Calcolo del TFR: un esempio pratico
Cos’è il Trattamento di Fine Rapporto, come calcolarlo e come effettuare il passaggio da TFR lordo a TFR netto.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), altrimenti detto buona uscita o liquidazione, spetta a tutti i dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Si tratta dunque di una retribuzione differita che rappresenta la somma di accantonamenti annuali di una quota della retribuzione rivalutata periodicamente.
Vediamo in questo articolo come effettuare il calcolo del TFR netto con un esempio pratico.
Retribuzione annua utile al calcolo del TFR
Per poter effettuare il calcolo del TFR netto, occorre prima di tutto capire qual è la base di calcolo dalla quale partire.
La base di calcolo del TFR è data dalla somma delle retribuzioni lorde per ciascun anno di servizio.
La prassi ha quasi sempre considerato come utili al calcolo del TFR le retribuzioni dei mesi di lavoro pari o superiori ai 15 giorni. Ma in realtà due sono le interpretazioni in merito:
- la prima ritiene che in caso di frazioni di mese inferiori ai 15 giorni non vi sia alcuna retribuzione utile alla maturazione del Tfr e di conseguenza non vi sia maturazione del rateo (Cass. sez. lav., n. 4057/1987);
- la seconda, più recente e in contrasto con la precedente, sostiene che in caso di frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sia comunque dovuto il rateo di accantonamento del Tfr nella misura pari alla retribuzione effettivamente percepita in relazione alle giornate retribuite (Cass., sez. lav., n. 13934/2002).
Si ritiene corretta quest’ultima interpretazione, ai sensi della quale il secondo comma dell’art. 2120 c.c. non comporta necessariamente l’esclusione della maturazione del Tfr nelle frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.
Ma vediamo di seguito cosa rientra nella retribuzione annua utile al calcolo del TFR.
Elementi della retribuzione annua utili
La retribuzione da prendere a riferimento come utile al calcolo del TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura. Si tratta pertanto di una definizione omnicomprensiva, che esclude solamente le somme erogate a titolo di rimborso spese.
Pertanto in linea generale, nel calcolo della retribuzione annua utile al TFR, rientrano i seguenti elementi:
- minimo contrattuale, paga base, salario o stipendio previsto dai Ccnl;
- indennità di contingenza;
- scatti di anzianità;
- superminimo o ad personam;
- superminimi collettivi;
- elemento distinto della retribuzione (Edr);
- indennità di mensa;
- maggiorazioni contrattuali per lavorazioni o orari disagiati (fatte salve diverse previsioni contrattuali);
- straordinari forfetari e maggiorazioni di turno;
- altri elementi corrisposti mensilmente, quali premi presenza, indennità di cassa;
- elementi con corresponsione periodica ricorrente (bonus, premi di rendimento, incentivazioni, partecipazioni agli utili, provvigioni);
- compenso per lavoro straordinario prestato con continuità e non occasionalmente;
- tredicesima mensilità e gratifica natalizia;
- altre mensilità aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva;
- importi per festività non godute;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- contributi a carico del datore di lavoro versati a favore di fondi pensionistici integrativi individuali o collettivi (solo per il periodo antecedente al 28 aprile 1993 – D.Lgs. n. 124/1993);
- premi per polizze stipulate dal datore di lavoro in favore del lavoratore.
Restano voci escluse dal computo del TFR:
- rimborsi spese analitici;
- indennità kilometriche per l’utilizzo di veicoli personali per scopi aziendali;
- indennità di trasferta;
- una tantum occasionali;
- compenso per lavoro straordinario prestato occasionalmente;
- altre liberalità corrisposte a carattere non ricorrente;
- borse di studio erogate a figli dei dipendenti;
- somme corrisposte in seguito a conciliazioni e/o pronunce giudiziali a titolo di risarcimento;
- contributi a carico del datore di lavoro versati a favore di fondi pensionistici integrativi individuali o collettivi (solo per il periodo successivo al 28 aprile 1993 – D.Lgs. n. 124/1993);
- contributi a carico del datore di lavoro versati a fondi assistenziali integrativi.
Indennità per ferie e permessi non goduti
Per quanto riguarda l’indennità per ferie e permessi non goduti corrisposta alla cessazione del rapporto, ci sono due orientamenti giurisprudenziali contrastanti in ordine alla sua computabilità ai fini del TFR.
La prima considera l’indennità sostitutiva per ferie non godute come somma avente natura retributiva e coerentemente ne sostiene la computabilità ai fini del calcolo del Tfr;
la seconda, al contrario, sostiene la teoria della natura risarcitoria di queste somme e ne esclude la computabilità.
Periodi utili alla maturazione del TFR
Sono considerati periodi utili alla maturazione del TFR i periodi coperti da integrazione salariale quali:
- infortunio;
- malattia;
- gravidanza;
- puerperio.
Dunque in questi casi, nella retribuzione utile al calcolo del Tfr, si dovrà computare l’equivalente della retribuzione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Oltre ai suddetti casi esplicitamente indicati nel Codice Civile [1], la giurisprudenza ha stabilito che sono utili alla maturazione del TFR anche gli eventi riconducibili alle seguenti casistiche:
- congedo parentale;
- congedo matrimoniale;
- riposi giornalieri della madre e del padre nel primo anno di vita del bambino;
- permessi studio di cui all’art. 10 della legge n. 300/1970;
- contratti di solidarietà difensivi ed espansivi.
Non sono invece da considerare come periodi utili alla maturazione del Tfr:
- congedo per la formazione [2];
- aspettative per cariche elettive o sindacali [3];
- scioperi;
- aspettative non retribuite;
- permessi non retribuiti.
Calcolo del TFR lordo
Una volta definita la retribuzione annua utile al calcolo del TFR, possiamo procedere al calcolo del TFR netto che spetta al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Per ciascun anno occorre dividere l’importo della retribuzione annua per 13,5.
In questo modo otterremo il TFR lordo per quell’anno.
Un esempio pratico:
Il dipendente Rossi ha una retribuzione annua utile pari ad € 20mila nel 2010.
Il suo TFR lordo per l’anno 2010 sarà pari a 20.000/13,5= € 1.481,48
Calcolo TFR netto: detrazione del contributo aggiuntivo
Per calcolare il TFR netto, occorrerà detrarre al TFR lordo un contributo aggiuntivo (a favore del Fondo pensione lavoratori dipendenti), introdotto dalla legge n. 297/1982, pari allo 0,50% da calcolare però non sulla retribuzione utile al Tfr, ma sull’imponibile previdenziale annuo.
Riprendendo l’esempio di calcolo precedente relativo al dipendente Rossi, ipotizzando che il suo imponibile previdenziale sia pari ad € 18mila, il contributo aggiuntivo sarà pari a (18.000*0,50)/100= € 90,00.
Dunque il TFR netto maturato nel 2010 dal dipendente Rossi, sarà pari a 1.481,48-90,00= € 1391,48.
Accantonamento del Tfr a fine anno e rivalutazione annua
Il TFR accantonato ogni anno viene rivalutato al al 31 dicembre di ogni anno, mediante l’applicazione di un tasso composto da una quota fissa pari all’1,5% e una quota variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Viene rivalutato il TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, con esclusione della quota maturata nell’anno.
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di liquidazione di anticipi del Tfr, il tasso preso a riferimento è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente.
Nell’esempio di calcolo precedente relativo al dipendente Rossi, nel 2011 il suo TFR netto maturato nel 2010 sarà rivalutato secondo il coefficiente di rivalutazione previsto al 31 dicembre del 2010, che per l’anno in questione è pari al 2,935935%.
Dunque la rivalutazione lorda sarà pari a (1.391,48*2,935935)/100= € 40,85
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione annua
Dal 1 gennaio 2001 è stata introdotta un’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, che è pari all’11%.
Nell’esempio pratico avremo una imposta sostitutiva pari a (40,85*11)/100= € 4,49.
Dunque la rivalutazione netta sarà pari a 40,85-4,49= € 36,36
In conclusione il TFR cui avrà diritto il dipendente Rossi nel 2011 sarà data dal TFR netto + la rivalutazione netta, dunque 1.391,48+36,36= € 1.427,84.
[1] Art. 2120 cod.civ.
[2] L. n. 53/2000, art. 5.
[3] L. n. 300/1970, art. 31.
FONTE: http://bit.ly/2gvTRN5
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