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Con un solo lavoratore sono obbligato alle misure sulla sicurezza?

Con un solo lavoratore sono obbligato alle misure sulla sicurezza?

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Azienda con un solo lavoratore e obblighi da osservare in materia di salute e sicurezza sul lavoro: valgono le stesse disposizioni da applicare alle grandi aziende?

Sono un libero professionista e vorrei assumere un apprendista: vorrei capire se è vero che devo sottostare a tutti gli obblighi sulla sicurezza previsti per le ditte più grandi.

Assumere un solo lavoratore, anche se apprendista e se l’attività è uno studio professionale, obbliga alle stesse misure, in materia di igiene e sicurezza, previste nel caso in cui si assumano diversi dipendenti: è quanto stabilito dal Testo unico sulla sicurezza [1].

Peraltro, non è rilevante la tipologia di rapporto utilizzata: ad esempio, basta avere anche un solo lavoratore pagato con i voucher, o addirittura un tirocinante (il tirocinio, o stage, non è un rapporto di lavoro) perché scattino gli obblighi sulla salute e la sicurezza previsti nel caso in cui si assumano più dipendenti.

Secondo la normativa sulla sicurezza, difatti, si considera lavoratore chi svolge un’attività all’interno dell’azienda (o dello studio professionale), qualunque sia la sua qualifica o il rapporto utilizzato. Non importa, dunque, che sia un dipendente a tempo determinato o part time, un lavoratore in somministrazione, un apprendista, uno stagista o un lavoratore  retribuito con i voucher: ciò che conta è che svolga un’attività in azienda.

Gli unici esclusi dagli obblighi previsti dal testo unico sulla sicurezza sono i lavoratori domestici, come colf e badanti, compresi coloro che effettuano, tramite voucher, piccoli lavori domestici a carattere straordinario, comprese le ripetizioni e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. Questo, in quanto il testo unico sulla sicurezza si applica alle imprese e ai professionisti e non ai datori di lavoro domestici.

Ma quali sono le misure in materie di igiene e sicurezza che il professionista è obbligato a rispettare, anche per un solo lavoratore?

Anche se, per il solo svolgimento dell’attività lavorativa, scattano automaticamente numerosi obblighi, a prescindere dal numero di lavoratori, gli adempimenti non sono uguali per tutti, ma dipendono, in gran parte, dal tipo di attività svolta, dalla sede di lavoro e dall’organizzazione e la grandezza dell’azienda: vediamo, comunque, gli obblighi principali.

Valutazione dei rischi

Un obbligo fondamentale, che non può essere delegato a nessuno, per il datore di lavoro, è la valutazione dei rischi e la redazione del cosiddetto Dvr, cioè del documento sulla valutazione dei rischi: in questo documento, il datore (che può comunque farsi aiutare da un consulente), deve “mettere nero su bianco” tutti i rischi presenti in azienda, relativamente alla salute e alla sicurezza. Se uno o più lavoratori svolgono l’attività anche fuori dall’azienda, i rischi vanno comunque valutati e le misure di sicurezza rispettate: è considerato luogo di lavoro, secondo il Testo unico sulla sicurezza, difatti, qualsiasi luogo in cui si svolge l’attività lavorativa.

Il Dvr deve essere aggiornato periodicamente, ad esempio se cambiano le mansioni o i macchinari utilizzati, o se un lavoratore si trova in condizioni particolari. Per gli appalti, deve essere redatto un particolare Dvr che preveda anche il rischio di interferenza tra lavoratori di aziende diverse (Dvri o Duvri).

L’organizzazione della sicurezza in azienda

In ogni azienda, poi, è obbligatorio assegnare dei precisi compiti sulla sicurezza, designando delle apposite figure, che sono:

  • il medico competente: si occupa di visitare periodicamente i luoghi di lavoro e della sorveglianza sanitaria (visite mediche periodiche), se le mansioni la prevedono;
  • l’Rspp (responsabile del servizio prevenzione e protezione): può essere anche il datore di lavoro stesso, ma per farlo deve frequentare appositi corsi; può essere affiancato dagli Aspp, gli addetti al servizio prevenzione e protezione;
  • l’addetto al primo soccorso: può essere il datore di lavoro stesso, ma solo se l’azienda ha meno di 5 lavoratori; è necessaria la frequenza di un apposito corso per ricoprire la funzione; se l’organico dell’azienda è consistente, sono necessari più addetti;
  • l’addetto antincendio: può essere il datore di lavoro stesso, ma solo se l’azienda ha meno di 5 lavoratori; è necessaria la frequenza di un apposito corso per ricoprire la funzione; anche in questo caso, se l’organico dell’azienda è consistente, sono necessari più addetti;
  • l’Rls, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: è eletto dai lavoratori e deve frequentare un apposito corso per ricoprire la funzione; gli Rls aumentano di numero se l’organico supera determinate soglie.

Il datore di lavoro sceglie il medico competente, l’Rspp e gli eventuali Aspp e gli addetti alle emergenze; gli Rls, invece, sono sempre scelti dai lavoratori.

I corsi obbligatori per la sicurezza

I lavoratori devono frequentare obbligatoriamente dei corsi in materia di salute e sicurezza: i corsi devono essere rinnovati periodicamente e hanno una durata minima di 8 ore, per le aziende a rischio basso.

Anche Rspp, Aspp, addetti alle emergenze, Rls, dirigenti e preposti devono frequentare i corsi appositamente previsti per queste figure, con un numero di ore crescente a seconda del rischio presente in azienda.

Dispositivi di protezione individuale

Il datore di lavoro ha anche l’obbligo di fornire i lavoratori di dispositivi di protezione individuale o dpi: si tratta di dispositivi che non prevengono il rischio d’infortunio ma ne limitano le conseguenze. I dpi sono differenti secondo le mansioni svolte e l’ambiente di lavoro. Possono essere, ad esempio, scarpe antinfortunistiche, mascherina, cuffia protettiva, etc.

Sono comunque da preferirsi i dispositivi di protezione collettiva (come balaustre, parapetti, etc.) e, soprattutto, le azioni di prevenzione degli infortuni.

[1] Art.3, D.lgs 81/2008.

FONTE: http://bit.ly/2j7e1es

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