Come pagare colf e domestica senza voucher
Dopo l’abolizione dei voucher, resta il problema per le famiglie di come inquadrare la donna delle pulizie, la colf e la badante.
Come pagare colf e badante ora che il Governo ha abolito i voucher? Se lo stanno chiedendo già numerose famiglie che, sino ad oggi, hanno trovato in questo strumento un sistema elastico, veloce e conveniente per formalizzare le collaboratrici domestiche. Entro il 31 dicembre 2017 si potrà ancora utilizzare i voucher, che resteranno validi fino al termine dell’anno, ma già dal 2018 bisognerà valersi di istituti alternativi: istituti, però, che risultano essere molto più complicati e costosi. Insomma, la domestica e la colf costeranno di più. Con il rischio di ritorno del fenomeno delle “assunzioni in nero”, particolarmente inflazionato in questo settore. Ma procediamo con ordine e vediamo come pagare colf e domestica senza voucher, iniziando a preparare la strada per quando ciò sarà obbligatorio.
Come pagare colf e domestica: lavoro intermittente
Una prima soluzione per chi vuol pagare colf e domestica senza voucher è di utilizzare il contratto di lavoro intermittente (detto anche lavoro a chiamata o job on call). È il contratto col quale un lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione su chiamata del datore di lavoro fino però massimo 400 giornate in tre anni. In pratica, entro tale limite, il datore di lavoro può richiedere la prestazione lavorativa solo quando ne ha bisogno.
Esistono due distinte tipologie contrattuali di lavoro intermittente:
- in una il lavoratore ha l’obbligo contrattuale di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, con diritto alla corresponsione di un’indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria;
- nell’altra tale obbligo è assente, con la conseguenza che il rapporto contrattuale si instaura solo al momento in cui il lavoratore stesso, esercitando una sua facoltà, risponde alla chiamata del datore di lavoro.
A differenza dal part-time, nel lavoro intermittente il lavoratore è titolare dei diritti normalmente riconosciuti ai dipendenti solamente nei periodi di effettivo impiego, mentre è privo di qualunque tutela nei periodi in cui rimane a disposizione del datore di lavoro.
Non si può ricorrere al lavoro intermittente nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Il grosso limite del lavoro intermittente, oltre alle predette 400 giornate lavorative nel triennio, è che può consentire l’assunzione di persone con età inferiore a 24 anni o superiore a 55, fatti salvi i rarissimi casi in cui esista un accordo sindacale che prevede soglie diverse (a meno che l’attività non rientri in una lista di servizi definita dal ministero del Lavoro come portineria, facchinaggio, ecc.).
Il contratto di lavoro intermittente può essere a tempo indeterminato o a termine. È possibile per un lavoratore stipulare:
- più contratti di lavoro intermittente con datori di lavoro differenti; oppure
- un contratto intermittente e altre tipologie contrattuali, a patto che siano tra loro compatibili e che non risultino di ostacolo con i vari impegni negoziali assunti dalle parti.
Per attivare un contratto di lavoro intermittente è necessaria la comunicazione di assunzione ai servizi competenti secondo le stesse modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. L’adempimento va eseguito una sola volta, al momento della stipulazione del contratto, e non anche per ogni chiamata.
Come pagare colf e domestica: collaborazioni esterne
In alternativa al lavoro intermittente, per chi non vuole adottare la classica assunzione a tempo indeterminato, c’è la collaborazione esterna o meglio detta collaborazione coordinata e continuativa. Con la collaborazione coordinata e continuativa (anche chiamata «Co.co.co.») il lavoratore si impegna a svolgere in via continuativa una prestazione prevalentemente personale a favore del committente e in coordinamento con quest’ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione. Il corrispettivo della prestazione viene generalmente determinato in proporzione alla quantità, qualità e tempo relativi all’attività effettivamente prestata. L’instaurazione del rapporto deve essere comunicata ai Servizi per l’impiego competenti.
In caso di stipulazione di un contratto di Co.co.co. in ipotesi diverse da quelle sopra indicate, dal 1o gennaio 2016 alle collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali (nel senso che la prestazione è svolta personalmente dal titolare del rapporto di lavoro, senza l’ausilio di altri soggetti), continuative (che cioè si ripetono in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità) e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente quantomeno con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Come pagare colf e domestica: contratto a tempo determinato
Per chi ha delle esigenze limitate nel tempo (si pensi alla casa vacanza nei soli mesi estivi) c’è la possibilità di stipulare un contratto a tempo determinato, con una data di scadenza prefissata sin dall’inizio. La domestica viene trattata alla stregua di un normale lavoratore dipendente se non con la differenza che non c’è bisogno di procedere a licenziamento poiché, alla data di scadenza del contratto, il rapporto cessa automaticamente. Leggi a riguardo: Come assumere la colf o la domestica.
Come pagare colf e domestica: part time
Chi ha bisogno della colf o della domestica in determinati orari della giornata (ad esempio solo la mattina) può ricorrere al part time, il quale però – fatto salvo il limite di ore lavorate – non si differenzia dal normale rapporto di lavoro subordinato, con conseguenti costi e adempimenti per il datore. Leggi a riguardo: Come assumere la colf o la domestica.
Come pagare colf e domestica: somministrazione di lavoro a termine
Ricorrendo alla somministrazione di lavoro l’azienda beneficia di una prestazione lavorativa senza che ciò comporti l’assunzione di tutti gli oneri derivanti dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
La forza-lavoro viene acquisita attraverso un contratto stipulato con una società somministratrice di lavoro. Quest’ultima si interpone tra l’imprenditore che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa e il lavoratore, che viene inviato in missione a tempo indeterminato o a termine presso l’imprenditore stesso.
Il rapporto tra utilizzatore e agenzia è regolamentato dalla legge e dal contratto di somministrazione a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Nel primo caso (somministrazione di lavoro a termine) il contratto è utilizzato nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di disoccupati che godono, da almeno 6 mesi, di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”.
Gli adempimenti posti a carico dell’utilizzatore sono:
- comunicazione all’agenzia di tutti gli elementi utili per la determinazione della retribuzione e per il calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta;
- esercizio del potere di direzione e di controllo (con obbligo di comunicare le eventuali mancanze del lavoratore all’agenzia affinché la stessa possa esercitare il proprio potere disciplinare);
- comunicazioni periodiche alle rappresentanze sindacali.
FONTE: http://bit.ly/2n7DrKP
L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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