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Diritto camerale 2017 ridotto al 50%

Diritto camerale 2017 ridotto al 50%

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Diritto annuale da versare alla Camera di Commercio dai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese: importi ridotti per il 2017 ed esenzioni.

Il diritto annuale camerale è il tributo dovuto da ciascun soggetto iscritto o annotato nel Registro delle Imprese, a favore della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede legale.

È previsto un importo aggiuntivo qualora il soggetto eserciti la propria attività anche attraverso sedi secondarie o unità locali.

La legge [1] ha previsto una graduale riduzione degli importi dovuti a titolo di diritto camerale:

– del 35% per il 2015;

– del 40% per il 2016;

– del 50% per il 2017.

Importi diritto camerale 2017

Vediamo allora gli importi del diritto annuale a partire dal 1 gennaio 2017:

  • imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): € 44,00   (+ €8,80 per ogni sede secondaria/unità locale);
  • imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: €100,00 (+ € 20,00 per ogni sede secondaria/unità locale);
  • società semplici non agricole: € 100,00 (+ € 20,00 per ogni sede secondaria/unità locale);
  • società semplici agricole: € 50,00 (+ € 10,00 per ogni sede secondaria/unità locale);
  • società tra avvocati previste dal d.lgs. n. 96/2001: € 100,00 (+ € 20,00 per ogni sede secondaria/unità locale);
  • soggetti iscritti al REA  (Repertorio Economico Amministrativo): € 15,00;
  • imprese con sede principale all’estero: € 55,00 per ciascuna unità locale/sede secondaria.

Per tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese diversi da quelli sopra indicati, l’importo del diritto camerale è commisurato al fatturato complessivo dell’impresa conseguito nell’esercizio precedente (fatturato ricavabile dai quadri del modello IRAP 2016) sul quale si applicano le aliquote previste da apposito decreto ministeriale [2]. Gli importi complessivi cosi determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.

Chi non deve pagare il diritto camerale

Sono esenti dal pagamento del diritto annuale camerale:

  • le imprese in fallimento o liquidazione coatta amministrativa a partire dall’anno successivo a quello di adozione del provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa;
  • le imprese individuali con attività cessata entro il 31 dicembre e che abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
  • le società ed altri enti collettivi con bilancio finale di liquidazione approvato entro il 31 dicembre, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
  • le cooperative nei confronti delle quali l’autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento, dall’anno successivo a quello in cui il provvedimento è stato adottato;
  • le start-up innovative e gli incubatori certificati dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. L’esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.

[1] Art. 28, c. 1, D.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 114.

[2] Decreto interministeriale del 21 aprile 2011.

FONTE: http://bit.ly/2i9eZJk

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