time, con indicazione in busta paga di un numero di giornate inferiori a quelle effettivamente svolte; che, di fatto, aveva percepito un importo mai superiore a 750,00 Euro mensili, del tutto sproporzionato al numero di ore prestate; che mai aveva percepito la tredicesima e quattordicesima mensilità. Ha chiarito che alle sue lagnanze relative al trattamento riservatole, RI. rispondeva con la minaccia della perdita del posto di lavoro (cfr. pag. 10 del verbale di trascrizione dell’udienza dell’11 ottobre 2012: teste Ga.: .. “noi continuavamo a lamentarci nei suoi confronti e lui diceva che così doveva essere, quindi se a noi non andava bene potevamopure andarcene o comunque c’era tanta gente che comunque poteva prendere il nostro posto. Anzi una volta ha anche detto se non vi va bene quello che io vi do io vi posso mandare via, anzi io vi mando via a calci in culo, ci ha detto proprio testuali parole”).
Vi.Pu., con altrettanta precisione e coerenza, ha riferito che, pur essendo stata, diversamente dalla Ga., assunta a tempo indeterminato per 40 ore settimanali con una retribuzione di Euro 1137,29 al mese al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali dovute per legge, aveva di fatto percepito una retribuzione inferiore a quella risultante dalla busta paga (pari a 800,00 Euro) e mai aveva percepito la tredicesima e quattordicesima mensilità risultanti dalle buste paga. Anch’ella ha dichiarato che, ogniqualvolta aveva osato lamentarsi del trattamento lavorativo riservatole, RI. l’aveva minacciata dicendole che, se non avesse accettato tali condizioni, sarebbe stata licenziata (cfr. pag. 45 del verbale di trascrizione, teste Pu.: quando andavo da lui a lamentarmi perché magari mi pagava e io vedevo che lo stipendio non era mai uguale alla busta paga, mi lamentavo, e lui mi diceva se ti conviene è questo, altrimenti in una occasione mi ha detto ti mando via a calci in culo…”). Ha aggiunto che, a seguito di un diverbio particolarmente violento avvenuto il 28aprile 2010, nel corso del quale aveva accusato un malore che l’aveva indotta a richiedere l’intervento del locale pronto soccorso dove era stata trasportata d’urgenza, al suo rientro sul posto di lavoro aveva subito una graduale emarginazione fino ad essere collocata in una stanza destinata ai disabili dove aveva a disposizione solo un tavolo ed una sedia. Avendo resistito al tentativo del RI. di indurla alle dimissioni volontarie, il successivo 21 maggio era stata licenziata.
A fronte della piena attendibilità intrinseca delle dichiarazioni delle due parti lese, non residuano dubbi in ordine alla loro attendibilità soggettiva. Ed invero, non è ragionevole desumere dal mero dato del licenziamento subito la sussistenza di motivi di astio e rancore tali da indurre le predette parti lese a “inventare” false accuse ai danni del RI. e ad assumere il rischio di incorrere nel delitto di falsa testimonianza, considerato che entrambe ben avrebbero potuto limitarsi a rivolgersi all’autorità civile (come peraltro hanno fatto) per far valere le proprie pretese, che risultavano supportate da congrua documentazione (in particolare, quanto alla Pu., la discrasia tra quanto effettivamente percepito e quanto risultante dalle buste paga si desume agevolmente dal raffronto tra le stesse buste paga e gli estratti conto relativi al contocorrente a lei intestato).
Il coerente e puntuale narrato delle parti lese per quanto detto da reputarsi pienamente attendibile, come già correttamente affermato dal giudice di primo grado, ha poi trovato riscontro, oltre che nella documentazione acquisita, nelle dichiarazioni rese dai testi Lo., Pe., Ni., Na., che hanno confermato sia il dato del lavoro svolto dalla Ga. per almeno 7 ore al giorno per sei giorni a settimana per tutto l’anno solare, sia le espresse minacce di licenziamento rivolte dal RI. ad entrambe le dipendenti, sia l’emarginazione della PU., di fatto privata della possibilità di svolgere le mansioni assegnatele.
In particolare, il teste Lo. ha confermato di aver udito RI., in almeno due o tre occasione, nel corso degli anni 2009-2010 minacciare, la Ga. e la Pu. con le seguenti espressioni: “se vi conviene è questo, senno’ vi licenzio, perché c’è un sacco di gente che sta dietro la porta ad aspettare…. vi caccio con i calci in culo….io vi ho creato e io vi distruggo”. Il teste Ne., socio di minoranza della Ex. S.r.l., ha riferito che la minaccia era il metodo ordinariamente usato dal RI. per gestire i rapporti di lavoro con i dipendenti e con i soci (“diceva: qui comando io, qua si fa come dico io, altrimenti vi do un calcio in culo e ve ne andate”), chiarendo che “leminacce si sono accentuate nell’ultimo periodo, però ci sono sempre state da quando abbiamo costituito la società, dal 1997, ci sono sempre state le minacce”.
La teste Ma.Pe., ex dipendente del RI. ed ex collega della Pu. e della Ga., premesso di essere stata licenziata nel luglio 2011, ha riferito che gli importi corrisposti ai dipendenti erano generalmente inferiori a quelli risultanti dalla busta paga, salvo che nel 2009 in cui, più volte, RI. aveva corrisposto degli assegni di importo pari alla busta paga, pretendendo la restituzione della differenza in contanti, ha aggiunto che mai erano state corrisposte le tredicesime e quattordicesime mensilità, chiarendo che RI. diceva loro “che le condizioni erano queste, dettate da lui, altrimenti potevamo tranquillamente andare a casa”.
Do.Na., anch’egli ex dipendente del RI., ha confermato che, alle lamentele della Ga. e della Pu. in ordine alle condizioni lavorative, RI. replicava: “state qua, lavorate, se vi conviene è così, però nessuno è indispensabile, siete tutti cambiabili, cioè….c’è già l’altra persona che vuole venire a lavorare”.
Fa.Fe., anch’egli ex collega delle parti lese, dimessosi per giusta causa dopo il sequestro preventivo dell’azienda, ha parimenti affermato che RI., nel rapporto con i dipendenti econ i soci, era solito ricorrere a metodi minacciosi panche con i soci, minacciandoli nella maniera proprio più assurda, dicendo che lui ha creato tutto e lui poteva distruggere tutto e….e con i
dipendenti diceva che o si faceva quello che lui dettava come un dittatore e veniva messo fuori senza problemi”) e ha aggiunto di aver personalmente udito RI. rivolgersi alla Pu. e alla Ga. con espressioni del tipo “o fai come dico io o te ne vai a fare in…..hip).
Quanto alle doglianze difensive relative all’asserita inattendibilità dei testi Lo. e Ne., si rileva che le denunce sporte dal RI. nei loro confronti sono state formalizzate solo nel 2013, quindi successivamente alla data in cui i medesimi sono stati escussi in dibattimento, di tal che dalle stesse non possono desumersi i dedotti motivi di astio. Prima di tale data, gli unici motivi di astio potrebbero ricondursi, al più, al subito licenziamento e desumersi dalla presentazione di una denuncia querela in cui gli stessi denunciavano atti di amministrazione disinvolta e poco trasparente asseritamente compiuti dal RI. a loro insaputa. Tale atto appare però più che dettato dal mero risentimento, diretto, nelle intenzioni dei predetti, a precostituirsi una qualche forma di tutela da eventuali responsabilità penali in merito alla gestione societaria (effettivamentesuccessivamente loro addebitate, in concorso con RI., in relazione al reato di cui agli artt. 110 – 113 c.p., 3 D.Lvo n. 74/2000, nell’ambito del procedimento penale n. 7993/2010, che ha condotto, nel 2013, al sequestro preventivo delle aziende e dei beni mobili e immobili loro intestati).
Va comunque osservato che quanto narrato dalle parti lese e dai predetti testi è comunque riscontrato dalle dichiarazioni del tutto convergenti rese da altri testi escussi in dibattimento e innanzi richiamati, e cioè Pe., Fe., Na., in ordine alla cui attendibilità non sussistono (né sono stati allegati dalla difesa nell’atto di appello) concreti elementi per cui dubitare.
La ricostruzione dei fatti desumibile dal racconto delle parti lese e degli altri testi innanzi indicati, d’altro canto, non è inficiata né dalle dichiarazioni dei testi della difesa Gi.Zi., Sa.Bo., Pi.Ta. e An.Br.
In particolare, il teste Zi., adibito dapprima nella struttura dell’Ex. S.r.l. e successivamente in quella del Pr. S.r.l. alle mansioni di cuoco, nulla è stato in grado di riferire circa la retribuzione percepita dalla Ga. e dalla Pu. Ciò che ha riferito il teste, su domanda della difesa, è che mai le due dipendenti erano state costrette a rinunciare alle ferie, aggiungendo che con entrambe aveva partecipato ad una crociera e a due gite inmontagna i cui costi erano stati parzialmente sostenuti dalla struttura. Ma su tale punto, alcun contrasto sussiste con quanto dichiarato dalle parti lese, che, invero, non hanno dichiarato di essere state costrette a rinunciare alle ferie, ma solo di aver dovuto usufruire delle ferie nei periodi imposti dal RI., cioè nel mese di novembre, in cui non vi era generalmente richiesta di organizzare ricevimenti di matrimonio.
Parimenti non decisivo è stato il contributo di Sa.Bo., che ha riferito di aver lavorato alle dipendenze della Ex. S.r.l. per circa un mese, da metà marzo a metà aprile 2010, per poi essere assorbita nella compagine dei dipendenti della nuova società “Il. S.r.l.” (ed assunta nel maggio del 2012 alle dipendenze della DE.RI S.r.l., amministrata dalla De., moglie di RI.). Al di là della oggettiva commistione di interessi con il RI., già evidenziata dal giudice di. primo grado, vale osservare che seri dubbi in ordine all’attendibilità della teste derivano dal fatto che ella, oltre a rendere dichiarazioni generiche in ordine al diverbio avuto con la Pu. il 28 aprile 2010, nel quale ebbe un ruolo attivo, ha negato che, a seguito di questo evento, la Pu. venne emarginata sul posto di lavoro, relegata in una stanza e deprivata di fatto delle sue mansioni, fatto questo
che è emerso incontestabilmente dalle deposizionidi tutti i testi e poi sfociato nel licenziamento della medesima.
Infine, del tutto irrilevanti sono le deposizioni di Pi.Ta. e An.Br., rispettivamente cameriere e addetta alle bevande, i quali hanno sostanzialmente dichiarato che, per il ruolo svolto, non avevano contatti particolari con gli uffici amministrativi e non avevano piena contezza dei problemi lavorativi della Ga. e della Pu., il che giustifica il fatto che fossero all’oscuro delle problematiche da esse vissute e non avessero ricevuto eventuali confidenze in tal senso dalle due parti lese.
Parimenti, prive di rilievo appaiono le dichiarazioni spontanee rese dal Ri., incentrate sulla mera negazione degli addebiti e non riscontrate con riguardo all’assunto secondo cui ad occuparsi delle questioni relative al personale era esclusivamente il socio Ne.
Ciò posto, l’assunto difensivo secondo cui la sottoscrizione delle buste paga da parte di entrambe le dipendenti varrebbe a dimostrare che le retribuzioni versate (inferiori a quanto dovuto ed in apparenza corrisposto) erano il frutto di un accordo libero e consapevole tra le parti non può essere accolta, poiché dalle dichiarazioni delle persone offese e degli altri testimoni sentiti è emerso chiaramente che l’accettazione di uno stipendio inferiore a quello cui le dipendenti avevano diritto non è stata fruttodi una libera scelta, ma il risultato della coartazione della loro volontà per effetto della minaccia esplicita della perdita del lavoro.
La condotta minacciosa tenuta nei confronti dei dipendenti è desumibile anche dal complessivo comportamento dell’imputato nella gestione dei singoli rapporti di lavoro con i propri impiegati: dalle dichiarazioni dei testimoni, infatti, è emersa una complessiva condotta di sopraffazione posta in essere da parte dell’imputato, che costringeva, persino, i dipendenti e i propri parenti a tenere il ricevimento di nozze nel locale di sua proprietà, pena il licenziamento (cfr. dichiarazioni di Pu., alle pag. 45 e 47 del verbale di trascrizione dell’11 ottobre 2012; dichiarazioni di Na., alla pag. 88; dichiarazioni del teste Fe.).
Nel complesso, si tratta di condotte che contribuivano indubbiamente a creare un clima di intimidazione nei confronti dei lavoratori, con la conseguenza che l’accettazione di condizioni lavorative illegittime e, quindi, ingiuste, non era frutto di una libera scelta ma di una volontà coartata. A ciò si aggiunga che a nulla rileva il fatto, evidenziato dalla difesa nella sua memoria, che le assunzioni dei lavoratori erano spesso avvenute in tempi risalenti, ove si consideri che il trattamento deteriore si era protratto di mese in mese per tutta la durata del rapporto dilavoro, con la prospettazione dell’alternativa delle dimissioni.
Al contrario di quanto si è cercato di sostenere nel proposto appello e nei motivi nuovi, il riscontro dell’assunta libertà della pattuizione tra l’imputato e le parti offese non può, quasi per definizione, ricavarsi dagli aspetti meramente formali del rapporto di lavoro, per di più se necessariamente comportanti l’adozione di artifici alquanto sintomatici, in sé, di una ben precisa intenzione di tenere nascosta la realtà del rapporto di lavoro.
In conclusione, tutti gli elementi dichiarativi e documentali emersi in sede istruttoria appaiono conducenti a dare prova della coazione integrante la contestata fattispecie estorsiva,
essendo solo il caso di rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza” di legittimità, secondo cui “integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamenteversate” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 2, sentenza n. 677 del 10/10/2014).
Quanto al trattamento sanzionatorio (non oggetto di specifiche doglianze da parte dell’appellante), la pena inflitta all’imputato, in misura prossima al minimo edittale, è certamente congrua in ossequio ai parametri di cui all’art. 133 c.p.
La pena inflitta implica ex lege l’applicazione all’imputato della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, dovendosi in tal senso integrare l’impugnata sentenza. Al rigetto dell’appello consegue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato e alla refusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili, che si reputa equo liquidare come in dispositivo. Il complessivo carico di lavoro giustifica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Letti gli artt. 605 e 592 c.p.p., CONFERMA
la sentenza emessa il 23.1.2014 dal Tribunale di Taranto e appellata da Ri.Ca., che condanna al pagamento delle spese processuali del grado verso l’Erario e verso le costituite parti civili, liquidate queste ultime in complessivi Euro 1.200,00 oltre accessori di legge, per ciascuna parte civile. Applica all’imputato la pena accessoria della interdizionetemporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Indica in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Taranto il 23 febbraio 2016. Depositata in Cancelleria il 16 agosto 2016.
[1] C. App. Taranto, sent. n. 143/2016 del 16.08.2016.
FONTE: http://bit.ly/2fHSYR9
L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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