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Lavoratore assente e irrintracciabile: che fare?

Che fare con un lavoratore assente per malattia che, dopo aver inviato per mesi certificati medici, sparisce? È possibile considerare questo comportamento come dimissioni?

Occorre capire se l’assenza ingiustificata del dipendente, che si protrae dopo un lungo periodo di malattia certificata, possa interpretarsi come sue dimissioni tacite. Il lettore ci dice aver provato in vario modo a contattare il lavoratore, senza tuttavia ottenere riscontro. Le dimissioni sono un atto a forma libera: salvo che il Ccnl di categoria applicato non preveda diversamente, esse non necessitano di una particolare forma prescritta dalla legge per essere manifestate, producendo quindi effetto anche se prestate oralmente. Possono assumere valore di dimissioni anche quei comportamenti concludenti del dipendente, da cui si evince la volontà di recedere dal contratto. La giurisprudenza ha riconosciuto rilevanza ai comportamenti del lavoratore che possono valere come una forma di manifestazione della volontà incondizionata di porre fine al rapporto, ove tale volontà sia stata in maniera idonea comunicata alla controparte [1]. Quando però la volontà del lavoratore di dimettersi non sia chiara e supportata da elementi che dimostrino in modo evidente la sua volontà di recedere, ma ci si trovi di fronte alla sola sua assenza ingiustificata (come nel caso del lettore), la giurisprudenza è concorde nell’escludere che detta assenza possa configurarsi come dimissioni, in quanto tale comportamento sarebbe privo dell’univocità che deve caratterizzare la manifestazione di volontà del lavoratore di porre fine al rapporto di lavoro [2]. Tale orientamento è confermato anche nei casi in cui il Ccnl espressamente equipari l’assenza ingiustificata del lavoratore alle dimissioni, salvi i casi in cui l’assenza sia accompagnata dal verificarsi di altri fatti idonei a dimostrare in maniera chiara e inequivocabile la definitiva volontà del soggetto di porre fine al rapporto

Ciò posto, nel caso del lettore, la semplice assenza del lavoratore ed il suo mancato riscontro ai tentativi di comunicare con lui non sono comportamenti da soli sufficienti a manifestare la sua effettiva ed inequivocabile volontà di dimettersi. Il comportamento del dipendente può invece ragionevolmente dar luogo ad un procedimento disciplinarebasato sulla contestazione proprio dell’assenza ingiustificata. All’esito del procedimento disciplinare per assenza ingiustificata il lavoratore potrà essere licenziato per giusta causa – quindi senza preavviso – o per giustificato motivo soggettivo, a seconda che il Ccnl di categoria applicato nella sua azienda riconduca all’assenza ingiustificata l’una o l’altra sanzione espulsiva.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Valentina Azzini

note

[1] Cass. sent. n. 2853 dell’11.03.1995; Cass., sent. n. 6604 del 20.05.2000: nella specie, la Cassazione ha ritenuto dimissionario il dipendente che, assunto in prova da soli due giorni e subito assentatosi ancor prima della consegna del libretto di lavoro, era rimasto assente per altri tre mesi dopo che, in un’animata conversazione telefonica, un addetto dell’azienda datrice di lavoro gli aveva contestato l’assenza ingiustificata.

[2] Cass. sent. n. 11158 del 25.10.1995.

[3] Cass. sent. n. 2605 del 12.03.1987: siamo in presenza di dimissioni tacite solo se il lavoratore resti assente ingiustificato oltre il periodo previsto dal Ccnl; confermi espressamente la sua volontà di dimettersi; nei casi espressamente previsti dalla legge, ad esempio: il mancato rientro dal servizio militare e dal richiamo alle armi.

FONTE: http://bit.ly/2vRGKxh

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