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Collocamento mirato, come ci si iscrive alla lista?

Collocamento mirato, come ci si iscrive alla lista?

Graduatoria unica disabili Legge 68 per il collocamento mirato: chi può iscriversi e qual è la procedura?

Le aziende che occupano più di 15 dipendenti sono tenute a riservare una parte dei posti di lavoro a determinati soggetti svantaggiati: questo beneficio, detto quota di riserva, grazie al quale alle categorie protette è offerta la priorità per l’inserimento nelle aziende, è noto come collocamento obbligatorio.

Il termine collocamento obbligatorio è stato poi sostituito dal termine “collocamento mirato”: il lavoratore svantaggiato, difatti, non è più valutato in base ai suoi limiti, ma sono valorizzate le sue competenze e capacità. A questo scopo sono stati istituiti servizi per l’impiego specifici che, in collaborazione coi servizi sociali, sanitari, educativi e formativi costituiscono le liste relative alle categorie protette, programmano e attuano interventi mirati e provvedono all’avviamento al lavoro dei soggetti nelle liste.

Ma chi sono, nel dettaglio, i lavoratori che rientrano nelle categorie protette e come ci si iscrive alle categorie protette?

Iscrizione alle liste di collocamento mirato

Per quanto riguarda l’iscrizione alle cosiddette liste di collocamento mirato e il rilascio della relativa documentazione, l’ente attualmente competente è il centro per l’impiego della provincia (o del diverso ambito territoriale) in cui l’interessato risiede; in particolare, è competente il servizio per l’inserimento mirato dei disabili.

Le liste speciali, o liste di collocamento mirato, sono elenchi pubblici formati secondo una graduatoria unica che raggruppa tutte le disabilità; l’iscrizione presso le liste speciali è uno dei presupposti per l’inserimento lavorativo dei disabili: difatti, è indispensabile per tutte le assunzioni dei lavoratori svantaggiati che fruiscano dei benefici della Legge 68 [1], comprese le assunzioni con chiamata nominativa.

I criteri che concorrono alla formazione della graduatoria unica sono:

  • l’anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
  • la condizione economica;
  • il carico familiare;
  • la difficoltà di locomozione nel territorio;
  • ulteriori elementi individuai dalle regioni in base alle esigenze territoriali;
  • non esiste più il limite massimo di età pari a 55 anni, compiuti i quali si veniva cancellati dalle liste.

Liste di collocamento mirato: chi può iscriversi?

Ricordiamo che possono iscriversi alle liste speciali i lavoratori appartenenti ad una delle seguenti categorie:

  • le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, in possesso di riduzione della capacità lavorativa (invalidità) superiore al 45%;
  • gli invalidi del lavoro, con un grado di invalidità, accertato dall’Inail, superiore al 33%;
  • i ciechi assoluti o le persone con un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi;
  • i sordomuti, cioè le persone colpite da sordità sin dalla nascita o prima dell’apprendimento della parola;
  • le persone che percepiscono l’assegno di invalidità civile, per accertamento da parte dell’Inps di una riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa;
  • gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla 1° all’8° categoria.

Sono soggette a una particolare tutela anche le seguenti categorie:

  • orfani e coniugi superstiti dei lavoratori deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, o per l’aggravarsi dell’invalidità derivante da tali cause;
  • coniugi e figli di grandi invalidi di guerra, di servizio o di lavoro;
  • profughi italiani rimpatriati;
  • familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Gli invalidi totali (con percentuale di invalidità pari al 100%) possono iscriversi nelle liste speciali per accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato, ma soltanto se possiedono ancora una residua capacità lavorativa.

Liste di collocamento mirato: stato di disoccupazione

L’interessato mantiene l’iscrizione nell’elenco della Legge 68 fintanto che è in stato di disoccupazione o in situazioni lavorative compatibili con il mantenimento dello stato di disoccupazione. Nel dettaglio, si mantiene lo stato di disoccupazione necessario all’iscrizione nella graduatoria se:

  • si è occupati con rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi (in questo caso lo stato di disoccupazione è sospeso);
  • il lavoro svolto, subordinato o parasubordinato, produce un reddito inferiore ad 8.000 euro lordi all’anno;
  • il lavoro svolto produce un reddito inferiore a 4.800 euro lordi all’anno, se autonomo;
  • il lavoro è svolto, a prescindere dai limiti di reddito, per attività lavorative nell’ambito di particolari progetti.

Se non viene svolto alcun lavoro dipendente la persona disabile iscritta nell’elenco della Legge 68 deve presentarsi spontaneamente al centro per l’impiego, almeno una volta all’anno, per riconfermare (mediante la sottoscrizione di un apposito modulo) la propria immediata disponibilità al lavoro (conferma Did).

In caso di mancata conferma, la persona perde lo stato di disoccupazione con conseguente cancellazione dall’elenco della Legge 68.

Quote di riserva

Le aziende, comunque, possono computare nella quota di riserva i lavoratori che diventano disabili successivamente all’assunzione, oppure quelli che, sebbene già disabili al momento dell’assunzione, non siano stati avviati per il tramite del collocamento obbligatorio, purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, o al 45% se disabili psichici, o al 33% se invalidi del lavoro.

Per poter computare il disabile all’interno della quota di riserva, in effetti, è sufficiente che l’azienda presenti un’apposita richiesta d’inserimento di persona con disabilità nella quota d’obbligo.

Liste di collocamento mirato: come iscriversi

Vediamo brevemente che cosa deve fare il disabile che desidera iscriversi alle liste di collocamento mirato, già in possesso del verbale della commissione medica che attesti la sua invalidità o la sua condizione di svantaggio:

  • innanzitutto, come anticipato inizialmente, deve rivolgersi al centro per l’impiego territoriale, in particolare ai servizi per l’inserimento mirato dei disabili;
  • effettuerà poi un colloquio, con l’operatore di riferimento assegnato, finalizzato alla raccolta delle informazioni, indispensabili al fine di poter comprendere le potenzialità lavorative, alla luce delle sue esperienze precedenti sia di tipo formativo che lavorativo;
  • sarà poi redatta, a seguito del colloquio, la relazione conclusiva da parte della commissione sanitaria integrata (da non confondersi col verbale sanitario della commissione medica che riconosce l’invalidità civile: quest’ultimo, difatti, è solo il presupposto per avviare la procedura), che convocherà il lavoratore e indicherà il tipo di percorso lavorativo da intraprendere, secondo le seguenti tipologie:
  • collocamento mirato senza interventi di supporto,
  • collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione,
  • collocamento mirato con il supporto di un servizio di mediazione e con l’utilizzo di strumenti tecnici;
  • percorso formativo propedeutico al collocamento mirato (valevole anche per i disabili psichici);
  • collocamento mirato per disabili psichici non collocabili al lavoro;
  • percorso per situazioni socio-sanitarie complesse.

Gli operatori di riferimento del centro per l’impiego, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione sanitaria integrata provvederanno poi, insieme al lavoratore e compatibilmente alle opportunità lavorative, a predisporre il progetto di inserimento lavorativo e a erogare i servizi riservati per ogni tipologia di profilo. Terminata la procedura, il lavoratore sarà inserito nella graduatoria unica.

[1] L.68/1999.

FONTE: http://bit.ly/2p00KdE

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