Pensione di vecchiaia: requisiti dal 2017
Requisiti di età per la pensione di vecchiaia ordinaria, contributiva, anticipata per invalidità, con Ape: quali sono e come aumenteranno negli anni.
La pensione di vecchiaia è il trattamento previdenziale, versato mensilmente dal’Inps, che spetta ai lavoratori al possesso di una determinata età e di un minimo di anni di contributi, pari attualmente a 20 (ad eccezione di alcune deroghe che consentono il pensionamento con 15 anni di contributi). Si differenzia dalla pensione di anzianità, diventata pensione anticipata con la Legge Fornero, in quanto quest’ultima prestazione si basa solo sul possesso di un determinato numero di anni di contributi (attualmente 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) e non richiede un’età minima per uscire dal lavoro (la penalizzazione per chi si pensiona con meno di 62 anni di età è infatti stata definitivamente abolita dalla Legge di bilancio 2017).
Il possesso di un’età minima, invece, è indispensabile per ottenere la pensione di vecchiaia. Attualmente, per tutto il 2017, l’età minima per potersi pensionare è pari a:
- 65 anni e 7 mesi, per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
- 66 anni e 1 mese, per le lavoratrici autonome;
- 66 anni e 7 mesi, per gli uomini e per le dipendenti pubbliche.
Pensione di vecchiaia: i requisiti di età dal 2017
A partire dal gennaio 2012, con la Legge Fornero, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia sono notevolmente cambiati: la tanto chiacchierata legge ha, infatti, inasprito sempre più i requisiti alzando considerevolmente la soglia di età per accedervi. Allo stesso tempo, i requisiti di età, per la pensione di vecchiaia “ordinaria”, aumenteranno nel tempo nella seguente misura:
- 2018: il requisito sarà unificato e pari a 66 anni e 7 mesi per tutti;
- 2019: 66 e 11 mesi;
- 2020: 66 e 11 mesi;
- 2021: 67 e 2 mesi;
- 2022: 67 e 2 mesi;
- 2023: 67 e 5 mesi;
- 2024: 67 e 5 mesi;
- 2025: 67 e 8 mesi;
- 2026: 67 e 8 mesi;
- 2027: 67 e 11 mesi;
- 2028: 67 e 11 mesi;
- 2029: 68 e 1 mese;
- 2030: 68 e 1 mese;
- 2031: 68 e 3 mesi;
- 2032: 68 e 3 mesi;
- 2033: 68 e 5 mesi;
- 2034: 68 e 5 mesi;
- 2035: 68 e 7 mesi;
- 2036: 68 e 7 mesi;
- 2037: 68 e 9 mesi;
- 2038: 68 e 9 mesi;
- 2039: 68 e 11 mesi;
- 2040: 68 e 11 mesi;
- 2041: 69 e 1 mese;
- 2042: 69 e 1 mese;
- 2043: 69 e 3 mesi;
- 2044: 69 e 3 mesi;
- 2045: 69 e 5 mesi.
I requisiti, successivamente a tale data, aumenteranno sempre di 2 mesi ogni biennio.
Gli aumenti dei requisiti di età qui elencati, comunque, sono quelli previsti “in automatico” dalla Legge Fornero: nel caso in cui la speranza di vita si abbassi, il requisito resta bloccato e non è applicato lo scatto in avanti del requisito; se, invece, gli incrementi registrati risultano superiori a quelli attesi, l’aumento del requisito può essere maggiore di quello previsto dalla Legge.
Pensione di vecchiaia: gli anni di contributi
A differenza del requisito anagrafico, il requisito contributivo necessario per la pensione di vecchiaia non aumenta nel tempo, quindi non subisce adeguamenti automatici. Per usufruire della pensione di vecchiaia sono, infatti, sempre necessari 20 anni di contributi: valgono anche i contributi volontari e figurativi. Nei casi in cui il pensionato rientri nella cosiddetta Deroga Amato, può, però, beneficiare della pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi.
Pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi: età minima
Oltre alla pensione di vecchiaia ordinaria, ne esiste, comunque, un’altra tipologia detta vecchiaia contributiva, che si ottiene con soli 5 anni di contributi. Questa pensione può essere raggiunta da chi non possiede contributi versati prima del 1996, oppure dagli iscritti alla Gestione Separata che non possiedono contributi al di fuori di questa gestione o che hanno optato per il cumulo (computo) di tutti i contributi nella gestione stessa.
Tutti i soggetti elencati, difatti, hanno diritto al calcolo interamente contributivo del trattamento. I requisiti di età sono i seguenti:
- nel triennio 2016-2018, 70 anni e 7 mesi;
- nel 2019-2020, 70 anni e 11 mesi;
- nel 2021-2022, 71 anni e 2 mesi.
I requisiti continuano, poi, ad aumentare di 3 mesi ogni biennio, e di 2 mesi ogni biennio dal 2029.
Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità
I lavoratori invalidi nella misura minima dell’80% hanno diritto ad anticipare l’età per la pensione di vecchiaia.
Per chi possiede un’invalidità dall’80% in su, difatti, è possibile pensionarsi:
- a 60 anni e 7 mesi di età per gli uomini, previa attesa di una finestra di 12 mesi (dalla maturazione dei requisiti alla liquidazione della pensione), se si possiedono almeno 20 anni di contributi;
- a 55 anni e 7 mesi di età per le donne, previa attesa di una finestra di 12 mesi (dalla maturazione dei requisiti alla liquidazione della pensione), se si possiedono almeno 20 anni di contributi.
Anche questi requisiti sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita.
Bisogna sottolineare che non tutti, però, possono chiedere la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, ma soltanto i lavoratori dipendenti iscritti all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) e alle forme sostitutive della medesima.
Pensione di vecchiaia anticipata: Ape e Rita
La pensione di vecchiaia, da quest’anno, in seguito alla Legge di Bilancio 2017, può essere anticipata a 63 anni di età, grazie all’Ape, l’anticipo pensionistico.
L’Ape consente un anticipo massimo dell’uscita dal lavoro di 3 anni e 7 mesi, in cambio di una penalizzazione sull’assegno di pensione (stimata intorno al 4,7% per ogni anno di anticipo: le penalizzazioni esatte si conosceranno all’uscita dei decreti attuativi in materia). L’anticipo, infatti, può essere ottenuto grazie a un prestito bancario e la penalizzazione dell’assegno corrisponde alle rate di restituzione del finanziamento, agli interessi e all’assicurazione contro il rischio di premorienza.
Subiranno penalizzazioni minori, in quanto beneficiari di contributi versati dall’azienda, i dipendenti definiti in “esubero” (in seguito a crisi o ristrutturazioni aziendali) che offrano la propria uscita anticipata con l’Ape volontaria.
Non subiranno penalizzazioni, invece, i beneficiari dell’Ape sociale, in quanto il costo della misura è a carico dello stato.
Per beneficiare dell’Ape sociale è necessario possedere i seguenti requisiti:
- essere disoccupati per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, senza percepire da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione spettante; chi appartiene a questa categoria, deve possedere almeno 30 anni di contributi;
- essere lavoratori dipendenti, o autonomi, che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave; anche per questa categoria è necessario il possesso di 30 anni di contributi;
- essere lavoratori dipendenti o autonomi con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% (al 60%, secondo le modifiche allo studio, per gli invalidi del lavoro); sono necessari anche in questo caso almeno 30 anni di contributi;
- essere lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti o che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa lavori faticosi o pesanti.
I lavoratori aderenti alla previdenza complementare, inoltre, potranno fruire della Rita, la rendita anticipata integrativa, che in alcuni casi potrà sostituirsi all’Ape e consentire anch’essa la pensione a 63 anni di età, mentre in altri casi integrerà l’Ape.
Pensione di vecchiaia: ammontare dell’assegno
Ricordiamo infine come deve essere calcolata la pensione di vecchiaia. L’assegno deve essere determinato:
- col metodo retributivo (che si basa sugli ultimi stipendi percepiti) sino al 31 dicembre 2011, poi col sistema contributivo (che si basa sui contributi accreditati nell’arco della vita lavorativa), per chi possiede oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- col metodo retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi col contributivo (ossia col metodo misto), per chi possiede meno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- col metodo interamente contributivo, per chi non possiede contributi al 31 dicembre 1995, per chi opta per il metodo contributivo o per chi effettua il computo nella gestione separata.
Per potersi pensionare, l’assegno calcolato deve essere pari almeno a 1,5 volte l’assegno sociale, cioè, a 672,11 euro (448,07 x 1,5). Non può dunque ottenere il trattamento chi possiede un assegno inferiore a tale soglia. Questo requisito non è richiesto, però, per la pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi.
Pensione di vecchiaia: decorrenza
La pensione di vecchiaia spetta a tutti coloro che hanno raggiunto entrambi i requisiti necessari, quindi sia l’età minima che 20 anni di contributi (o la misura minore prevista per la vecchiaia contributiva o in caso di diritto alla Deroga Amato), a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il cittadino ha raggiunto l’età pensionabile. Nel caso in cui il requisito contributivo sia raggiunto più tardi del requisito d’età, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei contributi necessari.
È inoltre indispensabile che l’utente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente (anche se in seguito può rioccuparsi); non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività per i lavoratori autonomi.
Pensione di vecchiaia: la domanda
La domanda per la pensione di vecchiaia può essere presentata attraverso più canali. Vediamo quali:
- con richiesta telematica sul web attraverso il portale dell’Inps, nella sezione dedicata ai servizi per il cittadino se si è muniti di codice Pin o Spid personale;
- telefonicamente, rivolgendosi al Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento;
- recandosi presso gli enti di Patronato che metteranno a disposizione di tutti gli utenti i servizi telematici.
FONTE: http://bit.ly/2kB0cnF
L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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