Le dimissioni sono valide se il datore le rifiuta?
È vero che le dimissioni data con il dovuto preavviso non sono valide perché il datore di lavoro le rifiuta o non le comunica al centro per l’impiego?
Il lavoratore non è tenuto a motivare le proprie dimissioni ma solo a rispettare il periodo di preavviso contrattuale come in effetti il lettore sembra aver fatto. Si consideri, inoltre, che le dimissioni non necessitano del consenso o dell’accettazione da parte del datore di lavoro il quale non potrà, quindi, respingerle trattenendo il lavoratore contro la sua volontà.
Deve, però, tenersi presente che a partire dal 18.07.2012, la Riforma Fornero ha subordinato l’efficacia delle dimissioni al rispetto di una specifica procedura di convalida. Non è, quindi, più sufficiente la semplice comunicazione delle dimissioni per recedere dal rapporto di lavoro come in effetti sembra accadere nel caso esaminato. Infatti ora, dopo aver presentato le dimissioni (o comunque definito la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) è necessaria anche la relativa convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l’Impiego territorialmente competente o presso altre sedi individuate dai contratti collettivi oppure, in alternativa, la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione di conferma in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto che i datori di lavoro devono obbligatoriamente inviare al Centro Provinciale per l’Impiego entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto. In mancanza di convalida, il datore di lavoro deve trasmettere al lavoratore, entro 30 giorni dalle dimissioni, un invito scritto a provvedervi. Quindi, se il datore di lavoro non provvede a formulare tale invito scritto o se il lavoratore non convalida le dimissioni (o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) allora le stesse sono prive di efficacia come in effetti sembra nel caso in questione. Al contrario, qualora le dimissioni del lettore fossero state convalidate, il rapporto di lavoro sarebbe terminato una volta decorso il previsto periodo di preavviso dal giorno della presentazione delle dimissioni e non da quello della convalida in quanto, come già evidenziato, non è necessario che il datore di lavoro le accetti. Invece, le dimissioni in attesa di convalida sono valide ma temporaneamente inefficaci e il lavoratore, nei 7 giorni successivi alla ricezione dell’invito alla convalida delle stesse trasmesso da parte del datore di lavoro, potrà:
- sottoscriverne la conferma o accettare l’invito e presentarsi alla Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l’Impiego per richiederne la convalida rendendole definitive e risolvendo così il rapporto di lavoro;
- rifiutare l’invito in modo che, trascorsi i 7 giorni previsti, il contratto si intenderà risolto e le dimissioni convalidate;
- revocare le dimissioni, ripristinando il rapporto di lavoro dal giorno successivo a quello di revoca.
Nel caso in cui entro i 7 giorni previsti dalla normativa il lavoratore non esegua alcuna scelta, le dimissioni si riterranno comunque convalidate.
FONTE: http://bit.ly/2likA0P
L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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