Non commette reato chi impiega il figlio minorenne nell’impresa familiare invece di farlo studiare.
Onorare i genitori è un precetto che non deriva solo dal quarto comandamento: anche la legge stabilisce l’obbligo dei figli di correre in soccorso del padre e della madre quando questi ne hanno bisogno. In particolare il codice civile [1] prevede il dovere per il figlio di rispettare i genitori e di contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Ma che succede se il bambino non ha ancora compiuto 18 anni e i genitori gli chiedono di saltare la scuola per dare, di tanto in tanto, una mano in azienda o al negozio di famiglia? A occuparsi della questione è stata una recente sentenza della Cassazione.
La legge [2] stabilisce che, fermo restando il rispetto della scuola dell’obbligo, l’età minima per l’ammissione al lavoro dei giovani è di 15 anni. I fanciulli, quelli cioè che non hanno compiuto 15 anni, non possono lavorare. Chi impiega un ragazzo che ha 14 anni o meno commette reato. Tuttavia – chiarisce la sentenza in commento – ciò non vale quando i ragazzi vengono addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti le imprese a conduzione familiare, a meno che le prestazioni non siano nocive e pericolose.
Sono del tutto esclusi dal divieto del lavoro minorile i fanciulli con meno di 14 anni addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
- servizi domestici prestati in ambito familiare;
- prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.
L’esclusione si riferisce a prestazioni che non consentono una previa programmazione, si concretano in attività non periodiche, svolte da soggetti non inseriti nell’organizzazione della famiglia o dell’impresa a conduzione familiare.
Con il termine «lavori occasionali» si intendono le prestazioni casuali, sporadiche, saltuarie. È il caso, ad esempio, del padre che, dovendosi allontanare qualche ora dal negozio per eseguire degli esami medici, lascia il figlio a sorvegliare il locale. Quindi, se dovessero arrivare le forze dell’ordine, in un caso simile non potrebbero sanzionare il genitore che ha fatto saltare al figlio, per quella giornata, la lezione scolastica.
Non sempre però il rapporto saltuario è sufficiente a escludere la presenza di un rapporto di lavoro se c’è comunque intermittenza: si pensi a un lavoro prestato puntualmente i primi due giorni di ogni mese.
La definizione di «breve durata» è alternativa a quella di natura occasionale e si riferisce ad attività che derivano da esigenze impreviste dal datore di lavoro e/o risultino di durata pari ad una giornata lavorativa o di poco superiore [4].
note
[2] Cass. sent n. 41591/17.
[3] Art. 2 della l. 977/67 (intitolata “tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”), come modificato dall’articolo 4 del Dlgs. n. 345/99, n. 345 (recante “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro”).
[4] Cass. sent. n. 35706/2010.
FONTE: http://bit.ly/2x0Wonq