Lavoratori irregolari: le dichiarazioni rese dai dipendenti assunti a nero davanti agli ispettori del lavoro fanno piena prova e possono essere usate in processo anche se vengono ritrattate.
Chi impiega dipendenti irregolari rischia grosso nel caso in cui arrivino gli ispettori del lavoro: infatti, oltre alla sanzione amministrativa da 100 a 500 euro (a lavoratore) per la mancata comunicazione di assunzione ai Servizi per l’impiego, scatta anche la maxisanzione per il lavoro sommerso, sanzione anch’essa amministrativa, ma molto più salata. In particolare se l’impiego effettivo del lavoratore è fino a 30 giorni: da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare; per l’impiego effettivo del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni: da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare; per l’impiego effettivo del lavoratore oltre 60 giorni: da 6.000 euro a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare. Ma che valore hanno le dichiarazioni rese dai dipendenti irregolari nel momento in cui arrivano gli ispettori del lavoro? Possono essere ritrattate in un successivo momento o confutate in caso di giudizio davanti al giudice? A dare una risposta a questi quesiti è stata una recente sentenza del tribunale di Larino [1].
Prima ancora di vedere che succede se arrivano gli ispettori del lavoro e trovano dipendenti irregolari ti consiglio innanzitutto di leggere la guida Lavoro in nero: conseguenze per lavoratore e datore. Ti ricordo anche che a rischiare nel caso di un’ispezione non è solo il datore di lavoro, ma anche il dipendente qualora questi, benché assunto “a nero”, percepisca anche l’assegno di disoccupazione dall’Inps (la cosiddetta Naspi). In tal caso, infatti, gli ispettori potrebbero segnalarlo alla Procura della Repubblica per due reati: da un lato quello di percezione indebita di erogazioni a carico dello Stato; dall’altro per la falsità resa in un atto pubblico, ossia nel dichiarare all’Inps di essere senza lavoro. Non tutto però è perduto: non si perde la Naspi in qualsiasi caso si ottenga un nuovo lavoro, ma solo se questo non raggiunge particolari limiti di reddito (di cui abbiamo parlato in Naspi: cosa fare se trovo lavoro?).
Vediamo ora di comprendere cosa succede quando arrivano gli ispettori del lavoro. Come noto, è compito di questi accertare eventuali irregolarità lavorative ossia assunzioni non comunicate al centro dell’impiego e mancato pagamento di contributi. A tal fine sono tenuti a redigere un verbale delle operazioni di controllo svolte e ad assumere informazioni dal personale presente in azienda. Ed è proprio su questo aspetto che si sofferma la sentenza in commento: che valore hanno le dichiarazioni fornite dai dipendenti davanti agli ispettori del lavoro? Possono essere ritrattate in un successivo momento se sono il frutto di un errore o di un fraintendimento dovuto al momento di “panico” e di timore per le indagini? Brutte notizie: secondo la Cassazione [2], i verbali redatti dagli ispettori fanno «piena prova», ossia dimostrano in modo inconfutabile i fatti che i funzionari attestavano avvenuti in loro presenza [3]: ad esempio l’aver visto un certo numero di persone dentro il locale svolgere determinate mansioni ed altre invece scappare via, ecc. Invece per quanto riguarda la parte del verbale ove vengono raccolte le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati, la prova può essere liberamente valutata dal giudice, il quale però può anche basarsi solo su questa per arrivare alla decisione finale. In buona sostanza il tribunale può ritenere sufficiente quanto dichiarato dai lavoratori in nero davanti agli ufficiali senza bisogno di dover procedere a ulteriori conferme con una seconda testimonianza in udienza. Qualora il contenuto delle affermazioni dei soggetti interrogati consenta di ritenere provati i fatti, il giudice può fermarsi a queste. La Cassazione ha detto [4] che le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva possono far prova in giudizio e, ove esse siano univoche, non necessitano di essere ivi confermate. Tutto ciò che può fare il datore di lavoro è di dimostrare eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiare l’attendibilità dei dipendenti interrogati.
Nella specie, il Tribunale, nonostante la ritrattazione in giudizio delle dichiarazioni rese, ha considerato verosimile quanto riferito agli ispettori da un lavoratore, occupato in un bar senza regolare contratto, sulla data esatta dell’inizio della sua prestazione, rigettando il ricorso del titolare dell’esercizio contro la sanzione amministrativa irrogata.
note
[1] Trib. Larino, sent. n. 49/17 del 26.04.2017.
[2] Cass. sent. n. 244416/2008.
[3] Salvo intraprendere una causa di «querela di falso» per confutare le dichiarazioni dei pubblici ufficiali, durante la quale però bisognerà fornire una rigorosa prova contraria.
[4] Cass. sent. n. 10427/2014.
FONTE: http://bit.ly/2wbhvWZ