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Devo comunicare il licenziamento all’ufficio lavoro?

Devo comunicare il licenziamento all’ufficio lavoro?

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Licenziamento: per ottenere la disoccupazione il dipendente è obbligato a comunicarlo al centro per l’impiego?

La comunicazione di licenziamento deve essere obbligatoriamente inviata all’ufficio lavoro, o meglio al centro per l’impiego, da parte del datore di lavoro, tramite i servizi web della propria regione, mentre il dipendente non ha alcun obbligo in merito.

Se il lavoratore, però, vuol far valere lo stato di disoccupazione e, avendone diritto, ottenere la Naspi (la nuova indennità di disoccupazione), deve rendere la dichiarazione d’immediata disponibilità, detta Did: questa può essere resa al centro per l’impiego, all’Inps o nel nuovo portale delle politiche attive del lavoro.

Ma andiamo per ordine e vediamo, nel dettaglio, quali sono gli adempimenti che il disoccupato deve effettuare successivamente al licenziamento.

Licenziamento e stato di disoccupazione

Innanzitutto, bisogna chiarire che il lavoratore licenziato ha sempre diritto di ottenere lo stato di disoccupazione, perché questo spetta a causa della perdita involontaria dell’impiego. La disoccupazione, dunque, spetta anche quando il lavoratore è licenziato per giusta causa.

Lo stato di disoccupazione non spetta, invece, quando il lavoratore si è dimesso, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità o paternità.

Niente stato di disoccupazione, inoltre, se il rapporto di lavoro è terminato per risoluzione consensuale,  ameno che la risoluzione non sia intervenuta nell’ambito della conciliazione attivata a seguito del licenziamento.

Disoccupazione: adempimenti necessari

Non basta, ad ogni modo, il licenziamento perché il lavoratore possa far valere lo stato di disoccupazione e gli eventuali benefici che ne conseguono: una volta che il dipendente è stato licenziato, come abbiamo detto, deve rendere la Did.

Con la Did il disoccupato dichiara la disponibilità allo svolgimento di una nuova occupazione e alle attività di formazione, orientamento e riqualificazione.

Se il lavoratore ha diritto alla nuova indennità di disoccupazione Naspi (per la quale sono necessarie 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e 30 giornate di effettivo lavoro nell’anno), può rendere la Did:

  • direttamente presso il centro per l’impiego;
  • all’Inps, anche online, in sede d’invio della domanda di Naspi;
  • servendosi del nuovo portale Anpal, il portale delle politiche attive del lavoro, che sarà presto operativo.

Se il lavoratore non ha diritto alla Naspi, può rendere la Did solo al centro per l’impiego o tramite il portale web delle politiche attive.

Se il lavoratore è un co.co.co., cioè un lavoratore parasubordinato e il suo rapporto di collaborazione è cessato, può rendere la Did:

  • direttamente presso il centro per l’impiego;
  • all’Inps, anche online, in sede d’invio della domanda Dis-Coll (l’indennità di disoccupazione valia per i lavoratori parasubordinati);
  • servendosi del nuovo portale Anpal, il portale delle politiche attive del lavoro, che sarà presto operativo.

Una volta resa la Did, è necessario che il lavoratore si rechi comunque al centro per l’impiego a sottoscrivere il patto di servizio.

Patto di servizio

Il patto di servizio è un documento che contiene un programma personalizzato, che aiuta il lavoratore non solo nella ricerca di un nuovo impiego, ma anche nell’acquisizione di nuove competenze e nella reintroduzione nel mercato del lavoro.

Il programma contenuto nel patto di servizio, difatti, può prevedere attività di orientamento, di formazione, di riqualificazione e di rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro. Il patto deve essere rispettato dal disoccupato, che è obbligato a partecipare a tutte le attività previste dal centro per l’impiego, pena sanzioni che consistono, nei casi più gravi, nella perdita dello stato di disoccupazione, oltreché della relativa indennità.

FONTE: http://bit.ly/2hu1b8v

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