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Cococo, si può ancora attivare il contratto?

Cococo, si può ancora attivare il contratto?

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Lavoro parasubordinato con collaborazione coordinata e continuativa: è ancora possibile?

Vorrei iniziare un rapporto di collaborazione con un lavoratore, ma mi hanno detto che il contratto a progetto non esiste più: devo per forza assumerlo come dipendente?

Anche se il contratto a progetto è stato abolito dal Testo unico dei contratti [1], non tutte le forme di collaborazione, o meglio di lavoro parasubordinato, sono state abolite: sopravvivono, difatti, le vecchie co.co.co., cioè le collaborazioni coordinate e continuative, che, se sono “genuine”, cioè non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato “mascherato”, possono essere serenamente utilizzate.

Ciò che il Testo unico dei contratti ha abolito, invece, sono le collaborazioni a progetto, meglio note col nome di co.co.pro., strumento abusato per evitare d’inquadrare i collaboratori come dipendenti.

Ma quali sono le co.co.co. genuine che è possibile attivare ancora oggi e quali caratteristiche devono avere?

Per capirlo, dobbiamo partire da un’importante circolare del Ministero del Lavoro[2], che spiega  quali sono le situazioni in cui le collaborazioni sono ricondotte al lavoro subordinato ed in che modalità e misura avviene la conversione del contratto.

Cococo non genuine

In primo luogo, il Ministero ha chiarito che la collaborazione è non genuina, cioè riconducibile al lavoro subordinato, quando:

  • la prestazione di lavoro è esclusivamente continuativa e personale (cioè non viene effettuata con l’ausilio di altri soggetti);
  • le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro (etero-organizzazione).

In pratica, perché la collaborazione possa essere ricondotta al lavoro subordinato, basta che il lavoratore sia tenuto ad osservare determinati orari, o sia tenuto a prestare la propria attività presso una sede individuata dallo stesso committente, se la prestazione è esclusivamente personale e continuativa. Le collaborazioni che non presentano queste caratteristiche, invece, sono considerate autentiche, in quanto presentano un certo grado di autonomia.

Ma che cosa succede quando la collaborazione risulta essere un lavoro subordinato mascherato?

Riconduzione al lavoro subordinato

Quando la collaborazione non è genuina, in quanto si riconosce il requisito della etero-organizzazione, la collaborazione, secondo la normativa sui contratti, è ricondotta al lavoro subordinato.

La legge, però, non parla di una vera e propria riqualificazione del contratto, ma soltanto dell’applicazione della disciplina del lavoro subordinato; dal punto di vista pratico, tuttavia, nulla cambia, anche se non è effettuata la riqualificazione formale, in quanto l’applicabilità delle regole del lavoro dipendente produce un effetto identico alla conversione del contratto.

La circolare, difatti, esclude che la mancata previsione legislativa della riqualificazione comporti un’applicazione delle regole del lavoro subordinato solo in parte, ma ribadisce che debba essere applicato qualsiasi istituto, legale o contrattuale, normalmente applicabile ai lavoratori dipendenti.

Sulla base di questa previsione, il Ministero ricorda che la riconduzione al lavoro dipendente comporta anche l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi in materia di collocamento (comunicazione di assunzione e dichiarazione di assunzione) in quanto relativi alla disciplina del lavoro subordinato.

Collaborazioni escluse dalla presunzione

Ci sono, comunque, dei tipi di collaborazione esclusi dalla presunzione di subordinazione:

  • le collaborazioni disciplinate, dal punto di vista economico e normativo, dai contratti collettivi (stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), finalizzati a particolari esigenze produttive ed organizzative di settore;
  • le collaborazioni svolte da professionisti iscritti ad albi o ordini, prestate nell’esercizio della professione per la quale è richiesta l’iscrizione (ad esempio, una collaborazione nell’ambito della consulenza legale per un avvocato);
  • le collaborazioni effettuate da amministratori e sindaci di società, e da partecipanti a collegi e commissioni;
  • le collaborazioni prestate in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al CONI.

Un’altra modalità per “salvare” la collaborazione, al di fuori di queste ipotesi, consiste nella certificazione del contratto.

Il contratto di collaborazione, difatti, può essere verificato presso un’apposita commissione di certificazione: tuttavia, pur in presenza della certificazione (che deve essere sottoscritta da datore di lavoro e lavoratore), la co.co.co. è assimilata al lavoro subordinato, se, nel concreto, l’attività è svolta in maniera esclusivamente personale, continuativa, e con modalità, tempo e sede di lavoro decisi dal committente.

[1] D.lgs. 81/2015.

[2] Mlps, Circ. n. 3/2016.

FONTE: http://bit.ly/2jBWAVz

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